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Superbonus 110%: il Fisco sui presupposti soggettivi dei beneficiari – Lavori Pubblici

Superbonus 110%: il Fisco sui presupposti soggettivi dei beneficiari - Lavori Pubblici

Quali siano i soggetti che possono accedere alle detrazioni
fiscali del 110% (superbonus) lo definisce puntualmente l’art. 119,
comma 9 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Ma le
infinite sfumature offerte dal mondo reale, lasciano spesso dubbi
che solo l’Agenzia delle Entrate può chiarire.

Superbonus 110% e presupposti soggettivi: l’interpello al
Fisco

È proprio la risposta n.
342/2022
a chiarire alcuni aspetti legati soprattutto ai
soggetti beneficiari indicati alla lettera d-bis) del citato comma
9 che ammette al superbonus gli interventi realizzati “dalle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale
e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n.
383
“.

Nel caso oggetto dell’interpello, l’istante rappresenta di
essere una Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP), senza
fini di lucro, con personalità giuridica di diritto pubblico, che
opera sotto la vigilanza della Regione e offre servizi
assistenziali e sanitari in favore della popolazione anziana non
autosufficiente.

Questo soggetto, che nel caso di specie proviene dalla
trasformazione di un Istituto pubblico di assistenza e beneficenza
(IPAB), intenderebbe ristrutturare una parte del complesso edilizio
che gestisce direttamente (complesso ) quale RSA per anziani e
chiede se è possibile utilizzare le detrazioni fiscali del
Superbonus previsto per le ONLUS, considerando tra le altre cose
l’immobile (di grandi dimensioni e accatastato unitariamente) non
come unica unità, ma rispetto al numero delle unità che si
ottengono, valutando la superficie media di un’abitazione così come
individuata dal M.E.F. in mq. 117,00.

Superbonus 110% e presupposti soggettivi: la risposta
dell’Agenzia delle Entrate

Come spesso accade, la risposta va ricercata nel dispositivo
normativo di riferimento. Ed è quello che fa l’Agenzia delle
Entrate non prima di aver ripercorso la normativa ed, in
particolare, il comma 9, art. 119 del Decreto Rilancio per il quale “le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli
interventi effettuati:
a) dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori
dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con
riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro
unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da
un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di
impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto
previsto al comma 10;
c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati
nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti
istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai
requisiti della legislazione europea in materia di “in house
providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci;
d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui
all’ articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
all’ articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale
e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n.
383;
e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte
nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente
ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a
spogliatoi”.

Stante la suddetta elencazione tassativa, secondo l’Agenzia
delle Entrate non sussistono in capo all’Istante i presupposti
soggettivi per poter fruire del Superbonus in quanto la
disposizione normativa non contempla tra i potenziali soggetti
beneficiari le Aziende di Servizio alla Persona (ASP).

Source: lavoripubblici.it

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