Niente proroghe generalizzate per il Superbonus. Dopo lo stop del governo alle richieste dei partiti restano dunque in vigore le scadenze previste attualmente dal decreto Rilancio, differenziate in base alla tipologia di edifici. Non sono previsti, infatti, ritocchi a queste disposizioni. Mettiamo dunque ordine nella materia: da una parte, le scadenze in vigore. E, dall’altra, qualie erano le richieste di modifica che però l’esecutivo non è intenzionato a lasciar passare.
Villette e immobili unifamilari
Per i lavori realizzati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti (dotate di accesso diretto dall’esterno e di almeno tre impianti di proprietà tra luce, gas, acqua e riscaldamento) la detrazione è prevista al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 a patto che al 30 settembre sia stato realizzato almeno il 30% dei lavori. Le richieste dei partiti in questo caso andavano dal semplice spostamento del termine del 30 settembre al 31 ottobre, alla possibilità di prolungare ulteriormente l’agevolazione fino al 2023.
Condomini e immobili plurifamiliari
Per gli interventi nei condomini e negli immobili con fino a quattro appartamenti di uno stesso proprietario o in comproprietà dai condomini, la scadenza è quella del 31 dicembre 2023 per l’aliquota del 110%. L’aliquota poi si applica nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
Tra le richieste al governo c’era quella di mantenere l’aliquota del 110% senza riduzioni fino al 2025.
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Case lesionate dal terremoto
Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Questa scadenza vale sia per gli immobili unifamliari che per i condomini, a patto però che si tratti di edifici lesionati dal sisma.
Cooperative e Iacp
Per gli interventi dagli Iacp (gli Istituti autonomi case popolari) su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, e per quelli delle dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili assegnati in godimento ai propri soci, la detrazione è prevista con aliquota del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, purché, al 30 giugno 2023, siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Le proposte presentate prevedevano di prorogare direttamente il termine al 31 dicembre 2023.
Source: repubblica.it
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