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Superbonus 110%: i 4 sistemi di controllo delle detrazioni fiscali – Lavori Pubblici

Giro di vite sulle detrazioni fiscali del 110% ed in generale su
tutto il comparto dell’edilizia che già non vive momenti felici a
causa delle continue modifiche al meccanismo di cessione del
credito e che adesso avrà un nuovo sistema di controllo relativo
all’incidenza della manodopera impiegata.

Indice degli argomenti

Superbonus 110%: 4 sistemi di controllo

Si aggiunge, quindi, un terzo sistema di controllo che
consentirà la verifica della congruità relativa all’incidenza della
manodopera utilizzata nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori
pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese
affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi
coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

Al momento il settore delle detrazioni fiscali del 110% risulta
essere sottoposto da 3 diversi sistemi di controllo da parte:

  • di Enea, ai sensi del Decreto MiSE 6 agosto 2020 recante “Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni
    fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd.
    Ecobonus” (Decreto Asseverazioni);
  • dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 122-bis del
    Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che ha previsto le
    misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti e
    il rafforzamento dei controlli preventivi;
  • dello Sportello Unico Edilizia, relativamente alla veridicità
    dei contenuti della CILAS o del titolo edilizio eventualmente
    presentato;
  • del nuovo comitato per il monitoraggio del sistema di verifica
    della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nei
    lavori edili, istituito dal Decreto Direttoriale del Ministero del
    Lavoro 15 aprile 2022, n. 17 ai sensi del
    Decreto 25 giugno 2021, n. 143
    .

I controlli di Enea

Entrando nel dettaglio, gli articoli 4 e 5 del Decreto
Asseverazioni, per consentire ai beneficiari di accedere alla
detrazione diretta o alle opzioni alternative (sconto in fattura e
cessione del credito), prevedono il controllo automatico da parte
di Enea tramite la piattaforma informatica dedicata.

In particolare, per ogni istanza inserita in piattaforma, Enea
verifica che sia fornita dichiarazione:

  1. che il beneficiario rientri tra quelli previsti dal comma 9
    dell’art. 119 del decreto rilancio e che siano rispettate le
    condizioni di cui al comma 10 del medesimo articolo;
  2. per tutti gli interventi oggetto dell’asseverazione, che i dati
    tecnici dichiarati nella scheda di cui all’allegato D del decreto
    requisiti ecobonus garantiscano:
    • la rispondenza degli interventi ai requisiti di cui al medesimo
      decreto;
    • che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili ai
      sensi dell’art. 119 del decreto rilancio;
  3. che, per gli eventuali ulteriori interventi di cui all’art. 14
    del citato decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui
    alla lettera a) e b), siano rispettate le condizioni di cui al
    comma 2 dell’art. 119 del decreto rilancio;
  4. della congruità degli stessi interventi al rispetto dei costi
    specifici di cui all’art. 3, comma 2 del decreto requisiti
    ecobonus;
  5. che l’asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e
    timbrata dal tecnico abilitato;
  6. che nell’asseverazione sia presente il richiamo agli articoli
    47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
    2000, n. 445;
  7. del tecnico abilitato, con la quale lo stesso dichiara di voler
    ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini della
    contestazione;
  8. che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il
    massimale della polizza di assicurazione è adeguato al numero delle
    attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli
    interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni e,
    comunque, non inferiore a 500 mila euro (verifica modificata dal
    Decreto Sostegni-ter che ha corretto la formulazione dell’art. 119,
    comma 14 del decreto rilancio);
  9. che, per la polizza di assicurazione, siano riportati la
    società assicuratrice, il numero della polizza, l’importo
    complessivo assicurato, la disponibilità residua della copertura
    assicurativa, che deve essere maggiore o uguale all’importo
    dell’intervento asseverato.

