Widget Image
Posts Popolari
Seguiteci anche su:

HomeCategorieSuper Bonus 110Superbonus 110% e visto di conformità: tutto quello che c’è da sapere nella guida del Fisco – Lavori Pubblici

Superbonus 110% e visto di conformità: tutto quello che c’è da sapere nella guida del Fisco – Lavori Pubblici

Cos’è il visto di conformità? In cosa si concretizzano
l’asseverazione e la certificazione tributaria? Chi è legittimato a
rilasciare il visto di conformità? In quali casi è necessario venga
rilasciato il visto di conformità sulle dichiarazioni e
comunicazioni fiscali?

Superbonus 110% e visto di conformità: il memorandum
dell’Agenzia delle Entrate

Sono solo alcune delle domande sul visto di
conformità
necessario per scegliere le opzioni alternative
(sconto in fattura e cessione del credito) alla fruizione delle
detrazioni fiscali (tra le quali il superbonus
110%
), a cui ha provveduto a rispondere l’Agenzia
delle Entrate – Direzione regionale del Molise
con la
pubblicazione di un memorandum
ad uso dei professionisti
.

Un memorandum che, rispondendo a 44 domande, chiarisce:

  • quali sono i soggetti che possono rilasciare il visto di
    conformità;
  • le formalità preliminari al rilascio del visto di
    conformità;
  • i documenti da allegare alla comunicazione.

Speciale Superbonus

I soggetti che possono rilasciare il visto di conformità

Viene immediatamente chiarito che i soggetti che possono
rilasciare il visto di conformità sono:

  • i professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti
    e degli esperti contabili;
  • i professionisti iscritti nell’albo dei consulenti del
    lavoro;
  • i soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli
    di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria,
    artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso
    di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o
    equipollenti o diploma di ragioneria;
  • i responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei Centri di
    Assistenza Fiscale (CAF).

Le formalità preliminari al rilascio del visto di
conformità

Il professionista che rilascia il visto di conformità è tenuto a
inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione (ai sensi
dell’art. 21 del D.M. 31 maggio 1999 n. 164) nella quale
indicherà:

  • i suoi dati anagrafici, la qualifica professionale posseduta,
    il codice fiscale e la partita IVA;
  • il suo domicilio e gli altri luoghi dove esercita l’attività
    professionale;
  • il codice fiscale e la sede dello studio professionale al quale
    è eventualmente associato;
  • la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e i
    dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di
    amministrazione, ove previsto, del collegio sindacale della società
    di servizi di cui intende avvalersi per lo svolgimento
    dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle
    specifiche attività da affidare alla stessa.

I documenti da allegare alla comunicazione

Alla comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate, il
professionista dovrà alegare:

  • copia integrale della polizza assicurativa di responsabilità
    civile;
  • dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di
    sospensione dell’ordine di appartenenza;
  • dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui
    all’art. 8 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

Cos’è il visto di conformità

Come chiarito all’interno del memorandum, il visto di conformità
(visto leggero) costituisce uno dei livelli dell’attività di
controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie,
attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’amministrazione
finanziaria.

Il soggetto autorizzato al rilascio del visto è tenuto a
predisporre la dichiarazione fiscale, attestare di aver eseguito i
necessari controlli mediante sottoscrizione della stessa e a
trasmetterla all’Agenzia delle Entrate.

A cosa serve il visto di conformità

L’obiettivo dell’apposizione del visto di conformità da parte
del professionista abilitato sulle dichiarazioni fiscali è:

  • garantire ai contribuenti assistiti il corretto adempimento di
    alcuni obblighi tributari;
  • agevolare l’Amministrazione finanziaria nella selezione delle
    posizioni da controllare e nell’esecuzione dei controlli di propria
    competenza;
  • contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti
    inesistenti;
  • semplificare le procedure legate alla richiesta dei rimborsi
    IVA;
  • contrastare indebite cessioni di credito d’imposta o sconti in
    fattura non dovuti riguardanti interventi di recupero del
    patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di rischio sismico,
    di realizzazione di impianti fotovoltaici, di colonnine di ricarica
    e di abbattimento delle barriere architettoniche.

Il visto di conformità e il Superbonus 110%

Ricordiamo che il visto di conformità è un attestazione
necessaria per poter optare per le due possibilità previste dal
Decreto Rilancio (sconto in fattura e cessione del
credito) e certifica la sussistenza dei presupposti che danno
diritto al Superbonus.

Il visto di conformità attesta, dunque, sulla base alla
documentazione prodotta dal contribuente afferente l’intervento, la
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione
d’imposta.

I soggetti che rilasciano il visto di conformità devono anche
verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni
rilasciate dai tecnici incaricati, in quanto obbligatorie.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

Rate This Article:
No comments

leave a comment