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Superbonus 110%: guida al procedimento tecnico, amministrativo e fiscale – Lavori Pubblici

Ancor prima di avviare un procedimento per la fruizione del
Superbonus 110% è d’obbligo la “pre-valutazione
circoscritta”
agli aspetti principali auspicati dal
legislatore secondo criteri e condizioni differenziati rispetto
alle ordinarie e previgenti agevolazioni, non è, infatti, nuova la
disamina della materia tra numerosi dubbi e criticità
interpretative accresciute dalle addizioni e modifiche introdotte
dopo la conversione in legge del Decreto Rilancio.

Gli incentivi “110%”, sin dal primo colloquio con il
committente/beneficiario, richiedono, espressamente, la netta
cognizione della normativa mediante il primo adempimento
indifferibile nel dover discernere:

  • requisiti oggettivi: tipologia e caratteristiche
    dell’edificio;
  • requisiti soggettivi: beneficiario/i;
  • screening interventi da effettuare.

Realizzato il presente dossier, riunendo i vari aspetti
legislativi, la tendenza mira a dare un ordine sistematico circa la
varie e diverse fasi nelle pratiche Superbonus 110%, il loro
sviluppo e l’illustrazione, preme, però, evidenziare tra gli
interventi riportati vi sia un riferimento descrittivo in seno al
quale è necessario approfondire nel relativo testo normativo al
quale si rimanda.

Indice degli argomenti

Il primo passo: l’incarico professionale per lo studio di
fattibilità

Lo studio di fattibilità, quale fase “preliminare”, è condizione
determinante la concretizzazione degli interventi, in tal senso ed
in rapporto alla prestazione professionale resa, comportante onere
e responsabilità per il tecnico interpellato nell’identificare con
peculiarità le varie casistiche, “decisive” per lo svolgimento
della procedura, si rendono necessari studi ed accertamenti non
esulanti dalla formalizzazione dell’attività, tutela del tecnico e
del medesimo  richiedente alla stregua delle verifiche
sull’immobile, al trattamento dei dati sensibili ed alle
documentazioni occorrenti.

Il mandato professionale è, oltremodo, obbligatorio se le opere
interessano edifici condominiali, che, giusta determinazione
assembleare, deliberano intraprendere il processo finalizzato alla
fruizione degli incentivi di cui al “Superbonus 110%”.

In questa prima fase il richiedente produrrà al
professionista le seguenti documentazioni:

  • Documento di riconoscimento e tessera sanitaria;
  • Autorizzazione al trattamento dei dati personali, D.lgs
    196/2003 e D. Lgs 101/2018;
  • Titolo di proprietà o atto attestante la disponibilità
    dell’immobile (locazione, comodato, ecc), per i fabbricati in
    comproprietà o ceduti a titolo di locazione, comodato, quindi
    autorizzazione da parte della proprietà per attivare la
    procedura;
  • Delega accesso planimetrie catastali;
  • Visura catastale, elenco subalterni (soprattutto per i
    condomini) ed elaborato planimetrico;
  • Eventuale A.P.E.

Speciale Superbonus

Il secondo passo: la disamina dei requisiti oggettivi e
soggettivi

Gli immobili che accedono all’agevolazione fiscale del
110%

Condomini

  • Composti da unità residenziali per almeno il 50%.
  • I condomini vengono assimilati agli I.A.C.P. laddove il 50%
    delle unità residenziali è catastalmente censito in categoria
    A/4.
  • Ammessi: interventi “trainanti” sulle parti comuni, ex
    artt.1117 e 1117-bis C.C..
  • Obbligo è la deliberazione in sede di assemblea con un numero
    di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno
    un terzo del valore dell’edificio.

Unità immobiliari in condominio

  • Se aventi destinazione residenziale
  • Ammessi: interventi “trainati” su un massimo di due
    appartamenti per singolo condomino.
  • Obbligo è la deliberazione in sede di assemblea
    condominiale.

