Il comma 11 dell’art 119 del DL Rilancio prevede che “ai fini della opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’art 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo”
Laddove il contribuente opti per la cessione o lo sconto in fattura è indispensabile l’apposizione del visto di conformità sull’apposita comunicazione denominata “comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” da inviare telematicamente alla agenzia delle entrate, per le spese sostenute nel 2020, entro il 15 aprile prossimo.
Si ricordi che la proroga al 15 aprile è stata disposta con il Provvedimento n. 83933 del 30 marzo 2021 dopo un mese della precedente proroga al 31 marzo intervenuta con Provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2021 n. 51374.
Pertanto il 15 aprile è quindi il termine ultimo per inviare la comunicazione dell’opzione per la cessione delle detrazioni o per la richiesta dello sconto in fattura relativa alle spese di cui all’art. 121, DL 34/2020 sostenute nell’anno d’imposta 2020, Superbonus 110%, Sismabonus, ristrutturazioni edilizie.
In termini generali, il provvedimenti n 283847 dell’8 agosto 2020 ha stabilito che la comunicazione dell’opzione debba essere inviata telematicamente alla stessa Agenzia entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
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1) I commercialisti e gli altri professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità
2) Le sanzioni in caso di visto di conformità infedele
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1) I commercialisti e gli altri professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità
Il visto di conformità previsto per la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura per il superbonus, è rilasciato ai sensi dall’art. 35, DLgs 241/1997 (visto leggero) ossia dalla disciplina in materia di visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali..
Il visto può essere rilasciato solo dai soggetti indicati nell’art 3 comma 3 lett a) e b) del DPR 322/98 ossia:
- dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti agli albi
- iscritti alla data del 30/09/1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalla camere di commercio in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equivalenti o diploma di ragioneria
- consulenti del lavoro
- i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF
In ambito di superbonus 110% il visto di conformità attesta:
- la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta,
- la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati (in quanto obbligatorie)
Le verifiche da effettuare costituiscono di fatto un mero controllo formale di tipo documentale analogo a quello effettuato sulla documentazione prodotta dal contribuente ai fini del rilascio del visto di conformità sul modello 730.
Alla luce delle responsabilità amministrative e talvolta penali, derivanti da eventuali errori o infedeltà nell’effettuazione dei controlli, i professionisti di cui sopra, saranno tenuti a svolgere il lavoro in modo attento e scrupoloso.
Per agevolarli nell’apposizione del visto nonché per fornire loro delle linee guida comuni si ricorda che la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato sul proprio sito internet un documento utile a chi sta seguendo le pratiche di superbonus 110%, l’ecobonus, e il sismabonus.
SCARICA QUI il PDF CON LE LINEE GUIDA SUL VISTO DI CONFORMITà PER IL SUPERBONUS
2) Le sanzioni in caso di visto di conformità infedele
I soggetti incaricati del rilascio del visto sono responsabili per gli errori commessi in sede di controlli finalizzati all’apposizione dello stesso.
Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l’irrogazione di sanzioni per le violazioni di norme tributarie, il visto di conformità infedele sulle comunicazioni di opzione di scelta tra sconto o cessione del credito, è punito con la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro (art 39 comma 1 lett. a) del Dlgs 241/97).
Le eventuali violazioni sono contestate dalla Direzione Regionale delle Entrate che provvede anche alla conseguente irrogazione delle sanzioni.
Si sottolinea che in caso di violazioni gravi o di violazioni ripetute, è prevista anche la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità per un periodo da 1 a 3 anni.
E’ considerata una violazione grave il mancato pagamento delle sanzioni.
I provvedimenti di sospensione sono anche comunicati all’ordine di appartenenza per l’adozione di provvedimenti disciplinari conseguenti.
Secondo quanto specificato nel documento della Fondazione dei Commercialisti al professionista che rilascia il visto di conformità NON è applicabile la sanzione da 2.000 a 15.000 euro prevista dall’art 119 del DL Rilancio rivolta invece al tecnico asseveratore.
La sanzione amministrativa su esposta è peraltro stata confermata nella guida della Agenzia delle Entrate sul visto di conformità ( recentemente aggiornata) alla quale si rimanda per ulteriori approfondimenti.
Si precisa che, nella stessa è stato chiarito che, nel caso di mancata sussistenza anche parziale dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede nei confronti del contribuente beneficiario al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato degli interessi ( art 20 del DPR 602/73) e delle sanzioni (ART 13 DLgs 471/1997).
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Source: fiscoetasse.com
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