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Superbonus 110%: fotovoltaico installabile sulle pertinenze? – Lavori Pubblici

L’installazione di pannelli fotovoltaici fa
parte dei cosiddetti “interventi trainati” che
maggiormente fanno gola chi decide di usufruire del
Superbonus 110%. Ma, per usufruirne, bisogna
naturalmente rispettare le condizioni stabilite dall’art. 119 del
D.L. n.34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) e
successive modifiche. Da qui, il dubbio di un contribuente: i
pannelli fotovoltaici possono essere installati su un tetto
adiacente l’edificio su cui si stanno realizzando gli
interventi trainanti? Ecco il parere dell’Agenzia
delle Entrate, reso con la risposta
n. 614/2021
.

Superbonus 110%: gli interventi trainati

Dopo aver fatto un riferimento alla normativa che regola le
agevolazioni fiscali per il Superbonus, ossia le
spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi
finalizzati all’efficienza energetica (ivi inclusa
l’installazione di impianti fotovoltaici e delle
infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici
negli edifici) nonché al consolidamento statico
o alla riduzione del rischio sismico degli
edifici, nel parere viene anche citata la circolare n. 24/E
del 2020
, relativa all’applicazione dell’agevolazione
fiscale per le spese sostenute su:

  • installazione di impianti solari fotovoltaici
    connessi alla rete elettrica sugli edifici come definiti
    dall’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del
    Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
  • installazione, contestuale o successiva, di sistemi di
    accumulo integrati
    nei predetti impianti solari
    fotovoltaici agevolati.

Superbonus efficientamento energetico: cosa prevede

L’applicazione della maggiore aliquota è
subordinata alle seguenti condizioni:

  • installazione degli impianti eseguita
    congiuntamente ad uno degli interventi
    trainanti
    di isolamento termico delle
    superfici opache o di sostituzione degli impianti di
    climatizzazione nonché di adozione di misure
    antisismiche
    che danno diritto al Superbonus;
  • cessione in favore del Gestore dei servizi energetici
    (GSE)
    Spa con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3
    del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell’energia non
    auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai
    sensi dell’articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n.
    162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,
    n. 8;
  • la detrazione è calcolata su un ammontare
    complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 e, comunque,
    nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di
    potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico;
  • la detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione,
    contestuale o successiva, di sistemi di accumulo
    integrati
    nei predetti impianti solari fotovoltaici
    ammessi al Superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti
    di importo e ammontare complessivo previsti per gli interventi di
    installazione di impianti solari e, comunque, nel limite di spesa
    di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo
    dei predetti sistemi.
  • il limite di spesa per l’installazione dell’impianto
    fotovoltaico e del sistema di accumulo è ridotto ad euro
    1.600 per ogni kW
    di potenza nel caso in cui sia
    contestuale ad un intervento di ristrutturazione
    edilizia
    , di nuova costruzione o di
    ristrutturazione urbanistica, di cui all’articolo
    3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della
    Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Inoltre, come ribadito nella circolare 30/E del 2020,
l’installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è
effettuata:

  • sulle parti comuni di un edificio in
    condominio;
  • sulle singole unità immobiliari che fanno
    parte del condominio medesimo;
  • su edifici unifamiliari;
  • su unità immobiliari funzionalmente
    indipendenti e con accesso autonomo
    dall’esterno.

Superbonus: pannelli fotovoltaici su pertinenze

L’installazione degli impianti può essere effettuata anche sulle
pertinenze dei predetti edifici e unità
immobiliari e l’agevolazione spetta anche nel caso in cui
l’installazione sia effettuata in un’area pertinenziale
dell’edificio in condominio, ad esempio, sulle pensiline di un
parcheggio aperto.

In riferimento al quesito dell’istante, il Fisco ha anche
sottolineato che la legge di bilancio 2021 ha modificato il comma 5
dell’articolo 119 del decreto Rilancio, prevedendo che
l’installazione di impianti solari fotovoltaici possa avvenire
anche «su strutture pertinenziali agli edifici»,
con ciò confermando la volontà del legislatore di estendere il più
possibile la fruizione dell’agevolazione in argomento.

Quindi, nel presupposto che sussistano tutti i requisiti
previsti per la fruizione della normativa agevolativa e, in
particolare, che venga effettivamente realizzato un intervento
trainante sull’edificio che verrà servito dall’impianto
fotovoltaico, quest’ultimo può essere installato anche su un
edificio diverso da quello oggetto degli interventi agevolati.

Superbonus 110%: le agevolazioni del Fotovoltaico dopo il
Semplificazioni-bis

Appare utile ricordare che a seguito delle modifiche introdotte
dal Decreto-Legge 31 maggio 2021,
n. 77
, convertito con modificazioni dalla Legge 29
luglio 2021, n. 108
, tutti gli interventi di superbonus 110%
(eco, sisma, trainanti e trainati) che non prevedono demolizione e
ricostruzione dell’edificio, sono considerati come manutenzione
straordinaria, ovvero art. 3, comma 1, lettera b) del DPR n. 380
del 2001 (Testo Unico Edilizia).

E questa è una modifica di non poco conto in considerazione che
l’art. 119, comma 5 del Decreto Rilancio prevede per il
fotovoltaico una detrazione del 110% fino ad un ammontare
complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e
comunque con limiti di spesa che sono funzione della tipologia di
intervento da realizzare:

  • euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale, per tutti i
    casi;
  • euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale, in caso di
    interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del
    Testo Unico Edilizia (quindi in caso di ristrutturazione edilizia,
    nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica);

da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di
pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la
parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, sempreché l’installazione
degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi
trainanti (di ecobonus o sismabonus).

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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