Edifici composti da due a quattro unità immobiliari
distintamente accatastate

  • Appartenenza: unico proprietario, anche in comproprietà
  • Composti da unità residenziali per almeno il 50%, anche in
    questo caso assimilati agli I.A.C.P., nelle medesime condizioni dei
    condomini.
  • Ammessi: interventi “trainanti” sulle parti comuni ed
    interventi “trainati” su un massimo di due unità abitative.

Unità abitative ricadenti in edifici condominiali

  • Se aventi destinazione residenziale
  • Caratteristiche:
  • presenza di uno o più accessi autonomi dall’esterno, non comune
    ad altre unità, chiuso da cancello o portone d’ingresso che
    consenta l’ingresso da strada, cortile o giardino anche di
    proprietà non esclusiva;
  • indipendenza funzionale, ovvero sia l’unità dovrà essere dotata
    di almeno tre delle seguenti: impianti per l’approvvigionamento
    idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica,
    impianto di climatizzazione invernale,
  • Ammessi: interventi “trainanti” e “trainati”

Edifici unifamiliari

  • Se aventi destinazione residenziale
  • Ammessi: interventi “trainanti” e “trainati”

Pertinenze delle abitazioni

  • In condominio, in edifici unifamiliari, in unità immobiliari
    ricadenti in condominio con accesso autonomo ed indipendenza
    funzionale
  • Ammessi: interventi “trainanti” e “trainati”, concorrono
     unitariamente all’unità principale

Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004

  • Nei casi in cui vietati interventi “trainanti” si ammettono gli
    interventi “trainati”, nei presupposti del rispetto dei requisiti
    di cui al c.3 art.119 L.77/2020 (miglioramento di due classi
    energetiche e requisiti tecnici)

Divieti da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali

  • Per gli edifici ammessi alle agevolazioni ma assoggettati ai
    divieti per la realizzazione degli interventi “trainanti” si
    ammettono, come nel caso precedente, interventi “trainati”
    vincolati all’osservanza dei requisiti di cui al c.3 art.119
    L.77/2020 (miglioramento di due classi energetiche e requisiti
    tecnici)

Edifici privi di A.P.E, unità collabenti

  • Sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali
  • Ammessi: interventi “trainanti” e “trainati”, se al termine dei
    lavori, comprensivi dell’isolamento termico (c.1, lett.a, art.119
    L.77/2020) anche se demoliti e ricostruiti conseguono classe
    energetica “A”

Edifici e/o unità in categoria A/9

  • Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici aperti
    al pubblico
  • Ammessi: interventi “trainanti” e “trainati”

Immobili esclusi dal Superbonus 1110%

  • Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1
    (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) ed A/9
    (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) se chiuse
    al pubblico
  • Unità in categoria catastale F/3 (in corso di costruzione)
  • Edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all’O.P.C.M.
    3274/2003

Requisiti soggettivi: i beneficiari

Condomini

  • Ammessi interventi su parti comuni condominiali.

Persone fisiche

  • Non fruiscono del Superbonus 110% gli immobili posseduti da
    persone fisiche utilizzati per attività di impresa, arte o
    professione, eccetto il solo caso gli interventi riguardino parti
    comuni condominiali.
  • Corre distinzione tra proprietario o detentore dell’immobile,
    l’agevolazione è ammessa anche per il locatario, convivente,
    coniuge separato.

IACP e società “in house providing”

  • Ammessi interventi realizzati su immobili di loro proprietà o
    gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale
    pubblica.

Cooperative

  • Abitative a proprietà indivisa, ammessi interventi realizzati
    su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai
    propri soci.

Onlus, O.d.V ed A.P.S.

  • Ammessi interventi realizzati su immobili dalle stesse
    posseduti.

Associazioni e società sportive dilettantistiche

  • Ammessi interventi limitatamente agli spogliatoi.

