Ancor prima di avviare un procedimento per la fruizione del
Superbonus 110% è d’obbligo la “pre-valutazione
circoscritta” agli aspetti principali auspicati dal
legislatore secondo criteri e condizioni differenziati rispetto
alle ordinarie e previgenti agevolazioni, non è, infatti, nuova la
disamina della materia tra numerosi dubbi e criticità
interpretative accresciute dalle addizioni e modifiche introdotte
dopo la conversione in legge del Decreto Rilancio.
Gli incentivi “110%”, sin dal primo colloquio con il
committente/beneficiario, richiedono, espressamente, la netta
cognizione della normativa mediante il primo adempimento
indifferibile nel dover discernere:
- requisiti oggettivi: tipologia e caratteristiche
dell’edificio; - requisiti soggettivi: beneficiario/i;
- screening interventi da effettuare.
Realizzato il presente dossier, riunendo i vari aspetti
legislativi, la tendenza mira a dare un ordine sistematico circa la
varie e diverse fasi nelle pratiche Superbonus 110%, il loro
sviluppo e l’illustrazione, preme, però, evidenziare tra gli
interventi riportati vi sia un riferimento descrittivo in seno al
quale è necessario approfondire nel relativo testo normativo al
quale si rimanda.
Indice degli argomenti
Il primo passo: l’incarico professionale per lo studio di
fattibilità
Lo studio di fattibilità, quale fase “preliminare”, è condizione
determinante la concretizzazione degli interventi, in tal senso ed
in rapporto alla prestazione professionale resa, comportante onere
e responsabilità per il tecnico interpellato nell’identificare con
peculiarità le varie casistiche, “decisive” per lo svolgimento
della procedura, si rendono necessari studi ed accertamenti non
esulanti dalla formalizzazione dell’attività, tutela del tecnico e
del medesimo richiedente alla stregua delle verifiche
sull’immobile, al trattamento dei dati sensibili ed alle
documentazioni occorrenti.
Il mandato professionale è, oltremodo, obbligatorio se le opere
interessano edifici condominiali, che, giusta determinazione
assembleare, deliberano intraprendere il processo finalizzato alla
fruizione degli incentivi di cui al “Superbonus 110%”.
In questa prima fase il richiedente produrrà al
professionista le seguenti documentazioni:
- Documento di riconoscimento e tessera sanitaria;
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali, D.lgs
196/2003 e D. Lgs 101/2018; - Titolo di proprietà o atto attestante la disponibilità
dell’immobile (locazione, comodato, ecc), per i fabbricati in
comproprietà o ceduti a titolo di locazione, comodato, quindi
autorizzazione da parte della proprietà per attivare la
procedura; - Delega accesso planimetrie catastali;
- Visura catastale, elenco subalterni (soprattutto per i
condomini) ed elaborato planimetrico; - Eventuale A.P.E.
Il secondo passo: la disamina dei requisiti oggettivi e
soggettivi
Gli immobili che accedono all’agevolazione fiscale del
110%
Condomini |
|
Unità immobiliari in condominio |
|
Edifici composti da due a quattro unità immobiliari |
|
Unità abitative ricadenti in edifici condominiali |
|
Edifici unifamiliari |
|
Pertinenze delle abitazioni |
|
Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 |
|
Divieti da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali |
|
Edifici privi di A.P.E, unità collabenti |
|
Edifici e/o unità in categoria A/9 |
|
Immobili esclusi dal Superbonus 1110%
- Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1
(abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) ed A/9
(Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) se chiuse
al pubblico - Unità in categoria catastale F/3 (in corso di costruzione)
- Edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all’O.P.C.M.
3274/2003
Requisiti soggettivi: i beneficiari
Condomini |
|
Persone fisiche |
|
IACP e società “in house providing” |
|
Cooperative |
|
Onlus, O.d.V ed A.P.S. |
|
Associazioni e società sportive dilettantistiche |
|
Il terzo passo: individuare le opere di efficientamento
energetico e/o rientranti nel Sismabonus
Verificato il possesso dei superiori requisiti si individueranno
gli interventi che, secondo una gerarchia, il legislatore ha inteso
rendere “trainanti” come disciplinati al c.1 lett. a), b) e c) ed
al c.4 dell’art.119 Decreto Rilancio, agevolabili con la maxi
detrazione se realizzati nell’arco temporale compreso tra
l’1/07/2020 ed il 31/12/2021, prorogando di sei mesi per gli
I.A.C.P. e le società in “house providing” e disponendo la
ripartizione delle spese in cinque quote annuali di pari
importo.
