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Superbonus 110%: ecco il Decreto con i tetti massimi di spesa – Lavori Pubblici

Ha tardato qualche giorno ma alla fine è arrivata la firma del
ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani sul Decreto
che fissa i tetti massimi per gli interventi del Superbonus
110%.

AGGIORNAMENTO

Superbonus 110% e bonus edilizi: il testo ufficiale in pdf del
Decreto MiTE

I nuovi prezzi

Come indicato dallo stesso Ministero, i nuovi massimali sono
stati individuati quelli contenuti nell’Allegato I al Decreto del
MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici ecobonus),
aumentandoli almeno del 20% in considerazione del maggior costo
delle materie prime e dell’inflazione.

Il nuovo decreto del MiTE era stato previsto dalla Legge n.
234/2021 (Legge di Bilancio 2022) che ha modificato l’art. 119,
comma 13-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio)
prevedendo:

Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa
riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13,
lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune
categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione
ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022. I prezzari
individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono
intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo
comma e con riferimento agli interventi di cui all’articolo 16,
commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di
cui all’articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.

Le dichiarazioni del Ministro

Con questo Decreto – commenta il ministro Cingolani –
si completa l’operazione che sta portando avanti il Governo
ponendo un freno all’eccessiva lievitazione dei costi riscontrata
in tempi recenti e riportando il Superbonus a un esercizio
ragionevole che tuteli lo Stato e i cittadini venendo incontro
anche alle esigenze del settore e dell’efficientamento
energetico
”.

I massimali, che saranno rivisti annualmente, non sono
omnicomprensivi in modo da tener conto dell’eterogeneità dei
possibili interventi, e pertanto sono stati esclusi IVA, gli oneri
professionali e i costi di posa in opera.

Per tutti i costi non previsti nel Decreto si farà riferimento
ai i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome
o ai listini delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competenti o ai prezziari della casa editrice DEI. Per
queste voci, al fine di evitare speculazioni, sarà comunque
indispensabile l’asseverazione della congruità della spesa da parte
di un tecnico abilitato.

Source: lavoripubblici.it

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