Il terzo passo: individuare le opere di efficientamento
energetico e/o rientranti nel Sismabonus

Verificato il possesso dei superiori requisiti si individueranno
gli interventi che, secondo una gerarchia, il legislatore ha inteso
rendere “trainanti” come disciplinati al c.1 lett. a), b) e c) ed
al c.4 dell’art.119 Decreto Rilancio, agevolabili con la maxi
detrazione se realizzati nell’arco temporale compreso tra
l’1/07/2020 ed il 31/12/2021, prorogando di sei mesi per gli
I.A.C.P. e le società in “house providing” e disponendo la
ripartizione delle spese in cinque quote annuali di pari
importo.

Interventi di efficientamento energetico, i cd.
“trainanti”

Isolamento termico

  • Effettuato sulle superfici opache verticali, orizzontali e
    inclinate dell’involucro edilizio, con un’incidenza  superiore
    al 25% della superficie disperdente lorda.
  • Condizione è l’utilizzo di materiali  isolanti in possesso
    dei criteri minimi ambientali, C.A.M.

Coibentazione del tetto

  • Condizione consiste nel non limitare il concetto di superficie
    disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente
  • Imposto utilizzo di materiali  isolanti in possesso dei
    criteri minimi ambientali, C.A.M.

Sostituzione impianti di climatizzazione invernale

  • Con impianti centralizzati per il riscaldamento, il
    raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, nei
    condomini e negli edifici composti da due a quattro unità
    immobiliari appartenenti ad unico proprietario o in
    comproprietà
  • Con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la
    fornitura di acqua calda sanitaria, negli altri immobili oggetto di
    agevolazione
  • Ammesso l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente
    (art.2, c.2, lett. tt) D.Lfs 102/2014) nei comuni montani non
    interessati dalle procedure europee di infrazione n.2014/2147 o
    n.2015/2043, in tutti gli immobili oggetto di agevolazione
  • Ammessa la sostituzione con caldaie a biomassa, classe 5 (Reg.
    Min. Amb. e Tut. Terr. e del Mare 186/2017) nelle aree non
    metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di
    infrazione n.2014/2147 o n.2015/2043, negli edifici unifamiliari e
    nelle unità immobiliari in condominio dotate di accesso autonomo ed
    indipendenza funzionale

Interventi di efficientamento energetico, i cd.
“trainati”

Individuato realizzare almeno uno degli interventi di cui al
precedente paragrafo, eccetto il caso in cui vietato, le opere di
riqualificazione energetica di cui alle detrazioni previgenti e
talune altre disposte dallo stesso Decreto Rilancio, sono
incentivate nella misura del 110%.

Condizione fondamentale risiede nel rispetto dei requisiti
tecnici a cui sottoposte le singole lavorazioni, dei massimali di
costo specifici per singola tipologia, ed al miglioramento di
almeno due classi energetiche o, in alternativa al conseguimento
della classe energetica più alta.

  • Installazione infrastrutture per la ricarica di veicoli
    elettrici negli edifici, art.119 c.8 L.77/2020 – art. 14 D.L.
    63/2013, conv., con mod., dalla L.90/2013
  • Acquisto e posa in opera schermature solari, art.119 c.2
    L.77/2020 – art. 14 D.L. 63/2013, conv., con mod., dalla
    L.90/2013
  • Acquisto e posa in opera micro-cogeneratori in sostituzione di
    impianti esistenti, art.119 c.2 L.77/2020 – art. 14 D.L. 63/2013,
    conv., con mod., dalla L.90/2013
  • Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di
    schermature solari, art.119 c.2 L.77/2020 – art. 14 D.L. 63/2013,
    conv., con mod., dalla L.90/2013
  • Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti
    dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla
    classe A, art.119 c.2 L.77/2020 – art. 14 D.L. 63/2013, conv., con
    mod., dalla L.90/2013
  • Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti
    dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla
    classe A e contestuale:
  • installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, classi V,
    VI, VIII
  • impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di
    calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in
    fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare
    in abbinamento tra loro
  • art.119 c.2 L.77/2020 – art. 14 D.L. 63/2013, conv., con mod.,
    dalla L.90/2013
  • Acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a
    condensazione, art.119 c.2 L.77/2020 – art. 14 D.L. 63/2013, conv.,
    con mod., dalla L.90/2013
  • Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione
    invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da
    biomasse combustibili, art.119 c.2 L.77/2020 – art. 14 D.L.
    63/2013, conv., con mod., dalla L.90/2013
  • Eliminazione barriere architettoniche mediante l’installazione
    di ascensori e montacarichi, realizzazione di ogni strumento che,
    attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di
    tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna
    ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in
    situazione di gravità, art.3, c.3, L.104/1992, anche effettuati in
    favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, art.119
    c.2 L.77/2020 – art.16-bis, c.1 lett. e) T.U.I.R.
  • Interventi di demolizione e ricostruzione, legati agli
    interventi di riqualificazione energetica, art.3, c.1, lett.d)
    d.P.R. 380/2001

Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ed
adozione di misure antisismiche, il Sismabonus

Il c.4 dell’art.119 L.77/2020 ammette all’agevolazione del 110%
gli interventi disciplinati ai c.mi da 1-bis a 1-septies art.16
D.L. 63/2013, quali:

  • Adozione di misure antisismiche, art.16-bis c.1 lett.i
  • Spese effettuate per la classificazione e verifica sismica
    degli immobili, art.16-bis c.1 lett.i
  • Demolizione e ricostruzione di interi edifici, art.16-bis c.1
    lett.i, anche se effettuata variazione volumetrica laddove ammessa
    dalle norme urbanistiche vigenti o spostamento dell’area di sedime
    ai sensi delle semplificazioni introdotte all’art.3 c.1 lett. d)
    d.P.R.380/2001.
  • Per gli interventi in oggetto se effettuati da imprese di
    costruzione o ristrutturazione immobiliare vige il principio dover
    alienare il bene nel termine di mesi diciotto dalla data di
    conclusione dei lavori.
  • Interventi locali o di riparazione di cui alle NTC 2018, per i
    quali si rimanda ai chiarimenti resi dalla Commissione per il
    Monitoraggio delle stesse norme tecniche sulle costruzioni.
  • Sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini
    antisismici, c.5 art.119 L.77/2020, con la discriminante siano
    realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi di
    recupero del patrimonio edilizio esistente.

L’intervento “trainato” dall’Ecobonus e dal Sismabonus:
l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di
accumulo

Classificato tra gli interventi trainati, disposto ai c.mi 5 e 6
dell’art.119 L.77/2020, può essere realizzato congiuntamente agli
interventi di efficientamento energetico o agli interventi inerenti
il sismabonus, nello specifico gli impianti fotovoltaici normati
dal Decreto Rilancio si differenziano da quelli agevolati da
legislazione previgente, nel disporre la cessione in favore del
G.S.E. dell’energia non auto consumata:

  • siano connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi
    dell’art.1, c.1, lett.a), b), c) e d), Reg. di cui al
    d.P.R.412/1993, con contestuale o successiva installazione di
    sistemi di accumulo in essi integrati.
    Viene consentita l’installazione anche sulle strutture
    pertinenziali agli edifici

La seconda fase parte procedurale

Alla stregua, prima della verifica inerente immobili e
beneficiari e dopo della individuazione degli interventi da
realizzare, desunto l’esito positivo, i professionisti, ognuno per
le rispettive competenze, potranno procedere alla elaborazione
delle pratiche tecniche, amministrative e fiscali, in questo senso
viene conferito ulteriore incarico professionale, all’uopo
predisposto per ogni professionista, progettista e direttore dei
lavori (coincidenti o meno), termotecnico per il progetto
energetico e l’A.P.E., lo stesso negli interventi Sismabonus, ove
presenti il progettista strutturale, il D.L., ed il collaudatore se
occorrente la sua prestazione. Progettisti ed asseveratori
dovranno essere regolarmente assicurati, i primi per quanto
concerne la responsabilità civile ed i certificatori mediante
polizza dedicata per gli interventi Superbonus o
adeguata
secondo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio.

