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Superbonus 110%: facciamo il punto dopo il Semplificazioni-bis – Lavori Pubblici

Entriamo nel merito della effettiva realizzabilità delle opere,
dall’inizio dei lavori alla loro prosecuzione, asseverazioni,
trasmissioni telematiche per le opzioni alternative alla detrazione
“Cessione del Credito” e “Sconto in fattura”, nonché al calcolo del
limite di spesa.

Indice degli argomenti

L’inizio lavori

Ritenuta la fase più importante per poter dedurre la reale ed
effettiva concretizzazione procedurale, comporta, ai sensi del
c.14-bis art.119 L.77/2020, l’obbligo nel cartello esposto in
cantiere, in luogo ben visibile e accessibile, dell’inserimento
della dizione “Accesso agli incentivi statali previsti
dalla legge 17 luglio 2020, n.77, superbonus 110 per cento per
interventi di efficienza energetica o interventi
antisismici
”.

Inizio lavori che va a perfezionarsi dopo lo svolgimento di una
prassi molto articolata e sistematica, come voluta dal legislatore
in sede di emanazione della norma inerente il super incentivo
potenziato nella misura del 110%.

La data di avvio delle opere risulterà dal titolo abilitativo
edilizio o dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
ai sensi del d.P.R. 445/2000 per gli interventi in attività
edilizia libera non subordinati ad alcuna presentazione allo
Sportello Unico per l’Edilizia del Comune dove ricade l’immobile,
facendo salvi eventuali preventivi conseguimenti di pareri, nulla
osta ed autorizzazioni da parte degli enti preposti all’osservanza
di un determinato vincolo.

Per quanto attiene, invece, gli interventi in corso
d’opera
è l’Agenzia delle Entrate ad affermare si possano
detrarre le spese nella misura del 110% per espressa previsione
letterale del Decreto Rilancio: “spese documentate e
rimaste a carico del contribuente sostenute dall’1/07/2020 al
30/06/2022
”.

La norma non avendo optato per alcuna precisazione in merito
alle opere edili in corso ha, implicitamente, ammesso
l’applicazione delle nuove misure, ciò è avvalorato soprattutto per
il criterio di cassa che regola le misure, conferma è la Circolare
2/E del 14/02/2020 in materia di detrazioni per gli interventi di
recupero ed efficientamento energetico relativa al bonus facciate
introdotto dalla legge 160/2019.

L’incrocio tra inizio e fine lavori tra interventi trainanti e
trainati, pena la decadenza dell’agevolazione 110%

La condizione si considera soddisfatta se le date delle spese
supportate per gli interventi trainati sono ricomprese
nell’intervallo di tempo individuato tra la data di inizio e di
fine lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Pertanto, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese
sostenute per gli le opere cd. “trainanti” dovranno,
obbligatoriamente, essere effettuate nell’arco temporale di vigenza
dell’agevolazione.

A titolo esemplificativo, se il contribuente ha affrontato costi
relativi ad interventi trainanti, quali il rifacimento del cappotto
termico o la sostituzione dell’impianto di climatizzazione
invernale, a marzo 2020, quindi non ammessi al Superbonus il quale
impone decorrenza dall’1 luglio 2020 non potrà beneficiare
dell’agevolazione 110% neanche per le somme inerenti la
sostituzione delle finestre o l’installazione dell’impianto
fotovoltaico, di fatto classificati tra gli interventi trainati,
seppure i pagamenti siano stati effettuati successivamente
all’entrata in vigore delle agevolazioni in commento, quindi
postumi all’1 luglio 2020.

Speciale Superbonus

Il rilascio delle asseverazioni

Il professionista abilitato rilascerà l’asseverazione o al
termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento lavori
attestando i requisiti tecnici sulla base del progetto, la
congruità dei costi e la effettiva realizzazione.

L’asseverazione per gli interventi di efficientamento energetico
è il documento che, telematicamente, si trasmette all’ENEA, secondo
le modalità attuative del Decreto Asseverazioni del MISE del
06/08/2020.