Interventi di efficientamento energetico, i cd.
“trainanti”
Isolamento termico |
|
Coibentazione del tetto |
|
Sostituzione impianti di climatizzazione invernale |
|
Interventi di efficientamento energetico, i cd.
“trainati”
Individuato realizzare almeno uno degli interventi di cui al
precedente paragrafo, eccetto il caso in cui vietato, le opere di
riqualificazione energetica di cui alle detrazioni previgenti e
talune altre disposte dallo stesso Decreto Rilancio, sono
incentivate nella misura del 110%.
Condizione fondamentale risiede nel rispetto dei requisiti
tecnici a cui sottoposte le singole lavorazioni, dei massimali di
costo specifici per singola tipologia, ed al miglioramento di
almeno due classi energetiche o, in alternativa al conseguimento
della classe energetica più alta.
- Installazione infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici, art.119 c.8 L.77/2020 – art. 14 D.L.
63/2013, conv., con mod., dalla L.90/2013 - Acquisto e posa in opera schermature solari, art.119 c.2
L.77/2020 – art. 14 D.L. 63/2013, conv., con mod., dalla
L.90/2013 - Acquisto e posa in opera micro-cogeneratori in sostituzione di
impianti esistenti, art.119 c.2 L.77/2020 – art. 14 D.L. 63/2013,
conv., con mod., dalla L.90/2013 - Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di
schermature solari, art.119 c.2 L.77/2020 – art. 14 D.L. 63/2013,
conv., con mod., dalla L.90/2013 - Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla
classe A, art.119 c.2 L.77/2020 – art. 14 D.L. 63/2013, conv., con
mod., dalla L.90/2013 - Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla
classe A e contestuale: - installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, classi V,
VI, VIII - impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di
calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in
fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare
in abbinamento tra loro - art.119 c.2 L.77/2020 – art. 14 D.L. 63/2013, conv., con mod.,
dalla L.90/2013 - Acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a
condensazione, art.119 c.2 L.77/2020 – art. 14 D.L. 63/2013, conv.,
con mod., dalla L.90/2013 - Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da
biomasse combustibili, art.119 c.2 L.77/2020 – art. 14 D.L.
63/2013, conv., con mod., dalla L.90/2013 - Eliminazione barriere architettoniche mediante l’installazione
di ascensori e montacarichi, realizzazione di ogni strumento che,
attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di
tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna
ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in
situazione di gravità, art.3, c.3, L.104/1992, anche effettuati in
favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, art.119
c.2 L.77/2020 – art.16-bis, c.1 lett. e) T.U.I.R. - Interventi di demolizione e ricostruzione, legati agli
interventi di riqualificazione energetica, art.3, c.1, lett.d)
d.P.R. 380/2001
Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ed
adozione di misure antisismiche, il Sismabonus
Il c.4 dell’art.119 L.77/2020 ammette all’agevolazione del 110%
gli interventi disciplinati ai c.mi da 1-bis a 1-septies art.16
D.L. 63/2013, quali:
- Adozione di misure antisismiche, art.16-bis c.1 lett.i
- Spese effettuate per la classificazione e verifica sismica
degli immobili, art.16-bis c.1 lett.i - Demolizione e ricostruzione di interi edifici, art.16-bis c.1
lett.i, anche se effettuata variazione volumetrica laddove ammessa
dalle norme urbanistiche vigenti o spostamento dell’area di sedime
ai sensi delle semplificazioni introdotte all’art.3 c.1 lett. d)
d.P.R.380/2001. - Per gli interventi in oggetto se effettuati da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare vige il principio dover
alienare il bene nel termine di mesi diciotto dalla data di
conclusione dei lavori. - Interventi locali o di riparazione di cui alle NTC 2018, per i
quali si rimanda ai chiarimenti resi dalla Commissione per il
Monitoraggio delle stesse norme tecniche sulle costruzioni. - Sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini
antisismici, c.5 art.119 L.77/2020, con la discriminante siano
realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi di
recupero del patrimonio edilizio esistente.
