Sui bonus edilizi non si finisce mai di legiferare. L’art. 28-quater del Dl 27.01.2022 n. 4 convertito nella L. 28.03.2022 n. 25, con il comma 43-bis all’art. 1 L. 30.12.2021 n. 234, ha introdotto, per determinati lavori edili avviati successivamente al 27 maggio 2022, ulteriori obblighi ai soggetti che rilasciano il visto di conformità con riferimento alle detrazioni in campo immobiliare. Mentre, l’art. 23-bis del DL 21.03.2022 n. 21 convertito con modifiche dalla L. 20 maggio 2022 n. 51, ha revisionato l’art. 1, comma 43-bis, L. 30.12.2021 n. 234. Con questa, si contano ben 14 correzioni sull’assetto normativo del superbonus 110% rispetto alla prima versione di due anni fa.
Nello specifico, il legislatore ha disposto che per taluni lavori edili di ammontare superiore a 70 mila euro, riconducibili all’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile, di cui all’allegato X del D.Lgs. 81/2008, i benefici previsti per la generalità delle detrazioni edilizie possono essere riconosciuti soltanto se il contratto collettivo del settore edile, applicato dal datore di lavoro, risulta indicato nell’atto di affidamento dei lavori (contratto di appalto) e riportato nelle fatture emesse in relazione agli interventi indicati.
La norma prevede espressamente, infatti, che il soggetto incaricato del rilascio del visto di conformità verifichi che anche il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
Per gli operatori del comparto edile, questo adempimento si affianca per analogia del parametro di valore economico delle opere a quello introdotto dal Dm 25 giugno 2021 n. 143 in tema di verifica della congruità dell’incidenza del costo della manodopera che le Casse Edili sono incaricate di applicare per rilasciare l’attestazione di congruità dei cantieri. Tale disposizione prevede, infatti, l’obbligo per tutti i lavori pubblici e per i lavori privati di importo superiore ad euro 70 mila al netto dell’IVA avviati dal 1° novembre 2021, di rendicontare alla Cassa Edile di appartenenza le opere edili eseguite al fine di valutarne la corretta incidenza della manodopera in applicazione dell’Accordo Nazionale del 10 settembre 2020. La Commissione Nazionale paritetica delle Casse Edili ha chiarito nelle proprie Faq (comunicazione 805 del 15.02.2022 n. 6) come la mancata congruità possa determinare il non riconoscimento delle detrazioni fiscali.
Per individuare i lavori assoggettati al nuovo obbligo occorre fare riferimento alla data di inizio dei lavori indicata nei vari titoli urbanistici. Pertanto l’obbligo sussisterà per i lavori risultanti da:
a) Cila, Scia, Cilas, presentate successivamente al 27 maggio 2022;
b) comunicazioni di inizio lavori, riferite ai Permessi di Costruire, presentate successivamente al 27 maggio 2022;
c) autodichiarazioni sostitutive di atto notorio redatte dal Committente, in caso di lavori in edilizia libera, ove risulti l’inizio dei lavori successivo al 27 maggio 2022.
Si ritiene infatti, mutuando quanto già avviene in tema di congruità in edilizia e Dnl (denuncia nuovo lavoro), che con il termine “avviati” la norma identifichi la data formale di inizio dei lavori e non quella, antecedente, dell’accordo contrattuale tra le parti.
La norma citata richiede l’indicazione del contratto collettivo del settore edile, nazionale o territoriale, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, applicato dall’impresa affidataria dei lavori. Si rammenta come le sole imprese con lavoratori dipendenti subordinati applichino i CCNL previsti a livello nazionale.
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/E pubblicata nella serata del 27 maggio, ha dato le prime indicazioni, di concerto con il ministero del Lavoro, sul nuovo obbligo di indicare il CCNL edile all’interno di fatture e atti di affidamento, pena la perdita dei bonus casa.
Secondo l’Agenzia, si può ritenere che siano in possesso dei richiamati requisiti i contratti collettivi di lavoro riferiti al settore edile identificati con i seguenti codici assegnati dal Consiglio nazionale dell’Economia e del lavoro (CNEL): codice F012, che ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016), codice F015, codice F018, che ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017.
Tale obbligo, previsto anche nel caso in cui l’affidamento dei lavori avvenga per il tramite di un General Contractor, ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di subappalto, interesserà esclusivamente le imprese che, in relazione all’esecuzione degli interventi agevolati, si siano avvalse di lavoratori dipendenti. Il riferimento ai “datori di lavoro”, infatti, esclude dall’applicazione della disciplina gli interventi eseguiti senza l’impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell’attività, non in qualità di lavoratori dipendenti.
L’Amministrazione finanziaria precisa che la mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori non comporta il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento. In questo caso, tuttavia, il soggetto chiamato ad apporre il visto di conformità deve acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima.
L’Agenzia delle entrate, tuttavia, in assenza di un campo specifico all’interno della fattura elettronica, non chiarisce dove inserire il dato sul contratto CCNL applicato. Può essere sufficiente l’indicazione nell’ambito della descrizione della prestazione eseguita per evitare contestazioni in sede di successiva verifica? Non sarebbe opportuno creare un apposito campo all’interno del tracciato XML della fattura elettronica, anche in ragione del fatto che dal prossimo 1° luglio entrerà in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per la maggior parte dei contribuenti in regime forfettario?
Come da prassi, solo a ridosso dell’entrata in vigore dell’ennesima modifica legislativa dei bonus edilizi sono stati forniti i primi chiarimenti, lasciando comunque gli operatori a districarsi tra incertezze e interpretazioni sui nuovi adempimenti introdotti dal Decreto Legge Anti-Frodi fino all’ultimo Decreto Legge Aiuti e, l’ennesima dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da acquisire.
(*) Responsabile Fiscalità e visto di conformità di Nazione Verde Srl
Source: milanofinanza.it
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