La nuova manovra finanziaria renderà più semplice la cessione del credito per i lavori di edilizia oltre al Superbonus 110 per i cosiddetti «lavori minori» e per quelli di edilizia libera (entra nella community di TheWam e ricevi tutte le news su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Queste due particolari tipologie di lavori non avranno bisogno né del visto di conformità e neanche dell’attestazione di congruità o asseverazione tecnica.
La legge di bilancio quindi recepisce e modifica il «decreto controlli», che aveva introdotto la necessità di visto di conformità e asseverazione anche per i bonus edilizi diversi dal superbonus 110 per i quali si era chiesto lo sconto immediato oppure la cessione del credito di imposta.
In questo articolo vedremo quali sono tutte le novità previste nella nuova manovra finanziaria e cosa si intende per lavori di edilizia libera.
Superbonus 110, edilizia libera: niente visto e congruità
I lavori di edilizia libera, ossia quelli per cui non c’è bisogno di autorizzazioni specifiche (come CILA, SCIA o permesso a costruire), non saranno soggetti a visto di conformità e asseverazione per chi decide di approfittare della cessione del credito d’imposta o dello sconto immediato sul corrispettivo.
Per questa tipologia di interventi non ci sono limiti di spesa.
Esulano da questa esenzione tutti i lavori riconducibili al cosiddetto bonus facciate, per cui ci vorranno le consuete autorizzazioni.
Ecco l’elenco ufficiale, non esaustivo, di tutte le opere che rientrano nel concetto di edilizia libera e che quindi non hanno bisogno della duplice attestazione.
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Superbonus 110, esenzione per lavori di modesta entità
Non ci sarà bisogno né di asseverazione e neanche di visto di conformità per i lavori di modesta entità, ossia quelli che non superano la spesa di 10.000 euro.
L’esenzione dei visti per il Superbonus 110 non vale, come per i lavori di edilizia libera, per quelli riconducibili al bonus facciate, che resta una storia a sé.
Bonus edilizi, visto e asseverazione detraibili
La seconda novità riguarda la possibilità di detrarre le spese, anche per i bonus edilizi che non sono riconducibili al Superbonus 110, sostenute sia per il rilascio del visto di conformità sia di quelle che riguardano attestazioni e asseverazioni.