Per quanto attiene gli interventi
antisismici l’asseverazione, invece, riguarda l’efficacia
delle opere effettuate e la congruità delle spese sostenute, è resa
dal progettista e direttore dei lavori strutturali, dal
collaudatore statico, se presente, ognuno per le rispettive
competenze, secondo i dettami del Decreto M.I.T. 58/2017.

In questi casi sia l’asseverazione, che l’attestazione
comportano coinvolgere la figura del progettista dell’intervento
strutturale, la quale integrando quanto già previsto nel d.P.R.
380/2001 e nel D.M.14/01/2018 renderà asseverazione ai sensi del
c.2, art.3, D.M.58/2017, circa la classe di rischio dell’edificio
precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito della
realizzazione delle opere, allegando la stessa al progetto
trasmesso al Comune.

Anche il direttore dei lavori, che potrà coincidere con il
progettista, contrariamente alle asseverazioni rese per gli
interventi di efficientamento energetico, nonché il Collaudatore
Statico, se nominato, ai sensi del c.4, art.3, D.M.58/2017 dovranno
attestare all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del
collaudo la conformità delle opere realizzate al progetto
depositato come asseverato dal progettista. Documentazione che
andrà depositata allo sportello unico, così come avvenuto per la
precedente e consegnata in copia al committente.

Peculiarità asseverazioni

Il professionista, o i professionisti, dichiarano ai sensi degli
gli artt. 47, 75 e 76 D.P.R. 445/2000, elementi essenziali a pena
di nullità, dovranno pertanto riportare:

  1. Dichiarazione espressa nella quale specificato voler ricevere
    ogni comunicazione con valore legale ad una pec, anche ai fini
    delle contestazioni;
  2. Dichiarazione riferita alla data dell’asseverazione circa il
    massimale della polizza allegata, ovverosia che risulti adeguato al
    numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate ed agli
    importi degli interventi

Le asseverazioni potranno riferirsi ad interventi conclusi o ad
uno stato d’avanzamento lavori, entro i limiti previsti dal
c.13-bis art.119 Decreto Rilancio ed essere effettuate su modulo
tipo di cui all’Allegato 1 del Decreto del MISE se si tratta di
opere ultimate, o su modulo tipo di cui all’Allegato 2 del medesimo
decreto se trattasi di stato d’avanzamento lavori.

L’asseverazione sulla congruità delle spese sostenute prenderà a
riferimento i Prezzari individuati dal Decreto MISE 06/08/2020,
ovverosia i Prezzari Regionali e delle Province Autonome ed i
Prezzari DEI editi dalla tipografia del Genio Civile.

Il visto di conformità

Nel contesto dei lavori agevolati è ammesso il beneficiario
scelga quali somme portare in detrazione o se optare per la
cessione del credito e/o lo sconto in fattura, in questo ultimo
caso è necessario il rilascio del Visto di Conformità, ex art.35
D.Lgs 241/1997, dal soggetto che si occuperà della trasmissione
telematica delle dichiarazioni.

Il documento, nello specifico, riporta i dati inerenti la
documentazione procedurale ai fini dell’attestazione della
sussistenza dei presupposti che danno diritto all’incentivo
fiscale.

Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la
presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai
professionisti incaricati.

Le opzioni alternative alla detrazione: Cessione del Credito e
Sconto in Fattura

Il contribuente, in luogo o contestualmente alla detrazione,
potrà optare per la cessione del corrispondente credito o per lo
sconto in fattura con successiva facoltà nel poter cedere lo stesso
importo.

In riferimento alle detrazioni di cui al D.L. 63/2013 è, ad
oggi, esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari
finanziari.

Per quanto attiene gli interventi di demolizione e ricostruzione
l’aliquota del 110% diminuisce al 90% laddove l’immobile venga
ricostruito da impresa di ristrutturazione o di costruzione, in
quanto è richiesta ed è d’obbligo la stipula della polizza
fideiussoria.