L’intervento “trainato” dall’Ecobonus e dal Sismabonus:
l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di
accumulo
Classificato tra gli interventi trainati, disposto ai c.mi 5 e 6
dell’art.119 L.77/2020, può essere realizzato congiuntamente agli
interventi di efficientamento energetico o agli interventi inerenti
il sismabonus, nello specifico gli impianti fotovoltaici normati
dal Decreto Rilancio si differenziano da quelli agevolati da
legislazione previgente, nel disporre la cessione in favore del
G.S.E. dell’energia non auto consumata:
- siano connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi
dell’art.1, c.1, lett.a), b), c) e d), Reg. di cui al
d.P.R.412/1993, con contestuale o successiva installazione di
sistemi di accumulo in essi integrati.
Viene consentita l’installazione anche sulle strutture
pertinenziali agli edifici
La seconda fase parte procedurale
Alla stregua, prima della verifica inerente immobili e
beneficiari e dopo della individuazione degli interventi da
realizzare, desunto l’esito positivo, i professionisti, ognuno per
le rispettive competenze, potranno procedere alla elaborazione
delle pratiche tecniche, amministrative e fiscali, in questo senso
viene conferito ulteriore incarico professionale, all’uopo
predisposto per ogni professionista, progettista e direttore dei
lavori (coincidenti o meno), termotecnico per il progetto
energetico e l’A.P.E., lo stesso negli interventi Sismabonus, ove
presenti il progettista strutturale, il D.L., ed il collaudatore se
occorrente la sua prestazione. Progettisti ed asseveratori
dovranno essere regolarmente assicurati, i primi per quanto
concerne la responsabilità civile ed i certificatori mediante
polizza dedicata per gli interventi Superbonus o adeguata
secondo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio.
In questa seconda fase sarà necessaria la
seguente documentazione:
- Delibera assembleare, per gli edifici in condominio;
- Documentazione catastale completa;
- Titoli abilitativi edilizi in possesso del committente,
corredati da progetti e/o pratiche edilizie; - Autorizzazioni rilasciate dall’Ufficio del Genio Civile
competente, ivi comprese relazione a struttura ultimata, collaudo
statico o certificato di regolare esecuzione , certificato di
conformità strutturale; - Eventuali Visti, Nulla osta, Pareti ed Autorizzazioni
rilasciati da Organi ed Enti preposti; - Delega al professionista per la visione atti ed estrazione
copie atti, L.241/1990 e s.m. ed i., al fine di richiedere
eventuali documenti presso gli enti preposti, che non siano in
possesso del beneficiario; - Eventuale documentazione riguardante pratiche di Condono
Edilizio (L.47/85, L.724/1994, L.326/2003), Accertamento di
Conformità (artt.36 e 37 d.P.R.380/2001), regolarizzazione C.I.L.A.
(art.6 d.P.R.380/2001).
Rilievo metrico, strumentale ed energetico
Il tecnico rilevatore, a seguito della sottoscrizione da parte
committente, redige, in primis, Verbale di sopralluogo con i dati
dell’edificio, le coordinate geografiche, il giorno e l’ora,
inoltre, considerata l’emergenza sanitaria effettuerà gli accessi
munito del “Piano Anti-Covid-19” nel quale riportate le misure
precauzionali e preventive adottate durante l’esperimento delle
operazioni.
Effettuerà il rilievo metrico dell’intero, misurazioni interne
ed esterne dell’involucro edilizio, caratteristiche degli infissi e
superfici finestrate, anche al fine della verifica del rapporto
aero/illuminante, presenza di generatori di calore, marca e
tipologia, richiedendo il relativo libretto e provvedendo alla
produzione della documentazione fotografica illustrativa lo stato
di fatto.
Negli interventi di Sismabonus, laddove prevista demolizione e
ricostruzione, si renderebbe propedeutico il rilievo topografico
strumentale per la restituzione grafica plano-altimetrica
dell’edificio esistente e dell’area circostante, soprattutto
laddove la ricostruzione viene prevista in diversa area di sedime o
per i lotti di terreno non pianeggianti.
