Il nostro Paese è dotato di alcuni strumenti fiscali per la
riqualificazione del nostro patrimonio edilizio. Strumenti che
spesso si sovrappongono tra di loro creando dubbi applicativi a
contribuenti e tecnici che vorrebbero utilizzarli.
Riqualificazione edilizia: le detrazioni fiscali
Con specifico riferimento all’anno 2021, tra le principali
detrazioni fiscali che è possibile utilizzare per il settore
dell’edilizia vanno annoverate:
- l’ecobonus per la
riqualificazione energetica; - il bonus casa per il recupero
del patrimonio edilizio; - il sismabonus per la riduzione
del rischio sismico; - il bonus facciate per il
rifacimento e il recupero delle facciate.
Ma, con specifico riferimento agli interventi di
riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, il
Decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, ha introdotto nel nostro ordinamento le
detrazioni fiscali del 110%
(superbonus) per alcuni specifici interventi.
In particolare, per gli interventi questi interventi, le spese
sostenute dall’1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 (data finale ancora
da confermare) possono essere portate in detrazione con una
aliquota potenziata al 110%.
In questo approfondimento parleremo specificatamente degli
interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) a cui è
possibile applicare l’aliquota del 110% per la detrazione
fiscale.
Superbonus 110%: gli interventi per la riqualificazione
energetica
Innanzitutto è bene partire da un preciso distinguo,
fondamentale per comprendere la materia. La norma parla di due
tipologie di intervento:
- gli interventi trainanti, che accedono direttamente alla
detrazione fiscale del 110%; - gli interventi trainati, che possono accedere al bonus 110%
solo se realizzati congiuntamente ad uno dei primi.
Ciò premesso, definiamo adesso quali sono questi interventi, i
requisiti previsti, gli adempimenti e le opzioni alternative alla
fruizione diretta delle detrazioni fiscali.
Superbonus 110%: gli interventi trainanti
La norma definisce tre tipologie di interventi trainanti:
- l’isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano
l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il
c.d. cappotto termico), compresa la
coibentazione del tetto, senza limitare il
concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto
eventualmente esistente; - gli interventi sulle parti comuni per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale; - gli interventi sugli edifici unifamiliari o
sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano
di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti.
Superbonus 110%: gli interventi trainati
Nel caso di realizzazione di uno dei suddetti interventi di
riqualificazione energetica, i contribuenti possono realizzare
anche i seguenti, portando in detrazione le spese al 110%, ma a
condizione che la loro realizzazione (e spesa) avvenga all’interno
dell’orizzonte temporale previsto per il superbonus e all’interno
delle date di inizio e fine lavori degli stessi:
- gli interventi di abbattimento di barriere
architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lettera e),
del DPR n. 917/1986), anche ove effettuati in favore di persone di
età superiore a sessantacinque anni, - l’efficientamento energetico delle unità
immobiliari di cui si compone il singolo condominio; - l’acquisto e la posa in opera delle schermature
solari; - l’acquisto e la posa in opera
di micro-cogeneratori in sostituzione di
impianti esistenti - l’installazione delle infrastrutture per la
ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se
gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe
energetica); - l’installazione di impianti solari
fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi
di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati
contestuale o successiva all’installazione degli impianti
medesimi.
Superbonus 110%: i requisiti
Il requisito fondamentale richiesto affinché le
spese possano essere portate in detrazione è che dalla
realizzazione degli interventi (solo trainanti oppure
trainanti+trainati) sia dimostrabile un miglioramento energetico di
due classi (doppio salto di classe energetica) o il conseguimento
della classe più alta. Doppio salto energetico da dimostrare
mediante redazione a cura di un tecnico abilitato
dell’attestato di prestazione energetica
(APE) prima e dopo gli interventi.
Ma non solo. Nel caso di isolamento termico, la norma prevede
l’obbligo di utilizzare materiali isolanti che
rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
11 ottobre 2017.
Altra condizione necessaria è che l’edificio dove si vuole
intervenire sia provvisto di un
impianto di riscaldamento (anche non funzionante).
Superbonus 110%: gli adempimenti
Andiamo adesso agli adempimenti necessari alla fruizione
dell’ecobonus 110%. Per gli interventi di
riqualificazione energetica, la norma richiede il rispetto dei
requisiti minimi definiti dal Decreto
Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d.
Decreto Requisiti minimi ecobonus) e la verifica
di congruità delle spese. Requisiti minimi e congruità delle spese
devono essere attestata dall’asseverazione di un tecnico abilitato
resa sulla base del Decreto Ministero
dello Sviluppo economico 6 agosto
2020 (c.d. Decreto
Asseverazioni).
Asseverazione da inviare all’Enea attraverso l’apposita
piattaforma telematica a cui allegare:
- APE ante operam;
- APE post operam
- Polizza assicurativa con massimale adeguato
- Fatture delle spese sostenute
- Computo metrico
Superbonus 110%: le opzioni alternative alla detrazione
diretta
Altro aspetto importante da considerare riguarda la possibilità,
per tutta la durata del superbonus, di optare per due opzioni
alternative alla detrazione diretta delle spese. Il contribuente,
cioè, potrà portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi
le spese sostenute (in 5 anni per le spese sostenute negli anni
2020 e 2021, i 4 anni per le spese sostenute nel 2022), oppure
optare per:
- lo sconto in fattura da parte dei fornitori
che hanno effettuato gli interventi, fino a un importo massimo pari
al corrispettivo stesso; con facoltà per i fornitori stessi di
cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari; - la cessione del credito d’imposta di pari
ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari.
Opzioni che possono essere esercitate a fine lavori oppure per
stato di avanzamento lavori (non più di due per ciascun intervento
complessivo e con ciascuno stato di avanzamento riferito ad almeno
il 30% del medesimo intervento).
Superbonus 110%: il visto di conformità
Nel caso in cui il contribuente opti per lo sconto in fattura o
per la cessione del credito, la norma prevede la produzione del
visto di conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno
diritto al Superbonus. Visto di conformità che è rilasciato dai
soggetti indicati nell’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del
d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ovvero da:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili e dei consulenti del lavoro; - gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di
periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso
di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o
equipollenti o diploma di ragioneria; - i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all’articolo 32 dello stesso D.Lgs. n.
241/1997.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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