In questa seconda fase sarà necessaria la
seguente documentazione:

  • Delibera assembleare, per gli edifici in condominio;
  • Documentazione catastale completa;
  • Titoli abilitativi edilizi in possesso del committente,
    corredati da progetti e/o pratiche edilizie;
  • Autorizzazioni rilasciate dall’Ufficio del Genio Civile
    competente, ivi comprese relazione a struttura ultimata, collaudo
    statico o certificato di regolare esecuzione , certificato di
    conformità strutturale;
  • Eventuali Visti, Nulla osta, Pareti ed Autorizzazioni
    rilasciati da Organi ed Enti preposti; 
  • Delega al professionista per la visione atti ed estrazione
    copie atti, L.241/1990 e s.m. ed i., al fine di richiedere
    eventuali documenti presso gli enti preposti, che non siano in
    possesso del beneficiario;
  • Eventuale documentazione riguardante pratiche di Condono
    Edilizio (L.47/85, L.724/1994, L.326/2003), Accertamento di
    Conformità (artt.36 e 37 d.P.R.380/2001), regolarizzazione C.I.L.A.
    (art.6 d.P.R.380/2001).

Rilievo metrico, strumentale ed energetico

Il tecnico rilevatore, a seguito della sottoscrizione da parte
committente, redige, in primis, Verbale di sopralluogo con i dati
dell’edificio, le coordinate geografiche, il giorno e l’ora,
inoltre, considerata l’emergenza sanitaria effettuerà gli accessi
munito del “Piano Anti-Covid-19” nel quale riportate le misure
precauzionali e preventive adottate durante l’esperimento delle
operazioni.

Effettuerà il rilievo metrico dell’intero, misurazioni interne
ed esterne dell’involucro edilizio, caratteristiche degli infissi e
superfici finestrate, anche al fine della verifica del rapporto
aero/illuminante, presenza di generatori di calore, marca e
tipologia, richiedendo il relativo libretto e provvedendo alla
produzione della documentazione fotografica illustrativa lo stato
di fatto.

Negli interventi di Sismabonus, laddove prevista demolizione e
ricostruzione, si renderebbe propedeutico il rilievo topografico
strumentale per la restituzione grafica plano-altimetrica
dell’edificio esistente e dell’area circostante, soprattutto
laddove la ricostruzione viene prevista in diversa area di sedime o
per i lotti di terreno non pianeggianti.

Verifica conformità urbanistico-edilizia

Sulla scorta della documentazione e dei rilievi effettuati il
tecnico raffronta atti  urbanistico-edilizi, catastali e stato
di fatto, rilevando l’eventuale presenza di abusi edilizi, in seno
ai quali determinare se presenti difformità parziali o totali,
variazioni essenziali o semplici tolleranze costruttive nel margine
del 2%, tenuto conto anche di un ulteriore fattore nel quale la
documentazione edilizia si differenzi da quella catastale. Dedotta
la presenza di incongruità sarà necessaria la pratica di sanatoria
o di regolarizzazione per abusi minori.

Le documentazioni edilizie dovranno essere comprensive della
comunicazione di inizio lavori inficiante sull’eventuale
inefficacia del titolo abilitativo, e, pertanto, la comunicazione
di fine lavori.

Per gli immobili di vecchia costruzione privi del titolo
abilitativo edilizio occorrerà comprovarne la legittimità anche
attraverso estratti di mappa e planimetrie risalenti all’impianto
catastale, ovvero allo strumento urbanistico vigente al momento
della realizzazione del manufatto edilizio, comprese
aerofotogrammetrie e documentazioni fotografiche, il concetto
potrebbe differenziarsi per i fabbricati ante 1967, conformi solo
se realizzati all’esterno del perimetro del centro edificato,
riferimento normativo è l’art.9-bis d.P.R. 380/2001
Documentazione amministrativa e stato legittimo degli
immobili
”.

