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Superbonus 110% ed ecobonus. I vantaggi di “fare” con Castellare Impianti – Il Cittadino Pescia

Com’è noto il cosiddetto decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, d’installazione impianti fotovoltaici, nonchè delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici degli edifici, prevedendo una detrazione pari al 110%, il cosiddetto Superbonus.

I VANTAGGI PROPOSTI DA CASTELLARE IMPIANTI

Castellare Impianti propone un servizio per verificare la possibilità di accedere agli incentivi statali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus e Superbonus 110%).

Gli esperti di Castellare Impianti, in costante aggiornamento tecnico/normativo, ciascuno per le proprie competenze specifiche, assicurano al cliente un servizio completo per iniziare lo studio di fattibilità per accedere ai lavori e conseguenti detrazioni, ovvero:

  • Analisi preliminare e sopralluogo (gratuiti);
  • Studio di fattibilità;
  • Progettazione;
  • Realizzazione delle opere impiantistiche meccaniche ed elettriche.

Per contatti e informazioni, scrivere a info@castellareimpianti.it , telefonare al 393 9507851 Andrea.

(Nella foto, una pompa di calore Kronoterm con finitura Corten, di cui Castellare Impianti è esclusivista di zona)

IL DECRETO RILANCIO IN QUATTRO PUNTI

1.  QUALI SONO GLI INTERVENTI

L’art. 119 del Decreto Rilancio incrementa al 110 % l’aliquota di detrazione spettante sui seguenti interventi cosidetti “trainanti”:

a) Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari;

b) Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari;

c) Antisismici e di riduzione del rischio sismico

2.  CHI PUO’ ACCEDERE AL SUPERBONUS 110%

Possono accedere al Superbonus gli interventi effettuati da:

  • Condomini
  • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari
  • Istituti autonomi case popolari
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
  • Associazione non lucrative di utilità sociale

Per accedere al Superbonus tali operazioni devono essere effettuate congiuntamente con almeno uno degli interventi a), b,) c), sempre che assicurino nel complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi.

3.  IN QUANTO TEMPO SI POSSONO DETRARRE LE SPESE

La detraibilità delle spese per gli interventi relativi al Superbonus 110% avviene in 5 anni e in 10 anni per quelli delle misure Ecobonus.

4.  CHI SOSTIENE LE SPESE PER INTERVENTI SUPERECOBONUS 110%, PUO’ AVERE DELLE ALTERNATIVE ALLA DETRAZIONE?

I soggetti che sostengono le spese possono optare alternativamente:

  • Per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (il cosidetto sconto in fattura). Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e glialtri intermediari finanziari.
  • Per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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