Sintetiche definizioni delle opzioni

La Cessione del Credito riguarda un importo di
pari ammontare alle spese occorrenti per la realizzazione
dell’intervento ed ammette facoltà successiva nel poter trasferire
lo stesso credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari.

Lo Sconto in Fattura rappresenta un contributo
sul corrispettivo dovuto fino all’importo del dovuto anticipato
dall’impresa e da questa recuperato sotto forma di credito
d’imposta con ammontare uguale alla detrazione spettante. La stessa
impresa potrà cedere il credito ad altri soggetti.

Calcolo spesa detraibile

Ai fini del calcolo del limite di spesa, per quanto attiene gli
interventi trainanti il tetto massimo agevolabile sarà dato dal
prodotto del massimale disposto per il singolo intervento per
l’indice 1,1, differentemente, per gli interventi trainati,
l’importo agevolabile sarà ottenuto dividendo il tetto massimo di
spesa ammesso alla agevolazione per lo stesso indice 1,1.

La contestualità tra detrazione, sconto in fattura e cessione
del credito

Nel caso in cui il fornitore applichi uno sconto parziale il
credito d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto applicato,
ovvero se a fronte di una spesa di €30.000 il fornitore applica uno
sconto di €10.000 lo stesso maturerà un credito d’imposta di
€11.000.

Il contribuente potrà portare in detrazione €22.000 pari al 110%
di €20.000 rimasti a suo carico, o, in alternativa optare per la
cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto.

Gli interventi dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, nei contenuti della Circolare 24/E/2020
ha trattato diverse casistiche inerenti l’applicazione della
detrazione e delle opzioni

In particolare ha specificato alcune combinazioni:

1) il caso in cui più soggetti sostengano spese per interventi
realizzati sullo stesso immobile di cui sono possessori, ciascuno
potrà decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare
le opzioni previste dello sconto in fattura e della cessione del
credito, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri;

2) per gli interventi sulle parti comuni degli edifici non è
necessario il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in
fattura o per la cessione del credito corrispondente alla
detrazione spettante, in quanto i singoli condomini potranno
scegliere, anche singolarmente, se sostenere le spese relative agli
interventi, quindi fruire della detrazione o delle opzioni;

3) sempre in relazione agli interventi realizzati sulle parti
comuni degli edifici, se optare per lo sconto in fattura o per la
cessione del credito, il condomino può cedere l’intera detrazione
calcolata o sulla base delle spesa approvata dalla delibera
assembleare per l’esecuzione dei lavori la quota a lui imputabile
o, sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal
condominio, anche sotto forma di cessione ai fornitori per la quota
a lui imputabile.

Deroghe

È l’art.121, L.77/2020, a disporre le opzioni sconto e cessione
vadano applicate in deroga alle disposizioni di cui all’art.14,
c.mi 2-ter, 2-sexies e 3.1, art. 16 c.mi 1-quinquies, 3°, 4° e 5°
periodo e 1-septies, 2° e 3° periodo, d.l. 63/2013, per gli
interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio, art. 16-bis c.1 lett. a) e b)
    del T.U.I.R. (d.P.R. 917/1986);
  • efficienza energetica, art.14 d.l. 63/2013 ed art.119 c.mi 1 e
    2 L.77/2020;
  • adozione di misure antisismiche, art.16, c.mi da 1-bis a
    1-septies d.l.63/2013 ed art.119 c.4 L.77/2020;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi
    inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, art.1, c.
    219 e 220 L.160/2019;
  • installazione impianti fotovoltaici, art. 16-bis c.1, lett.h)
    T.U.I.R. ed art.119 c.mi 5 e 6 L.77/2020;
  • installazione colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici,
    art. 16-ter d.l.63/2016 ed art.119 c.8 L.77/2020.