Gli interventi agevolati a mezzo Superbonus 1110% negli edifici
condominiali, ai fini della verifica della legittimità
urbanistico-edilizia, rientrano tra le semplificazioni introdotte
al c.13-ter art.119 L.77/2020, finalizzato allo snellimento delle
procedure per gli interventi di efficientamento energetico
consentendo asseverare con riferimento unicamente alle medesime
parti comuni e non nel singolo contesto delle unità
immobiliari.

Per esaminare gli aspetti urbanistico-edilizi non vi è obbligo
circa l’esistenza del certificato di abitabilità/agibilità o della
segnalazione certificata di agibilità, S.C.A., ne occorre, però,
produzione dopo l’ultimazione dei lavori agevolati,  ai sensi
dell’art.24 d.P.R.380/2001, per ogni tipologia di intervento
edilizio comportante variazioni influenti sulle condizioni di
sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico, compresi gli
interventi relativi alla sostituzione degli infissi ed alla
realizzazione di rivestimenti a cappotto incidenti sui requisiti
energetici.

Verifica documentazione catastale

Molto più snella la verifica della documentazione catastale
sulla quale effettuare il controllo delle visure planimetriche
delle unità immobiliari, la corrispondenza tra le medesime, il
progetto autorizzato e lo stato di fatto, nonché del numero dei
subalterni, ed in particolare della categoria catastale. Emerse
incongruità, escludendo quelle ben più importanti quali differenze
di sagoma, sedime, traslazione in mappa, si potrà rettificare
mediante variazione catastale attraverso il portale dell’Agenzia
del Territorio.

Il progetto per la realizzazione degli interventi
agevolati

Il progetto da trasmettere allo Sportello Unico per l’Edilizia
del comune ove ricade il cespite si comporrà degli elaborati
tecnici in relazione alla tipologia delle opere da realizzare,
pertanto comporterà la presentazione della comunicazione di inizio
lavori asseverata, C.I.L.A. o la segnalazione certificata di inizio
attività, S.C.I.A., in dipendenza delle opere previste.

Nulla esclude la trasmissione dell’istanza finalizzata
all’ottenimento del Permesso di Costruire o la S.C.I.A. in
alternativa nei casi in cui previsti ben più ampi interventi, né
tantomeno il caso minore se le opere si classificano nella nozione
di manutenzione ordinaria, ad esempio la sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale, generatori di calore,
impianto termico o sostituzione infissi non sarà necessaria la
presentazione di alcuna pratica, ed ai fini dell’agevolazione
occorrerà, il titolare, renda dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà nella quale riportare tipologia delle opere, data di
inizio lavori, pagamenti e data di fine lavori.

In linea di massima un progetto per la fruizione dei
benefici fiscali
si compone dei seguenti
elaborati, non totalmente esaustivi:

  • Relazione tecnica illustrativa, comprensiva di:
  • descrizione stato di fatto
  • descrizione interventi in progetto (utili i riferimenti
    normativi)
  • calcoli plano-volumetrici, superfici utili e superfici
    finestrate
  • elaborati ai sensi della L.13/1989 (come integrata nel
    d.P.R.380/2001) e del D.M. 236/1989
  • rappresentazione grafica servizi igienici
  • Elaborati grafici illustranti lo stato di fatto e lo stato di
    progetto:
  • Stralci cartografici (P.R.G., aerofotogrammetria, immagine
    satellitare, stralcio catastale)
  • Planimetria generale riportante confini, distanze e pubbliche
    vie
  • Planimetria particolareggiata, riferita agli allacci alle
    pubbliche utenze ed ai particolari costruttivi, ivi compresi
    dislivelli
  • Piante, sezioni e prospetti
  • Particolari costruttivi
  • Documentazione fotografica (è bene sia accompagnata dalle
    planimetrie indicanti il punto di ripresa)

Completano l’elaborazione progettuale i seguenti
elaborati:

