Widget Image
Posts Popolari
Seguiteci anche su:

HomeCategorieEco BonusSuperbonus 110%: facciamo chiarezza sull’orizzonte temporale – Lavori Pubblici

Superbonus 110%: facciamo chiarezza sull’orizzonte temporale – Lavori Pubblici

Quando scadono le detrazioni fiscali del 110%
(superbonus) previste dal Decreto Legge n.
34/2020
(Decreto Rilancio) per gli
interventi di riqualificazione energetica e
riduzione del rischio sismico?

Indice degli argomenti

Superbonus 110% e orizzonte temporale: la domanda alla Posta di
LavoriPubblici.it

È la domanda più gettonata degli ultimi giorni
arrivata alla Posta di
LavoriPubblici.it
e sulla quale è opportuno fare delle
considerazioni. Da mesi si parla, infatti, di semplificare l’iter
che consente di accedere al superbonus 110% ma,
oltre a questo, ciò su cui tutti sono d’accordo riguarda la
chiarezza della normativa e un orizzonte
temporale
che consenta di pianificare al meglio gli
interventi. Ed è proprio su questi due argomenti che il
bonus 110% scivola sulla classica buccia di
banana, perché da una parte complica le idee dei contribuenti e
dall’altra non premia gli interventi che in questo primo anno di
applicazione del Decreto Rilancio hanno avuto più accesso
all’agevolazione fiscale.

Superbonus 110%, l’orizzonte temporale e la normativa

Per comprendere al meglio entro quando è possibile beneficiare
delle detrazioni fiscali del 110%, è opportuno fare un passo
indietro e ricostruire le norme che intervengono proprio
sull’orizzonte temporale.

Con il Decreto-legge n. 34
/2020
è stato previsto che per accedere al bonus
fiscale potenziato le spese avrebbero dovuto essere sostenute
dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Un orizzonte temporale
troppo limitato se pensiamo che la normativa si è consolidata ad
ottobre 2020 e solo nel 2021 si è cominciato ad utilizzare la
detrazione in modo più spedito.

Con la Legge n.
178/2020
(Legge di Bilancio 2021) è
stata prevista una proroga al 30 giugno 2022 con alcune eccezioni
che possono essere così riassunte:

  • per gli IACP:
    • le spese per gli interventi di riqualificazione energetica
      (solo ecobonus 110% e non sismabonus 110%) devono essere sostenute
      dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Per le spese sostenute dal
      1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali
      di pari importo;
    • se alla data del 31 dicembre 2022 sono stati realizzati lavori
      per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del
      110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30
      giugno 2023;
  • per i condomini che alla data del 30 giugno
    2022 abbiano effettuato lavori per almeno il 60 per cento
    dell’intervento complessivo, il superbonus spetta anche per le
    spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

La legge di Bilancio 2021, però, all’art. 1 comma 74, ha
previsto che le suddette proroghe avrebbero dovuto attendere
l’approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea. Che non
è mai arrivata.

Così arriviamo a maggio 2021 con la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del Decreto-legge n.
59/2021
che, in quanto provvedimento d’urgenza è già
in vigore ma dovrà essere convertito il legge entro il 6 luglio
2021. Con la conseguenza che in sede di conversione il Parlamento
potrà confermare o modificare ulteriormente quanto stabilito dal
Governo.

Con questo nuovo provvedimento sono stanziate delle somme (che
quindi non attendono la conferma di nessuno) che prevedono delle
proroghe al superbonus, andando a modificare direttamente l’art.
119 del Decreto Rilancio.

In particolare è previsto che:

  • per gli interventi effettuati da istituti autonomi case
    popolari
    (IACP) comunque denominati nonché dagli enti
    aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti:
    • gli interventi di ecobonus 110% possono essere portati in
      detrazione nel caso di spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30
      giugno 2023;
    • nel caso di interventi per i quali alla data del 30 giugno 2023
      siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento
      dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta
      anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
  • per gli interventi effettuati dalle persone
    fisiche
    su edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità
    immobiliari
    per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano
    stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento
    complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le
    spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • per gli interventi effettuati dai condomini,
    la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute
    entro il 31 dicembre 2022.

Speciale Superbonus

Superbonus 110% e orizzonte temporale: lo stato dell’arte

Volendo fare un riepilogo complessivo dello stato dell’arte
relativo all’orizzonte temporale, alla luce dei provvedimenti in
vigore, possiamo dire:

  • per gli edifici unifamiliari, fino a quando il
    Consiglio dell’Unione europea non confermerà la proroga della Legge
    di Bilancio 2021 al 30 giugno 2022, possono essere portate in
    detrazione le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021;
  • per gli edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità
    immobiliari posseduti da persone fisiche (anche unico
    proprietario), la scadenza è confermata al 30 giugno
    2022
    con la precisazione che se entro questa data sono
    stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento
    complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese
    sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • per i condomini la detrazione del 110 per
    cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
    dicembre 2022
    ;
  • per tutti gli altri soggetti beneficiari di
    cui all’art. 9, commi d), d-bis) ed e) (cooperative di abitazione a
    proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità
    sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di
    promozione, associazioni e società sportive dilettantistiche), fino
    a quando il Consiglio dell’Unione europea non confermerà la proroga
    della Legge di Bilancio 2021 al 30 giugno 2022, possono essere
    portate in detrazione le spese sostenute fino al 31 dicembre
    2021.

In definitiva le varie scadenze sono quelle riportate nella
seguente tabella

Tipologia

Termine per il 60% dei lavori

Scadenza finale

Persone fisiche (edifici unifamiliari)

31/12/2021 (*)

Persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità

30/06/2022

31/12/2022

Condomini

31/12/2022

IACP

30/06/2023

31/12/2023

Altri beneficiari

31/12/2021 (*)

 (*) Così come previsto al comma 66, lettera a1)
dell’articolo 1 della legge 30/12/2020, n.178 (legge di Bilancio
2021) tale data, previa approvazione del Consiglio dell’Unione
europea, traslerebbe al 30 giugno 2022.

Superbonus 110%: niente proroga per gli edifici
unifamiliari

In buona sostanza, dopo aver compreso che le maggiori
criticità nell’utilizzo della detrazione
sono state riscontrate
per gli edifici plurifamiliari, il Governo ha scelto di ampliare
l’orizzonte temporale proprio per gli interventi su condomini,
edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. e IACP, lasciando che tutte le
altre proroghe siano approvate dal Consiglio dell’Unione europea.
Lasciando, dunque, nel dubbio i contribuenti che oggi volessero
valutare un intervento sul proprio immobile, di non riuscire a
restare dentro la scadenza del 31 dicembre 2021.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

Rate This Article:
No comments

leave a comment