Quando scadono le detrazioni fiscali del 110%
(superbonus) previste dal Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio) per gli
interventi di riqualificazione energetica e
riduzione del rischio sismico?
Indice degli argomenti
Superbonus 110% e orizzonte temporale: la domanda alla Posta di
LavoriPubblici.it
È la domanda più gettonata degli ultimi giorni
arrivata alla Posta di
LavoriPubblici.it e sulla quale è opportuno fare delle
considerazioni. Da mesi si parla, infatti, di semplificare l’iter
che consente di accedere al superbonus 110% ma,
oltre a questo, ciò su cui tutti sono d’accordo riguarda la
chiarezza della normativa e un orizzonte
temporale che consenta di pianificare al meglio gli
interventi. Ed è proprio su questi due argomenti che il
bonus 110% scivola sulla classica buccia di
banana, perché da una parte complica le idee dei contribuenti e
dall’altra non premia gli interventi che in questo primo anno di
applicazione del Decreto Rilancio hanno avuto più accesso
all’agevolazione fiscale.
Superbonus 110%, l’orizzonte temporale e la normativa
Per comprendere al meglio entro quando è possibile beneficiare
delle detrazioni fiscali del 110%, è opportuno fare un passo
indietro e ricostruire le norme che intervengono proprio
sull’orizzonte temporale.
Con il Decreto-legge n. 34
/2020 è stato previsto che per accedere al bonus
fiscale potenziato le spese avrebbero dovuto essere sostenute
dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Un orizzonte temporale
troppo limitato se pensiamo che la normativa si è consolidata ad
ottobre 2020 e solo nel 2021 si è cominciato ad utilizzare la
detrazione in modo più spedito.
Con la Legge n.
178/2020 (Legge di Bilancio 2021) è
stata prevista una proroga al 30 giugno 2022 con alcune eccezioni
che possono essere così riassunte:
- per gli IACP:
- le spese per gli interventi di riqualificazione energetica
(solo ecobonus 110% e non sismabonus 110%) devono essere sostenute
dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Per le spese sostenute dal
1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali
di pari importo; - se alla data del 31 dicembre 2022 sono stati realizzati lavori
per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30
giugno 2023;
- le spese per gli interventi di riqualificazione energetica
- per i condomini che alla data del 30 giugno
2022 abbiano effettuato lavori per almeno il 60 per cento
dell’intervento complessivo, il superbonus spetta anche per le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
La legge di Bilancio 2021, però, all’art. 1 comma 74, ha
previsto che le suddette proroghe avrebbero dovuto attendere
l’approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea. Che non
è mai arrivata.
Così arriviamo a maggio 2021 con la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del Decreto-legge n.
59/2021 che, in quanto provvedimento d’urgenza è già
in vigore ma dovrà essere convertito il legge entro il 6 luglio
2021. Con la conseguenza che in sede di conversione il Parlamento
potrà confermare o modificare ulteriormente quanto stabilito dal
Governo.
Con questo nuovo provvedimento sono stanziate delle somme (che
quindi non attendono la conferma di nessuno) che prevedono delle
proroghe al superbonus, andando a modificare direttamente l’art.
119 del Decreto Rilancio.
In particolare è previsto che:
- per gli interventi effettuati da istituti autonomi case
popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti
aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti:- gli interventi di ecobonus 110% possono essere portati in
detrazione nel caso di spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30
giugno 2023; - nel caso di interventi per i quali alla data del 30 giugno 2023
siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento
dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta
anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
- gli interventi di ecobonus 110% possono essere portati in
- per gli interventi effettuati dalle persone
fisiche su edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità
immobiliari per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano
stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento
complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2022; - per gli interventi effettuati dai condomini,
la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2022.
Superbonus 110% e orizzonte temporale: lo stato dell’arte
Volendo fare un riepilogo complessivo dello stato dell’arte
relativo all’orizzonte temporale, alla luce dei provvedimenti in
vigore, possiamo dire:
- per gli edifici unifamiliari, fino a quando il
Consiglio dell’Unione europea non confermerà la proroga della Legge
di Bilancio 2021 al 30 giugno 2022, possono essere portate in
detrazione le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021; - per gli edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità
immobiliari posseduti da persone fisiche (anche unico
proprietario), la scadenza è confermata al 30 giugno
2022 con la precisazione che se entro questa data sono
stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento
complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2022; - per i condomini la detrazione del 110 per
cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2022; - per tutti gli altri soggetti beneficiari di
cui all’art. 9, commi d), d-bis) ed e) (cooperative di abitazione a
proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di
promozione, associazioni e società sportive dilettantistiche), fino
a quando il Consiglio dell’Unione europea non confermerà la proroga
della Legge di Bilancio 2021 al 30 giugno 2022, possono essere
portate in detrazione le spese sostenute fino al 31 dicembre
2021.
In definitiva le varie scadenze sono quelle riportate nella
seguente tabella
Tipologia |
Termine per il 60% dei lavori |
Scadenza finale |
Persone fisiche (edifici unifamiliari) |
31/12/2021 (*) |
|
Persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità |
30/06/2022 |
31/12/2022 |
Condomini |
31/12/2022 |
|
IACP |
30/06/2023 |
31/12/2023 |
Altri beneficiari |
31/12/2021 (*) |
(*) Così come previsto al comma 66, lettera a1)
dell’articolo 1 della legge 30/12/2020, n.178 (legge di Bilancio
2021) tale data, previa approvazione del Consiglio dell’Unione
europea, traslerebbe al 30 giugno 2022.
Superbonus 110%: niente proroga per gli edifici
unifamiliari
In buona sostanza, dopo aver compreso che le maggiori
criticità nell’utilizzo della detrazione sono state riscontrate
per gli edifici plurifamiliari, il Governo ha scelto di ampliare
l’orizzonte temporale proprio per gli interventi su condomini,
edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. e IACP, lasciando che tutte le
altre proroghe siano approvate dal Consiglio dell’Unione europea.
Lasciando, dunque, nel dubbio i contribuenti che oggi volessero
valutare un intervento sul proprio immobile, di non riuscire a
restare dentro la scadenza del 31 dicembre 2021.
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