  • Computo metrico estimativo
  • Elenco prezzi unitari
  • Relazione tecnica (ex Legge 10) ai sensi dell’art.8 c.1 D.Lgs
    192/2005, in riferimento alla quale ricondursi al D.M. 26/06/2015
    se i lavori hanno avuto inizio prima del 06/10/2020, al D.M.
    06/08/2020 se i lavori hanno avuto inizio dopo il 06/10/2020 (si
    evidenzia la data del 06/10/2020 sia quella di pubblicazione in
    G.U. del Decreto Requisiti Tecnici del MISE del 06/08/2020)
  • A.P.E. ante ed A.P.E. post
  • Classificazione sismica ante e post (per gli interventi
    finalizzati alla fruizione del Sismabonus)
  • Tipologia impianti presenti, corredata da fotografie posizione
    e targhetta matricola con planimetria dotata di indicazioni dei
    coni ottici ed evidenziazione volume riscaldato
  • Libretto impianto termico
  • Dichiarazione di conformità impianto termico

L’A.P.E. ante e post intervento

Il miglioramento di due classi energetiche o in alternativa il
conseguimento della migliore viene dimostrato mediante l’A.P.E.
rilasciato dal professionista abilitato riferito all’immobile nello
stato iniziale, ovvero prima di dare inizio ai lavori, ed allo
stesso ad interventi ultimati. Chiaramente l’A.P.E. non ricorre
negli interventi  Sismabonus.

Le asseverazioni

L’asseverazione per gli interventi di efficientamento
energetico
viene resa al termine dei lavori o per ogni
S.A.L., comporta per il tecnico abilitato dichiarare il rispetto
dei requisiti tecnici di cui ai decreti c.3-ter art.14 D.L.63/2013
e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati, è il documento che, telematicamente, si trasmette
 all’ENEA, secondo le modalità attuative del Decreto
Asseverazioni del MISE del 06/08/2020.

L’asseverazione per gli interventi
antisismici 
attiene l’efficacia delle opere
effettuate e la congruità delle spese sostenute,  è resa dal
progettista e direttore dei lavori strutturali, dal collaudatore
statico, se presente, ognuno per le rispettive competenze, segue i
dettami del Decreto M.I.T. 58/2017, a tal uopo si richiama quanto
chiarito dalla Commissione per il Monitoraggio delle N.T.C. 2018 in
relazione ai casi nei quali la certificazione è oggetto di
semplificazione o, in alcuni casi, può essere omessa.

Il visto di conformità

Nel contesto dei lavori agevolati è ammesso il beneficiario
scelga quali somme portare in detrazione o se optare per la
cessione del credito e/o lo sconto in fattura, in questo ultimo
caso è necessario il rilascio del Visto di Conformità, ex art.35
D.Lgs 241/1997, dal soggetto che si occuperà della trasmissione
telematica delle dichiarazioni. Il documento, nello specifico,
riporta i dati inerenti la documentazione procedurale ai fini
dell’attestazione della sussistenza dei presupposti che danno
diritto all’incentivo fiscale.

Trasmissioni telematiche all’ENEA

La compilazione della richiesta per l’accesso all’incentivo
fiscale avviene mediante la piattaforma telematica dedicata
dell’ENEA, si allegheranno le seguenti documentazioni:

  • Asseverazione per gli interventi di efficientamento
    energetico;
  • A.P.E. ante – opera e post – opera;
  • Assicurazione professionale del certificatore;
  • Fatture spese sostenute;
  • Computo metrico;
  • Relazione tecnica, ex art./8 c.1 D.Lgs 192/2005;
  • Visto di conformità.

