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Superbonus 110%: Il conteggio delle pertinenze – Lavori Pubblici

Sul problema del conteggio delle pertinenze nell’ambito delle
4 unità immobiliari previste nel superbonus 110%
arriva la risposta scritta del sottosegretario del Ministero
dell’Economie e delle Finanze Claudio Durigon
all’interrogazione
5-06256
con primo firmatario l’onorevole Gian
Mario Fragomeli
del Partito democratico.

Fabbricato con 4 unità immobiliari

A giudizio degli interroganti non appare chiaro, se nella
fattispecie di immobili unifamiliari o di fabbricato di unico
proprietario, composto da 2 a 4 unità immobiliari residenziali,
distintamente accatastate, oltre a relative pertinenze,
distintamente accatastate e annesse al medesimo corpo di fabbrica,
sia possibile, ai fini del calcolo del massimo contributo
ammissibile, sia per il sismabonus, sia per il superbonus 110 per
cento, conteggiare sia le unità immobiliari residenziali, sia le
pertinenze, ovvero nel caso massimo previsto dalla norma di 4 unità
immobiliari residenziali e di relative 4 pertinenze distintamente
accatastate, il calcolo della spesa massima ammissibile vada
determinato moltiplicando per 8.

La risposta del sottosegretario Durigon

Nella risposta il sottosegretario Durigon precisa che la legge
30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha modificato il
comma 9, lettera a), dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del
2020 includendo tra i soggetti beneficiari del Superbonus anche le
persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa,
arte o professione, con riferimento agli interventi finalizzati al
risparmio energetico o antisismici (commi da 1 a 8 del citato
articolo 119 del decreto Rilancio) realizzati su edifici composti
da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate,
posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone
fisiche.

A seguito di tale modifica l’agevolazione spetta anche se gli
interventi agevolabili sono realizzati sulle parti comuni di
edifici – non in condominio – composti da più unità immobiliari
(fino a 4) di un unico proprietario o in comproprietà posseduti
interamente (o in comproprietà) «da persone fisiche al di fuori
dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione». La
predetta modifica, tuttavia, non riguarda gli edifici composti da 2
a 4 unità immobiliari posseduti interamente da soggetti diversi
dalle persone fisiche quali, ad esempio, gli esercenti attività di
impresa o arti o professioni o gli enti pubblici. La detrazione
nella misura del 110 per cento si applica alle spese sostenute a
partire dal 1° gennaio 2021.

Il corretto computo delle unità immobiliari

Pertanto, ai fini del computo delle unità immobiliari che
compongono l’edificio non in condominio, le pertinenze non debbano
essere considerate autonomamente anche se distintamente
accatastate.

A titolo esemplificativo può fruire del Superbonus anche l’unico
proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari e 4
pertinenze che sostiene spese per interventi finalizzati al
risparmio energetico o antisismici sulle parti comuni del predetto
edificio.

Le pertinenze rilevano per la determinazione dei limite di
spesa

Le pertinenze rilevano, invece, ai fini della determinazione del
limite di spesa ammesso al Superbonus nel caso di interventi
realizzati sulle parti comuni qualora tale limite sia determinato
in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
oggetto di interventi. In sostanza, in un edificio composto da 4
unità abitative e 4 pertinenze, occorre moltiplicare per 8 il
limite di spesa previsto per ciascun intervento.

I rielievi dell’Agenzia delle Entrate

Sull’argomento si è recentemente espressa anche l’Agenzia delle
Entrate con un bis di risposte che hanno confermato il calcolo
delle pertinenze sia per il conteggio delle unità immobiliari che
compongono l’edificio che per il calcolo dei limiti di spesa:

  • la risposta
    n. 461 del 7 luglio 2021
     recante”Superbonus –
    agevolazioni su edificio di proprietà di un unico soggetto composto
    da più unità immobiliari (comprese di pertinenze) – Articolo 119
    del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Eventuali profili abusivi
    dell’operazione di donazione prima della
    ristrutturazione
    “;
  • la risposta
    n. 464 del 7 luglio 2021
     recante “Superbonus –
    Interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari
    distintamente accatastate posseduti da un unico proprietario o in
    comproprietà da più persone fisiche- Articolo 119 del decreto legge
    19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
    “.

Per la piena comprensione delle due risposte fornite dal Fisco,
rimandiamo ai seguenti due approfondimenti:

In allegato l’interrogazione
5-06256
con l’integrale risposta del sottosegretario
Durigon.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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