Nei casi in cui l’asseverazione si riferisca a uno stato di
avanzamento delle opere per la loro realizzazione, ai fini della
verifica di cui alle lettere b), c), d), g), è acquisita
dichiarazione del tecnico abilitato che asseveri il rispetto dei
requisiti secondo quanto indicato dal progetto, degli APE
preliminari e dalle caratteristiche tecniche dei componenti
acquistati, come evidenziato anche dalle attestazioni/schede
tecniche fornite dai produttori e dalle fatture allegate.

Oltre ai controlli di natura documentale, l’art. 5 del Decreto
Asseverazioni prevede dei controlli a campione sulla regolarità
dell’asseverazione. Il campione delle istanze sottoposte a
controllo è definito nel limite minimo del 5% delle asseverazioni
annualmente presentate. Il programma specifica le istanze da
sottoporre a controllo documentale e a controllo in situ, i quali
non sono inferiori al 10% delle istanze complessivamente sottoposte
a controllo, secondo le procedure di cui al citato decreto del
Ministro dello sviluppo economico dell’11 maggio 2018.

Le risultanze dei controlli effettuati ai sensi del programma di
cui al comma 2 sono trasmesse da ENEA alla Direzione generale per
l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica
del Ministero dello sviluppo economico con cadenza bimestrale,
anche al fine di avviare gli eventuali procedimenti
sanzionatori.

I controlli dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di
controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche
conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica
documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto
alla detrazione nei termini di cui all’articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
all’articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.

Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale,
dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta,
l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo
corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del
soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi di
cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Il recupero dell’importo della detrazione non spettante è
effettuato nei confronti del soggetto beneficiario fermo restando,
in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione
dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha
applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo
di cui al comma 5 e dei relativi interessi.

L’art. 122-bis del Decreto Rilancio ha, inoltre, previsto le
ormai note misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni
dei crediti e il rafforzamento dei controlli preventivi. In
particolare, l’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni
lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione
del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta
giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche
successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia
che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo
preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando
criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e
riferiti:

  1. alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle
    comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati
    presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso
    dell’Amministrazione finanziaria;
  2. ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti
    che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono
    correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe
    tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione
    finanziaria;
  3. ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti
    indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

Se all’esito del controllo dovessero essere confermati i profili
di rischio, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito
del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la
comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati,
ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della
comunicazione, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle
disposizioni di riferimento.

Fermi restando gli ordinari poteri di controllo,
l’Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei
termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le
quali la comunicazione si considera non avvenuta.

I controlli del SUE

I controllo dello Sportello Unico dell’Edilizia si intrecciano
con l’art. 119, commi 13-ter e 13-quater del Decreto Rilancio oltre
che con l’art. 49 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Per gli interventi di superbonus che non prevedono
demoricostruzione è prevista la presentazione della cosiddetta
CILAS (Comunicazione di inizio lavori asseverata per il
superbonus). In questo caso è compito del SUE verificare la
veridicità dei dati della CILAS e l’effettiva realizzazione degli
interventi.

Nel caso di interventi di demoricostruzione, il SUE verifica il
titolo edilizio e l’eventuale presenza di abusi che farebbero
decadere il beneficio fiscale ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico
Edilizia.

I controlli del Comitato per la congruità della manodopera

Con il DM n. 143 del 25 giugno 2021 viene previsto un sistema di
verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata
nella realizzazione di lavori edili, in attuazione di quanto
previsto dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020,
sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il
settore edile, e della relativa tabella recante gli indici di
congruità.

La verifica della congruità si riferisce all’incidenza della
manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel
settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli
privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o
subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi
titolo nella loro esecuzione.

Con riferimento ai lavori privati, queste disposizioni:

  • si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti
    complessivamente di importo pari o superiore ad euro
    settantamila;
  • non si applicano ai lavori affidati per la ricostruzione delle
    aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016, per la quale
    siano già state adottate specifiche ordinanze del Commissario
    straordinario del Governo.

Da ricordare che in caso di mancata congruità, scattano le cause
di decadenza degli incentivi fiscali previste per le
ristrutturazioni edilizie, così come previsto all’art. 4, comma 1,
lettera d) del DM n. 41/1998.

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