In relazione agli interventi, la documentazione è così
distinta:

  • Interventi sull’involucro opaco e trasparente: schede tecniche
    dei materiali, componenti e sistemi edilizi, con dichiarazioni di
    prestazione se prevista marcatura CE;
  • Interventi di isolamento termico e coibentazione:
    caratteristiche dei materiali isolanti e certificazione CAM
  • Interventi inerenti gli impianti di climatizzazione invernale:
    schede tecniche degli impianti di nuova installazione,
    certificazione del fornitore riguardante le valvole termostatiche a
    bassa inerzia termica e dichiarazione di conformità ai sensi del
    D.M. 37/2008.

Completata la trasmissione telematica l’Asseverazione e la
Scheda descrittiva degli interventi avranno il codice CPID
3 attribuito dal portale ENEA
.

Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate

Attraverso il portale dell’A.d.E, attivato il 15/10/2020, per la
cessione del credito o per lo sconto in fattura, si effettua la
comunicazione, in cosa consiste e quali documentazioni
occorrono.

Indipendentemente la cessione avvenga a SAL o al termine
dei lavori, dovranno essere trasmessi:

  • Richiesta detrazione fiscale, cessione del credito e/o sconto
    in fattura;
  • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ove attestata
    eventuale fruizione di altre agevolazioni fiscali negli ultimi
    dieci anni;
  • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale il
    richiedente attesta le spese saranno a suo carico;
  • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale
    dichiarato l’immobile non abbia utilizzo commerciale, professionale
    o di attività d’impresa;
  • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del
    beneficiario, così distinta:
    • se proprietario, nudo proprietario, titolare di un diritto
      reale di godimento, locatario, comodatario dell’immobile: titolo di
      proprietà o detenzione dell’immobile ed attestazione del proprio
      reddito nell’anno in cui effettuate le spese, autorizzazione del
      proprietario a poter effettuare gli interventi;
    • se convivente: certificato dell’anagrafe, titolo di proprietà o
      detenzione dell’immobile, autorizzazione da parte dell’avente
      titolo sull’edificio;
    • se coniuge separato: documento attestante l’assegnazione
      dell’immobile, titolo di proprietà o detenzione dell’immobile,
      autorizzazione da parte dell’avente titolo sull’edificio;
    • se promittente acquirente: preliminare di vendita registrato ed
      autorizzazione da parte del venditore;
  • Visura catastale;
  • Dichiarazione conformità urbanistico-edilizia;
  • Elaborati progettuali;
  • Schede materiali acquistati e dichiarazione di posa;
  • APE ante e post intervento;
  • Visto di conformità; 
  • Asseverazione, sia per gli interventi di efficientamento
    energetico, che per gli interventi antisismici;
  • Comunicazione di inizio lavori.

Nei casi in cui la cessione del credito attenga stati
d’avanzamento lavori, il cedente trasmette:

  • Fatture a SAL;
  • Computo metrico per la parte di opera realizzata, ovvero lo
    stato d’avanzamento lavori;
  • Scheda descrittiva delle opere a S.A.L.;
  • Documentazione fotografica;
  • Asseverazione, riguardante e distinta interventi di
    efficientamento energetico e Sismabonus;
  • Ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda
    ENEA.

Nei casi in cui la cessione del credito avvenga al
termine dei lavori, il cedente trasmette:

  • Computo metrico con le quantità totali e preventivi, ovvero
    computi metrici e fatture riguardanti le lavorazioni
    effettuate;
  • Comunicazione di fine lavori;
  • Segnalazione certificata di agibilità;
  • Documentazione fotografica di fine lavori;
  • Asseverazione, distinta tra interventi di efficientamento
    energetico e sismabonus;
  • Scheda descrittiva delle opere a fine lavori;
  • Ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda
    ENEA.

Inizio lavori

Ritenuta la fase più importante per poter dedurre la reale ed
effettiva concretizzazione procedurale, comporta, ai sensi del
c.14-bis art.119 L.77/2020, l’obbligo nel cartello esposto in
cantiere, in luogo ben visibile e accessibile, dell’inserimento
della dizione “Accesso agli incentivi statali previsti
dalla legge 17 luglio 2020, n.77, superbonus 110 per cento per
interventi di efficienza energetica o interventi
antisismici”.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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