Verifica conformità urbanistico-edilizia
Sulla scorta della documentazione e dei rilievi effettuati il
tecnico raffronta atti urbanistico-edilizi, catastali e stato
di fatto, rilevando l’eventuale presenza di abusi edilizi, in seno
ai quali determinare se presenti difformità parziali o totali,
variazioni essenziali o semplici tolleranze costruttive nel margine
del 2%, tenuto conto anche di un ulteriore fattore nel quale la
documentazione edilizia si differenzi da quella catastale. Dedotta
la presenza di incongruità sarà necessaria la pratica di sanatoria
o di regolarizzazione per abusi minori.
Le documentazioni edilizie dovranno essere comprensive della
comunicazione di inizio lavori inficiante sull’eventuale
inefficacia del titolo abilitativo, e, pertanto, la comunicazione
di fine lavori.
Per gli immobili di vecchia costruzione privi del titolo
abilitativo edilizio occorrerà comprovarne la legittimità anche
attraverso estratti di mappa e planimetrie risalenti all’impianto
catastale, ovvero allo strumento urbanistico vigente al momento
della realizzazione del manufatto edilizio, comprese
aerofotogrammetrie e documentazioni fotografiche, il concetto
potrebbe differenziarsi per i fabbricati ante 1967, conformi solo
se realizzati all’esterno del perimetro del centro edificato,
riferimento normativo è l’art.9-bis d.P.R. 380/2001
“Documentazione amministrativa e stato legittimo degli
immobili”.
Gli interventi agevolati a mezzo Superbonus 1110% negli edifici
condominiali, ai fini della verifica della legittimità
urbanistico-edilizia, rientrano tra le semplificazioni introdotte
al c.13-ter art.119 L.77/2020, finalizzato allo snellimento delle
procedure per gli interventi di efficientamento energetico
consentendo asseverare con riferimento unicamente alle medesime
parti comuni e non nel singolo contesto delle unità
immobiliari.
Per esaminare gli aspetti urbanistico-edilizi non vi è obbligo
circa l’esistenza del certificato di abitabilità/agibilità o della
segnalazione certificata di agibilità, S.C.A., ne occorre, però,
produzione dopo l’ultimazione dei lavori agevolati, ai sensi
dell’art.24 d.P.R.380/2001, per ogni tipologia di intervento
edilizio comportante variazioni influenti sulle condizioni di
sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico, compresi gli
interventi relativi alla sostituzione degli infissi ed alla
realizzazione di rivestimenti a cappotto incidenti sui requisiti
energetici.
Verifica documentazione catastale
Molto più snella la verifica della documentazione catastale
sulla quale effettuare il controllo delle visure planimetriche
delle unità immobiliari, la corrispondenza tra le medesime, il
progetto autorizzato e lo stato di fatto, nonché del numero dei
subalterni, ed in particolare della categoria catastale. Emerse
incongruità, escludendo quelle ben più importanti quali differenze
di sagoma, sedime, traslazione in mappa, si potrà rettificare
mediante variazione catastale attraverso il portale dell’Agenzia
del Territorio.
Il progetto per la realizzazione degli interventi
agevolati
Il progetto da trasmettere allo Sportello Unico per l’Edilizia
del comune ove ricade il cespite si comporrà degli elaborati
tecnici in relazione alla tipologia delle opere da realizzare,
pertanto comporterà la presentazione della comunicazione di inizio
lavori asseverata, C.I.L.A. o la segnalazione certificata di inizio
attività, S.C.I.A., in dipendenza delle opere previste.
Nulla esclude la trasmissione dell’istanza finalizzata
all’ottenimento del Permesso di Costruire o la S.C.I.A. in
alternativa nei casi in cui previsti ben più ampi interventi, né
tantomeno il caso minore se le opere si classificano nella nozione
di manutenzione ordinaria, ad esempio la sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale, generatori di calore,
impianto termico o sostituzione infissi non sarà necessaria la
presentazione di alcuna pratica, ed ai fini dell’agevolazione
occorrerà, il titolare, renda dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà nella quale riportare tipologia delle opere, data di
inizio lavori, pagamenti e data di fine lavori.