L’utilizzo e la fruizione del credito d’imposta

Il credito d’imposta viene utilizzato in compensazione ai sensi
dell’art.17 D.Lgs 241/1997, in quote annuali, cinque per il
Superbonus e dieci per le detrazioni previgenti, viene fruito nel
modo in cui sarebbe stata utilizzata la detrazione.

La quota non utilizzata entro l’anno non potrà essere
traslata negli anni successivi
, né essere
richiesta a rimborso
.

Soggetti non ammessi alla detrazione dell’imposta lorda

Trattandosi di una detrazione dell’imposta lorda il Superbonus
non potrà essere utilizzato dai soggetti che possiedono
esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o
ad imposta sostitutiva
ovvero che non potrebbero fruire
della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è
assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, come nel caso dei
soggetti che non rientrano nella cd. no tax
area
.

È il caso dei titolari, esclusivamente, di redditi derivanti
dall’esercizio dell’attività che aderiscono al regime forfettario.
I medesimi potranno optare per lo sconto in fattura o per la
cessione del credito d’imposta.

Nell’esercizio dell’opzione non rileva la circostanza il reddito
non concorra alla formazione della base imponibile che l’imposta
lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo
tale istituto finalizzato ad incentivare l’effettuazione degli
interventi indicati al comma 2 dell’art.121 L.77/2020.

La sommatoria detrazione per più interventi agevolabili: esempi
pratici

Nel caso in cui due contribuenti comproprietari di un edificio
unifamiliare sostengano spese per interventi di isolamento termico
delle superfici opache, con limite di spesa di € 50.000 e di
sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, con limite
di spesa di € 30.000, avranno diritto ad una detrazione del 110%
calcolata sull’importo di € 80.000, da ripartire in base alla spesa
sostenuta da ciascuno.

Analogamente nel caso in cui il condominio realizzi un
intervento di sostituzione dell’impianto termico (trainante) e il
condomino al quale sono imputate le spese per tale intervento pari,
ad esempio ad € 10.000, le schermature solari con una spesa di €
5.000, avrà diritto alla detrazione di € 38.500, quale 110% della
sommatoria dei lavori pari ad € 35.000.

Per gli interventi sulle parti comuni di un condominio ove il
limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle u.i. di
cui l’edificio è composto l’ammontare di spesa costituisce il
limite massimo agevolabile riferito all’intero edificio e non alle
singole u.i. Ogni condomino potrà calcolare la detrazione in
funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di
proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli
artt.1123 e segg. C.C. ed effettivamente rimborsata al condominio
anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola
u.i..

Nel caso di un edificio in condominio composto da 5 u.i. in cui
si realizzino interventi di isolamento termico delle superfici
opache, dove il limite di spesa è di €40.000 moltiplicato per il
numero delle unità immobiliari, quindi €200.000 ciascun condomino
potrà calcolare la detrazione anche su un importo di spesa a lui
imputata superiore ad €40.000.

La trasmissione telematica nel Portale dedicato dell’ENEA

La compilazione documentale avviene nella piattaforma
telematica dedicata dell’ENEA
, la documentazione da
trasmettere si distingue in relazione agli interventi da
realizzare, al suo effettivo completamento, comprensivo
dell’Asseverazione e della Scheda descrittiva degli interventi il
soggetto riceverà il codice CPID 3.

Per gli interventi di cui ai c.mi 1, 2 e 3 art.119 L.77/2020 la
Comunicazione è inviata a partire dal quinto giorno
lavorativo
successivo al rilascio da parte dell’ENEA della
ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione ivi
prevista.

L’ENEA trasmette all’A.d.E. i dati sintetici delle asseverazioni
secondo termini e modalità telematiche definite d’intesa tra i
medesimi enti.

Sulla base dei dati ricevuti l’A.d.E. verifica l’esistenza
dell’Asseverazione indicata nella Comunicazione, pena lo
scarto.

La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate

Attraverso il portale dell’A.d.E, attivato il
15/10/2020
, per la cessione del credito o per lo sconto in
fattura, si effettua la comunicazione, da inviare entro il 16 marzo
dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese
che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di cessione del
credito ad altri soggetti entro il 16 marzo dell’anno di scadenza
del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei
redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta
non utilizzata in detrazione.

