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Superbonus 110%: i controlli del Fisco, di Enea e del SUE – Lavori Pubblici

Quando si parla di detrazioni fiscali occorre fare sempre molta
attenzione e in caso di superbonus 110% ne serve ancora di più. Con
le detrazioni fiscali del 110%, il Decreto Rilancio ha aggiunto un
ulteriore sistema di controllo a quello già esistente da parte
dell’Agenzia delle Entrate e dello Sportello Unico Edilizia

Indice degli argomenti

Superbonus 110%: l’iter procedurale

In questo approfondimento proveremo a chiarire in cosa
consistono i controlli degli Enti principali coinvolti e gli
effetti sulla detrazione fiscale in caso di errori o violazioni.
Per farlo seguiremo il classico iter di controllo prendendo come
riferimento uno degli interventi più utilizzati nel superbonus
110%: l’isolamento termico a cappotto.

Tralasciando la fase di audit iniziale, la verifica dei
presupposti, le richieste di preventivo,…partiamo direttamente
dalla fase progettuale e dall’iter edilizio. L’art. 119, comma
13-ter del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) prevede che tutti gli
interventi di superbonus (eco, sisma, trainanti e trainanti), che
non prevedono demolizione e ricostruzione dell’edificio, debbano
essere assentiti mediante presentazione allo Sportello Unico
Edilizia (SUE) della CILAS (la Comunicazione di Inizio Lavori
Asseverata per gli interventi di superbonus, predisposta dal
Ministero della Funzione Pubblica).

I controlli del SUE

Il primo degli enti preposti al controllo sarà, dunque, proprio
il SUE. Considerato che non valgono più le cause di decadenza dei
benefici fiscali previste all’art. 49 del d.P.R. n. 380 del 2001
(Testo Unico Edilizia), la presenza di eventuali abusi edilizi non
inficerà la fruizione del superbonus 110%.

Ma attenzione, il comma 13-ter non dice che non ci sono più
cause di decadenza, ma ne definisce di nuove, ovvero:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione degli estremi del titolo abilitativo
    che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o
    del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero
    dell’attestazione che la costruzione è stata completata in data
    antecedente al 1° settembre 1967;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni previste per eco
    e sismabonus (art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio).

Il SUE, una volta verificata la presenza di una delle cause di
decadenza, ai sensi dell’art. 49, comma 2 del Testo Unico Edilizia,
la comunicherà all’amministrazione finanziaria (l’Agenzia delle
Entrate).

I controlli di Enea

Parallelamente ai controlli del SUE, si attivano i poteri di
vigilanza dell’Enea previsti direttamente dal Decreto
MiSE 6 agosto 2020
recante “Requisiti delle asseverazioni
per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione
energetica degli edifici – cd. Ecobonus
” (c.d. Decreto
Asseverazioni).

Ricordiamo che nel caso di ecobonus 110% (come quello di cui
stiamo parlando), il tecnico deve depositare presso la piattaforma
telematica di Enea l’asseverazione tecnica prevista,
unitamente:

  • alla dichiarazione con la quale il tecnico specifica di voler
    ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso
    indirizzo di posta elettronica certificata;
  • la dichiarazione che, alla data di presentazione
    dell’asseverazione, il massimale della polizza allegata è adeguato
    al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli
    importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o
    attestazioni;
  • copia della polizza di assicurazione;
  • copia del documento di riconoscimento.

Su queste informazioni Enea effettua un controllo automatico in
cui verifica:

  • che il beneficiario rientri tra quelli previsti e che siano
    rispettate le condizioni previste (max 2 u.i.);
  • che i dati tecnici dichiarati nella scheda di cui all’allegato
    D del decreto requisiti ecobonus garantiscano:
    • la rispondenza degli interventi ai requisiti di cui al medesimo
      decreto;
    • che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili ai
      sensi dell’art. 119 del decreto rilancio;
  • che gli eventuali interventi trainati (diversi da quelli sulle
    parti comuni e per le schermature solari) siano realizzati
    congiuntamente a quelli trainanti;
  • la congruità degli stessi interventi al rispetto dei costi
    previsti dal Decreto Requisiti Ecobonus;
  • che l’asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e
    timbrata dal tecnico abilitato;
  • che nell’asseverazione sia presente il richiamo agli articoli
    47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
    2000, n. 445.

ENEA, all’esito positivo della verifica, rilascia la ricevuta
informatica, comprensiva del codice identificativo della
domanda.

Il Decreto Asseverazioni ha previsto che l’Enea effettui un
controllo “a tappeto” sulle asseverazioni tecniche relative a
lavori edilizi avviati prima dell’1 luglio 2020. Per tutti lavori
avviati dopo questa data, Enea effettuerà un controllo a campione
di natura “documentale” su un minimo del 5% delle asseverazioni
annualmente depositate. Sul 10% delle istanze sottoposte a
controllo documentale, Enea effettuerà poi un ulteriore controllo
in situ.

I controlli dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle entrate procede alla verifica documentale della
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei
requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia
provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione
non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato
l’opzione, maggiorato di interessi e sanzioni. Rispondono, quindi,
i beneficiari della detrazione, ferma restando, se viene accertato
il concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del
fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.

I controlli dell’Agenzia delle Entrate possono essere effettuati
nei termini previsti dall’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e
dall’articolo 27, commi da 16 a 20, del D.L. n. 185/2008
(convertito in Legge n. 2/2009). Vediamo di chiarire cosa significa
ed entro quando sarà possibile il controllo dell’Agenzia delle
Entrate.

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo
a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione
o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento
può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno
successivo
a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto
essere presentata.

In caso di reato di indebita compensazione (art. 10-quater del
D.Lgs. n. 74/2000) l’accertamento deve essere notificato, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno
successivo
a quello del relativo utilizzo.

Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale,
dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta,
l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo
corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del
soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli
interessi.

Violazioni formali

Il D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) ha inserito
all’interno dell’art. 119 del Decreto Rilancio il comma 5-bis che
recita:

Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio
all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza
delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od
omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate
nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano
rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal
beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di
irregolarità od omissione.

Le sanzioni

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto
costituisca reato, la Direzione generale per l’approvvigionamento,
l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello
sviluppo economico irroga ai soggetti che rilasciano attestazioni e
asseverazioni infedeli la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione infedele
resa.

Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale,
dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta,
l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo
corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei
soggetti beneficiari. L’importo di cui al periodo precedente è
maggiorato degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art.
20 del d.P.R. n. 602/1973) e delle sanzioni per ritardati od omessi
versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione
(art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997).

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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