In linea di massima un progetto per la fruizione dei
benefici fiscali si compone dei seguenti
elaborati, non totalmente esaustivi:
- Relazione tecnica illustrativa, comprensiva di:
- descrizione stato di fatto
- descrizione interventi in progetto (utili i riferimenti
normativi) - calcoli plano-volumetrici, superfici utili e superfici
finestrate - elaborati ai sensi della L.13/1989 (come integrata nel
d.P.R.380/2001) e del D.M. 236/1989 - rappresentazione grafica servizi igienici
- Elaborati grafici illustranti lo stato di fatto e lo stato di
progetto: - Stralci cartografici (P.R.G., aerofotogrammetria, immagine
satellitare, stralcio catastale) - Planimetria generale riportante confini, distanze e pubbliche
vie - Planimetria particolareggiata, riferita agli allacci alle
pubbliche utenze ed ai particolari costruttivi, ivi compresi
dislivelli - Piante, sezioni e prospetti
- Particolari costruttivi
- Documentazione fotografica (è bene sia accompagnata dalle
planimetrie indicanti il punto di ripresa)
Completano l’elaborazione progettuale i seguenti
elaborati:
- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi unitari
- Relazione tecnica (ex Legge 10) ai sensi dell’art.8 c.1 D.Lgs
192/2005, in riferimento alla quale ricondursi al D.M. 26/06/2015
se i lavori hanno avuto inizio prima del 06/10/2020, al D.M.
06/08/2020 se i lavori hanno avuto inizio dopo il 06/10/2020 (si
evidenzia la data del 06/10/2020 sia quella di pubblicazione in
G.U. del Decreto Requisiti Tecnici del MISE del 06/08/2020) - A.P.E. ante ed A.P.E. post
- Classificazione sismica ante e post (per gli interventi
finalizzati alla fruizione del Sismabonus) - Tipologia impianti presenti, corredata da fotografie posizione
e targhetta matricola con planimetria dotata di indicazioni dei
coni ottici ed evidenziazione volume riscaldato - Libretto impianto termico
- Dichiarazione di conformità impianto termico
L’A.P.E. ante e post intervento
Il miglioramento di due classi energetiche o in alternativa il
conseguimento della migliore viene dimostrato mediante l’A.P.E.
rilasciato dal professionista abilitato riferito all’immobile nello
stato iniziale, ovvero prima di dare inizio ai lavori, ed allo
stesso ad interventi ultimati. Chiaramente l’A.P.E. non ricorre
negli interventi Sismabonus.
Le asseverazioni
L’asseverazione per gli interventi di efficientamento
energetico viene resa al termine dei lavori o per ogni
S.A.L., comporta per il tecnico abilitato dichiarare il rispetto
dei requisiti tecnici di cui ai decreti c.3-ter art.14 D.L.63/2013
e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati, è il documento che, telematicamente, si trasmette
all’ENEA, secondo le modalità attuative del Decreto
Asseverazioni del MISE del 06/08/2020.
L’asseverazione per gli interventi
antisismici attiene l’efficacia delle opere
effettuate e la congruità delle spese sostenute, è resa dal
progettista e direttore dei lavori strutturali, dal collaudatore
statico, se presente, ognuno per le rispettive competenze, segue i
dettami del Decreto M.I.T. 58/2017, a tal uopo si richiama quanto
chiarito dalla Commissione per il Monitoraggio delle N.T.C. 2018 in
relazione ai casi nei quali la certificazione è oggetto di
semplificazione o, in alcuni casi, può essere omessa.
Il visto di conformità
Nel contesto dei lavori agevolati è ammesso il beneficiario
scelga quali somme portare in detrazione o se optare per la
cessione del credito e/o lo sconto in fattura, in questo ultimo
caso è necessario il rilascio del Visto di Conformità, ex art.35
D.Lgs 241/1997, dal soggetto che si occuperà della trasmissione
telematica delle dichiarazioni. Il documento, nello specifico,
riporta i dati inerenti la documentazione procedurale ai fini
dell’attestazione della sussistenza dei presupposti che danno
diritto all’incentivo fiscale.
Trasmissioni telematiche all’ENEA
La compilazione della richiesta per l’accesso all’incentivo
fiscale avviene mediante la piattaforma telematica dedicata
dell’ENEA, si allegheranno le seguenti documentazioni:
- Asseverazione per gli interventi di efficientamento
energetico; - A.P.E. ante – opera e post – opera;
- Assicurazione professionale del certificatore;
- Fatture spese sostenute;
- Computo metrico;
- Relazione tecnica, ex art./8 c.1 D.Lgs 192/2005;
- Visto di conformità.
