Le pratiche del Superbonus iniziano ad entrare nel vivo con l’avvio dei cantieri e la fatturazione dei primi lavori.
Dopo aver parlato della documentazione tecnica e amministrativa riguardante l’agevolazione Super Ecobonus, che i beneficiari sono tenuti a conservare, con questo contributo facciamo il punto dei documenti necessari a comprovare il sostenimento della spesa e di quelli necessari ad attestare l’avvenuto pagamento.
Ti potrebbe interessare il Servizio di Assistenza Pratiche Agevolazioni Immobili offerto dagli autori del Software Superbonus 110 Cloud
1) Le fatture dei lavori
Partiamo analizzando la correttezza formale delle fatture dei lavori.
L’intestatario di tali fatture dovrà essere uno dei soggetti previsti dal comma 9 dell’articolo 119, ovvero uno dei possibili beneficiari del SismaBonus ed EcoBonus i quali ricordiamo essere:
- Condomini,
- Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni,
- IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) o assimilati,
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa,
- Onlus,
- Organizzazioni di volontariato,
- Associazioni di promozione sociale,
- Associazioni e società sportive dilettantistiche.
Il documento deve garantire un livello di dettaglio tale da poter distinguere i diversi interventi realizzati; soprattutto nel caso in cui questi afferiscano a diversi bonus, o non siano tutti agevolabili con il Superbonus, è essenziale poterli distinguere al fine di evitare possibili contestazioni in sede di controllo.
Qualora il predetto livello di dettaglio non risulti dalla fattura, è possibile farsi rilasciare, dall’impresa fornitrice del servizio o dal direttore dei lavori (che se ne assume responsabilità) un documento attestante gli importi riferibili a ciascun intervento.
Le fatture devono riguardare in primis gli interventi cosiddetti “trainanti”.
Ricordiamo che sono interventi trainanti per il Superbonus
- l’isolamento termico di superfici opache verticali, orizzontali e inclinate,
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale,
- la realizzazione di interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico
Il sostenimento di un intervento trainante è necessario per poter agevolare anche gli interventi cosiddetti “trainati” i quali ricordiamo essere:
- l’efficientamento energetico ex art. 14 d.l. 63/2013,
- l’eliminazione delle barriere architettoniche,
- l’installazione di impianti fotovoltaici,
- l’installazione di sistemi di accumulo integrati,
- l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
I costi di realizzazione di questi interventi non sono gli unici di cui andrà raccolta e conservata la documentazione, è infatti possibile agevolare anche tutte le spese accessorie sostenute, tra le quali le spese di progettazione, imposte di bollo, oneri di urbanizzazioni, il costo delle asseverazioni ecc. (fermo restando il rispetto dei massimali di spesa imposti dalla norma per ciascuna categoria).
Si precisa che, per talune tipologie di spesa, il legislatore ha previsto non un limite di spesa, bensì un limite di detrazione a partire dal quale si può determinare il limite di spesa.
Ti potrebbe interessare Asseverazioni e Check-list visto conformità – Pacchetto
2) L’attestazione dei pagamenti
Comprovare le spese sostenute non è sufficiente ad aggiudicarsi il bonus. È necessario attestare anche ogni pagamento effettuato. Questa procedura avviene attraverso bonifico “parlante”. Il bonifico parlante è quello volto ad attestare il pagamento di lavori di ristrutturazione edilizia o risparmio energetico sul quale Banche e Uffici Postali eseguono una ritenuta d’acconto dell’8%. La causale del bonifico dovrà riportare esplicitamente la forma di riferimento per l’intervento eseguito, ovvero:
- “art. 1, commi 344-347 l. 296/2006” per i lavori di riqualificazione energetica;
- “art 16-bis d.p.r. 917/1986” per i lavori di ristrutturazione edilizia o riduzione del rischio sismico.
Oltre alle suddette informazioni il bonifico dovrà altresì riportare:
- Il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- Il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma;
- Il numero e la data della fattura che si sta saldando.
In caso di errori nell’erogazione del bonifico è ammessa la ripetizione dello stesso, ma qualora non sia possibile la ripetizione la detrazione spetta solo in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa la quale attesta che i corrispettivi versati sono stati correttamente contabilizzati.
È ammesso anche il pagamento ad opera della società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, anche in questo caso il bonifico deve riportare i medesimi dati e deve essere operata la ritenuta, con gli unici accorgimenti che è sempre il contribuente il responsabile della conservazione dei documenti e che l’anno di sostenimento della spesa è sempre considerato quello di effettuazione del bonifico.
Per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione (ad esempio per oneri di urbanizzazione) non è necessaria la forma del bonifico, ma permane l’obbligo in capo al contribuente di conservare la documentazione.
Tieni in ordine tutte le detrazioni con – Superbonus 110 e detrazioni fiscali immobili (Excel)
3) I documenti per i lavori condominiali
Infine, per le spese relative a operazioni sulle parti comuni, il singolo condòmino usufruirà della detrazione in ragione dei millesimi di proprietà. Sarà l’amministratore a rilasciare al condòmino una certificazione recante:
- Codice fiscale e generalità ed elementi identificativi del condomino;
- L’ammontare delle spese sostenute nell’anno per gli interventi su parti comuni;
- La quota parte millesimale imputabile al condòmino;
oppure copia della delibera assembleare relativa ai lavori su parti comuni e tabelle millesimali di ripartizione.
L’amministratore dovrà conservare copia di tutta la documentazione per presentarla agli Uffici in caso di verifica; mentre per i condomini minimi (con numero di condòmini inferiore a 8) la documentazione da conservare varia a seconda che siano provvisti di codice fiscale o meno:
- In caso siano sprovvisti di codice fiscale i condòmini possono raccogliere un’unica fattura cointestata per ciascun lavoro o tante fatture quanti sono i condòmini ripartendo i costi; analogamente i pagamenti possono essere effettuati da ciascun condòmino ognuno per la propria quota o in un unico versamento;
- In caso i condòmini siano provvisti di codice fiscale sono comunque tenuti a conservare copia della delibera di esecuzione dei lavori, redatta in forma di scrittura privata, e documenti di spesa e pagamenti intestati al condominio.
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.