Per quanto attiene gli interventi realizzati sulle singole unità
immobiliari la comunicazione è inviata esclusivamente dal soggetto
che rilascia il visto di conformità.

Per quanto attiene gli interventi effettuati sulle parti comuni
condominiali la stessa è trasmessa o dall’amministratore
condominiale, sia direttamente o avvalendosi dell’intermediario di
cui all’art.3 c.3 d.P.R.322/1998.

Se non nominato l’Amministratore Condominiale, non correndone
obbligo ai sensi dell’art.1129 C.C., la Comunicazione viene
inoltrata da un condomino incaricato.

Il condomino beneficiario della detrazione che cede il credito,
se i dati della cessione non sono stati già indicati nella delibera
assembleare, comunica tempestivamente all’amministratore l’avvenuta
cessione del credito e la relativa accettazione da parte del
cessionario, indicando, oltre al proprio codice fiscale,
l’ammontare del credito ceduto ed il codice fiscale del
cessionario. L’amministratore comunica ai condomini che hanno
effettuato l’opzione il protocollo telematico della Comunicazione e
nel caso di sua non presenza la stessa viene comunicata dal
condomino incaricato.

A seguito dell’invio della Comunicazione è rilasciata, entro 5
giorni, la ricevuta attestante la presa in carico o lo scarto con
indicate le motivazioni. La ricevuta resta nella disponibilità del
soggetto che ha trasmesso la Comunicazione nell’area riservata del
sito internet dell’A.d.E.

Discrasie inerenti le trasmissioni telematiche

La Comunicazione può essere annullata entro il
quinto giorno del mese successivo a quello di invio, entro lo
stesso termine può essere inviata la sostitutiva alla precedente,
diversamente ogni comunicazione successiva si aggiunge alle
precedenti.

Il mancato invio della Comunicazione entro i
termini e con le modalità previste dal provvedimento del Direttore
dell’A.d.E. prot. n.283847/2020 dell’8/08/2020 rende l’opzione
inefficace.

I dati relativi all’opzione sono comunicati telematicamente
anche a mezzo i soggetti che rilasciano il visto di conformità,
secondo le disposizioni del provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate e della Circolare n.24/E, entrambi
dell’8/08/2020.

La tematica dei “Controlli”

Per i soggetti che optano per la cessione del credito o per lo
sconto in fattura si applica l’art.31 e seguenti d.P.R. 600/1973,
l’Agenzia delle entrate procede, in base a criteri
selettivi
e tenendo anche conto della capacità operativa
degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta ai sensi
dell’art.43 d.P.R.600/1973 e dell’art.27, commi da 16 a 20
D.L.185/2008.

L’amministrazione finanziaria procede al recupero dell’importo
corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei
soggetti beneficiari, maggiorando la somma degli interessi di cui
all’art.20 d.P.R.602/1973 e delle sanzioni di cui all’art.13 D.Lgs
471/1997.

Il recupero dell’importo effettuato nei confronti del
beneficiario mantiene salvo il concorso nella violazione e
l’applicazione dell’art.9 c.1 D.Lgs 472/1997 per la responsabilità
in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari
per il pagamento dell’importo, interessi e sanzioni.

Fornitori e cessionari rispondono solo per
l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in
misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.

I controlli a campione sulle Asseverazioni

I controlli sono finalizzati ad accertare la sussistenza delle
condizioni per la fruizione delle detrazioni 110%, vengono svolti
da ENEA con modi e procedure previste dal MISE.

ENEA elabora e sottopone alla direzione generale per
l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica
del MISE un programma di controlli a campione, in un limite del 5%
delle asseverazioni presentate, nonché su quelle inerenti lavori
iniziati prima del 1° luglio 2020.