In relazione agli interventi, la documentazione è così
distinta:
- Interventi sull’involucro opaco e trasparente: schede tecniche
dei materiali, componenti e sistemi edilizi, con dichiarazioni di
prestazione se prevista marcatura CE; - Interventi di isolamento termico e coibentazione:
caratteristiche dei materiali isolanti e certificazione CAM - Interventi inerenti gli impianti di climatizzazione invernale:
schede tecniche degli impianti di nuova installazione,
certificazione del fornitore riguardante le valvole termostatiche a
bassa inerzia termica e dichiarazione di conformità ai sensi del
D.M. 37/2008.
Completata la trasmissione telematica l’Asseverazione e la
Scheda descrittiva degli interventi avranno il codice CPID
3 attribuito dal portale ENEA.
Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate
Attraverso il portale dell’A.d.E, attivato il 15/10/2020, per la
cessione del credito o per lo sconto in fattura, si effettua la
comunicazione, in cosa consiste e quali documentazioni
occorrono.
Indipendentemente la cessione avvenga a SAL o al termine
dei lavori, dovranno essere trasmessi:
- Richiesta detrazione fiscale, cessione del credito e/o sconto
in fattura; - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ove attestata
eventuale fruizione di altre agevolazioni fiscali negli ultimi
dieci anni; - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale il
richiedente attesta le spese saranno a suo carico; - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale
dichiarato l’immobile non abbia utilizzo commerciale, professionale
o di attività d’impresa; - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del
beneficiario, così distinta:- se proprietario, nudo proprietario, titolare di un diritto
reale di godimento, locatario, comodatario dell’immobile: titolo di
proprietà o detenzione dell’immobile ed attestazione del proprio
reddito nell’anno in cui effettuate le spese, autorizzazione del
proprietario a poter effettuare gli interventi; - se convivente: certificato dell’anagrafe, titolo di proprietà o
detenzione dell’immobile, autorizzazione da parte dell’avente
titolo sull’edificio; - se coniuge separato: documento attestante l’assegnazione
dell’immobile, titolo di proprietà o detenzione dell’immobile,
autorizzazione da parte dell’avente titolo sull’edificio; - se promittente acquirente: preliminare di vendita registrato ed
autorizzazione da parte del venditore;
- se proprietario, nudo proprietario, titolare di un diritto
- Visura catastale;
- Dichiarazione conformità urbanistico-edilizia;
- Elaborati progettuali;
- Schede materiali acquistati e dichiarazione di posa;
- APE ante e post intervento;
- Visto di conformità;
- Asseverazione, sia per gli interventi di efficientamento
energetico, che per gli interventi antisismici; - Comunicazione di inizio lavori.
Nei casi in cui la cessione del credito attenga stati
d’avanzamento lavori, il cedente trasmette:
- Fatture a SAL;
- Computo metrico per la parte di opera realizzata, ovvero lo
stato d’avanzamento lavori; - Scheda descrittiva delle opere a S.A.L.;
- Documentazione fotografica;
- Asseverazione, riguardante e distinta interventi di
efficientamento energetico e Sismabonus; - Ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda
ENEA.
Nei casi in cui la cessione del credito avvenga al
termine dei lavori, il cedente trasmette:
- Computo metrico con le quantità totali e preventivi, ovvero
computi metrici e fatture riguardanti le lavorazioni
effettuate; - Comunicazione di fine lavori;
- Segnalazione certificata di agibilità;
- Documentazione fotografica di fine lavori;
- Asseverazione, distinta tra interventi di efficientamento
energetico e sismabonus; - Scheda descrittiva delle opere a fine lavori;
- Ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda
ENEA.
Inizio lavori
Ritenuta la fase più importante per poter dedurre la reale ed
effettiva concretizzazione procedurale, comporta, ai sensi del
c.14-bis art.119 L.77/2020, l’obbligo nel cartello esposto in
cantiere, in luogo ben visibile e accessibile, dell’inserimento
della dizione “Accesso agli incentivi statali previsti
dalla legge 17 luglio 2020, n.77, superbonus 110 per cento per
interventi di efficienza energetica o interventi
antisismici”.
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