Superbonus 110 per cento, il figlio non convivente non ha diritto alla detrazione se sostiene le spese relative a interventi su un immobile di proprietà dei genitori. Manca il requisito della residenza. Possono invece avere accesso all’agevolazione i familiari conviventi entro il terzo grado o affini entro il secondo.
Superbonus 110 per cento, tra i vari aspetti che meritano particolare attenzione a ridosso della prima scadenza per le unifamiliari del 30 settembre ci sono quelli legati ai beneficiari dell’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio.
In alcuni casi è possibile sostenere le spese per altri soggetti e conseguentemente beneficiare del superbonus 110 per cento.
Il figlio non convivente può pagare le spese per gli interventi relativi a un edificio di proprietà dei propri genitori?
La risposta in questo caso è negativa. La detrazione spetta anche ai familiari del possessore o detentore dell’immobile e ai conviventi di fatto, a patto che sostengano le spese per realizzare i lavori.
Le condizioni da rispettare sono quindi la convivenza e che gli interventi siano eseguiti sull’immobile nel quale si esplica tale convivenza.
Superbonus 110, il figlio non convivente non ha diritto alla detrazione per le spese sostenute
Sono molti gli interrogativi che potrebbero sorgere sul superbonus 110 per cento, anche in vista della scadenza del 30 settembre 2022 per le abitazioni unifamiliari, termine entro il quale deve essere realizzato almeno il 30 per cento degli interventi complessivi.
Alcuni riguardano gli aspetti fiscali dell’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio.
Su spunto di una risposta alla posta di FiscoOggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate, vediamo il caso di un figlio che intende sostenere le spese per gli interventi sul un edificio di proprietà dei propri genitori.
In sostanza il quesito è il seguente: nell’ambito del superbonus 110 per cento, un soggetto può avere accesso all’agevolazione anche se i lavori vengono realizzati su un immobile di cui il soggetto non è proprietario?
Per poter beneficiare della maxi detrazione il soggetto richiedente, che intende sostenere la spesa, deve essere un familiare convivente entro il terzo grado o affine entro il secondo, dei proprietari dell’immobile oggetto degli interventi.
I soggetti indicati possono avere accesso al superbonus se sostengono le spese per i familiari del possessore o del detentore dell’immobile, come individuati dall’articolo 5, comma 5 del TUIR.
In altre parole, possono beneficiare dell’agevolazione, nel rispetto delle condizioni previste:
- il coniuge;
- il componente dell’unione civile;
- i parenti entro il terzo grado;
- gli affini entro il secondo grado.
Rientrano tra i soggetti che possono avere accesso all’agevolazione anche i conviventi di fatto, in base a quanto stabilito dalla legge numero 76 del 2016.
Superbonus 110, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Gli ultimi chiarimenti sui possibili beneficiari del superbonus 110 per cento sono stati forniti con la circolare numero 28 del 2022 dell’Agenzia delle Entrate.
Il documento di prassi fornisce le istruzioni sulle detrazioni edilizie, nell’ambito della dichiarazione dei redditi 2022.
I chiarimenti forniti riguardano i diversi bonus edilizi, dal sismabonus al bonus verde, passando per il bonus facciate e per l’ecobonus.
In merito al superbonus 110 per cento vengono anche chiarite le condizioni che devono essere soddisfatte per permettere a un soggetto di avere accesso all’agevolazione.
La detrazione spetta a patto che:
- la convivenza sussista alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori;
- le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.
A completamento del quadro, la circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce quanto di seguito riportato:
“La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile quando gli interventi sono effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato) o su quelli che non appartengono all’ambito “privatistico”, come gli immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.”
Per quanto riguarda il caso del figlio non convivente, quindi, il soggetto non può avere accesso all’agevolazione al sostenimento delle spese per i proprio genitori.
Non viene, infatti, soddisfatto il requisito della convivenza.
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