Per l’avvio delle sanzioni le risultanze dei controlli vengono
trasmesse al MISE, ogni due mesi.

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed al MEF

Organo di controllo alla veridicità delle asseverazioni ed
attestazioni ai sensi dell’art.14 L.689/1981 il MISE.

Tra le motivazioni che potranno portare il contribuente alla
perdita del beneficio, il c.14 art.119, dispone vi siano la falsità
delle attestazioni o delle asseverazioni rilasciate dal tecnico
abilitato, con applicazione delle disposizioni di cui alla
L.689/1981.

La direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e
la competitività energetica del MISE, dopo l’effettuazione della
contestazione sentiti gli interessati, se ne abbiano fatto
richiesta, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti
negli scritti difensivi, se ritenuto fondato l’accertamento,
contestualmente all’ordinanza di ingiunzione, trasmette all’A.d.E.
ed al MEF l’elenco completo delle asseverazioni o delle
attestazioni prive di veridicità, al fine di assicurare l’attività
comportante la decadenza dal beneficio e per il risarcimento dei
danni provocati dall’attività professionale prestata. La procedura
è comprensiva della comunicazione all’ordine professionale di
appartenenza del tecnico abilitato.

In conclusione

Trattare il Superbonus 110% oggi è molto differente rispetto ai
due momenti che hanno portato, dapprima, a prendere cognizione e
conoscenza del Decreto Rilancio, introduttivo di quella
Agevolazione potenziata nella misura del 110% per gli interventi di
efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di
ricarica di veicoli elettrici e successivamente della Legge di
conversione, con modifiche n. 77 del 17 luglio 2020 a pochi giorni
dal decorso del primo anno dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale.

In tutto questo arco temporale non sono mancate e non mancano,
con un quadro non ancora completo, eccessi e criticità nella
riformulazione della norma.

La normativa intervenuta sul Superbonus

Quali, in breve, i provvedimenti legislativi rimodulanti il
testo disciplinante il Superbonus 110%? La Legge di Bilancio 2021
n.178/2020, le cui proroghe come introdotte ai commi dal 66 al 72,
ai sensi del c.74 hanno acquistato efficacia a seguito della
definitiva approvazione da parte del Consiglio U.E. avvenuta il 13
luglio u.s.;

Il D.L. 59/2021 cd. “Decreto Foldone” convertito, con modifiche,
dalla Legge n.101/2021 rendendo vigenti le estensioni temporali per
la fruizione dell’agevolazione per taluni beneficiari;

Precedentemente:

Il D.L. 76/2020 cd. “Decreto Semplificazioni” convertito con
modifiche dalla Legge n.120/2020 che intervenendo nel disposto di
cui all’art.9-bis d.P.R.380/2001 “Documentazione amministrativa
e stato legittimo degli immobili
” incidente, sostanzialmente,
nella norma;

Il D.L. 104/2020 cd. “Decreto Agosto” convertito con modifiche
dalla Legge n. 126/2020.

A completare, almeno per il momento, siamo ad un passo dalla
conversione in legge del D.L. 77/2021 “Semplificazioni
–bis”
tendente a snellire, oltremodo, l’iter procedurale
per la fruizione del beneficio fiscale.

La Legge 77/2020 rappresenta nel concentrato dei due articoli
119 e 121 non solo nuove opportunità, ma comporta, oltremodo,
andare a riunire un corposo compendio normativo, escludendo, però,
nuove installazioni ed interventi di completamento degli edifici,
loro porzioni e delle unità immobiliari, senza incidere sulle
detrazioni previgenti.

Dal punto di vista progettuale, amministrativo e fiscale c’è
stata una forte incisione in quell’impronta che, quotidianamente,
permette di assistere ai tavoli tecnici ed agli, ormai abituali,
corsi di formazione, le due definizioni “interventi
trainanti”
ed “interventi trainati” ed in particolare
la distinzione tra essi è diventata parte integrante delle
professioni con contestuale molteplicità circa formulazioni,
affermazioni e quesiti soprattutto laddove occorra determinare cosa
la norma preveda e legittimi, più in particolare circa la
condizione da essa disposta con l’obbligo della effettuazione
congiunta tra i superiori interventi, la loro contabilizzazione, e
non da meno l’abbinamento con le ordinarie e previgenti
detrazioni.

A rendere particolare il provvedimento di cui alla Legge sul
Superbonus, seppur non espressamente previsto nei suoi contenuti, è
la figura del progettista nel riassumere il ruolo del lontano
“tecnico fiscalista” non evitabile se consideriamo come dagli studi
di progettazione si improntano e sviluppano aspetti non più di sola
natura tecnica essendo essenziale conoscere, oggi, anche la materia
fiscale alla stregua delle opzioni alternative alla detrazione,
quali la cessione del credito e lo sconto in fattura, già vigenti
da anni ma competenza degli studi commerciali.

Introdotto il Superbonus 110% variano i compiti professionali,
anche in dipendenza del forte interesse da parte del cittadino al
“rinnovo ed alla rivalutazione” del proprio edificio.

Si è mobilitato un nuovo e corposo orizzonte, vario ed
impegnativo, supportato e corredato da numerosi apporti dell’
Agenzia delle Entrate dedicando al Superbonus le sue Guide,
Circolari, Risoluzioni e quasi 200 Risposte ad Interpelli, si
pronunciano e diffondono chiarimenti ENEA, MISE, MEF e Governo,
contestualmente si amplia la platea del mondo del lavoro in tutti
quei settori legati all’agevolazione.

In conclusione parlare oggi del “centodieci” permette
ampiamente rilevare come la norma sia innovativa e spregiudicata,
interessante ed impegnativa, come richieda una totale comprensione,
da una parte, così come dall’altra apra incertezze e criticità
soprattutto laddove interviene in disallineamento con la disciplina
urbanistico-edilizia.

Se volessimo definire in poche parole, rispettivamente il
Superecobonus ed il Supersismabonus, non dovremmo fare altro che
riprendere il testuale contenuto della norma, nello specifico
l’art.119 L.77/2020:

  • al c.1 lettere a), b) e c), per gli interventi inerenti
    il Superecobonus
    : isolamento termico dell’edificio,
    sostituzione impianti termici nelle parti comuni degli edifici,
    nelle abitazioni unifamiliari e nelle unità immobiliari dotate di
    accesso autonomo ed indipendenza funzionale ricadenti in edifici
    plurifamiliari.

Presupposto è la la realizzazione congiunta tra i superiori
interventi e gli interveti trainati, si aggiungono il miglioramento
di due classi energetiche dell’involucro edilizio, o se lo stesso
possiede già una classe alta, l’ottenimento di quella migliore, la
realizzazione da parte di persone fisiche su un numero massimo di
due unità residenziali.

Ai c.4 e 5 per gli interventi inerenti il
Supersismabonus
: interventi di cui all’articolo 16-bis,
comma 1, lettera i), del TUIR, le cui procedure autorizzatorie sono
iniziate dopo la data di entrata in vigore del medesimo testo, in
relazione a cui fruiscono dell’agevolazione 110% gli immobili
residenziali. Tra gli interventi detraibili rientrano la
classificazione e verifica sismica degli immobili, l’adozione di
misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica e sulle parti strutturali,
ivi compresa la redazione della documentazione obbligatoria
comprovante la sicurezza statica del patrimonio edilizio e la
realizzazione delle opere necessarie al rilascio della suddetta
documentazione.

E’ ammessa la contestuale installazione di impianti fotovoltaici
e relativi sistemi di accumulo, e, da introduzione del Decreto
Semplificazioni –bis gli interventi finalizzati all’abbattimento
delle barriere architettoniche.

L’immobile deve trovarsi in zona sismica 1, 2 o 3 (O.P.C.M.
3274/2003), non vige il limite del numero massimo di due abitazioni
per contribuente.

Source: lavoripubblici.it

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