Quando si parla di superbonus 110% è sempre necessaria molta
attenzione. Quello che è stato in vigore fino ad oggi, potrebbe non
esserlo domani con la conseguenza di dover contestualizzare sempre
le risposta fornite dall’Agenzia delle Entrate in sede di
interpello.
Superbonus 110% e case antisismiche: nuova risposta
dell’Agenzia delle Entrate
Mentre, infatti, circolari, guide e provvedimenti del Direttore
sono sempre tarati sulle ultime disposizioni normative e sono
applicabili a livello generale, le risposte fanno riferimento ai
casi sottoposti all’Agenzia delle Entrate, in uno specifico momento
di vita della norma e con caratteristiche diverse.
A dimostrazione di questo principio arriva la risposta n.
384 del 20 luglio 2022 resa dall’Agenzia delle Entrate in
riferimento all’utilizzo del superbonus per l’acquisto di case
antisismiche, ovvero l’applicazione dell’aliquota potenziata al
110% per le detrazioni fiscali di cui all’art. 16, comma 1-septies
del Decreto Legge n. 63/2013, cosiddetto sismabonus acquisti.
Tale ultimo comma stabilisce che il sismabonus spetta anche nel
caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici nei comuni
ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, allo
scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione
volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme
urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese
di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano,
entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla
successiva alienazione dell’immobile.
Tale detrazione (utilizzabile dall’acquirente della casa
antisismica) nella sua misura ordinaria utilizzabile fino al 31
dicembre 2024 si applica con una aliquota del 75% se all’intervento
corrisponde una riduzione di una classe di rischio sismico o
dell’85% in caso di due. L’aliquota è calcolata sulla base del
prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto
pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo
di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare di cui
si compone l’edificio.
L’interpello all’Agenzia delle Entrate
L’interpello al Fisco, soddisfatti tutti i requisiti di accesso
alla detrazione, chiede di sapere:
- se in caso di sottoscrizione del contratto definitivo di
compravendita, riferito al preliminare registrato del 24 maggio
2021, entro il termine del 30 novembre 2022, possa comunque trovare
applicazione l’agevolazione nella sua versione potenziata dal
superbonus; - se nel caso in cui entro il 30 giugno 2022, in forza del
predetto contratto preliminare, versi un secondo acconto sul prezzo
della compravendita pari a euro 100.000 possa fruire sisma bonus
acquisti, nella misura del 110 per cento e optare per lo sconto in
fattura.
La risposta del Fisco non prende evidentemente in considerazione
le modifiche apportate all’art. 119, comma 4 del Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio) dalla Legge n.
79/2022 di conversione del Decreto Legge n. 36/2022 (Decreto
PNRR2), con la quale è stata posticipata la scadenza per la stipula
dell’atto definitivo di compravendita, con una proroga di 6 mesi,
fino al 31 dicembre 2022, a condizione che al 30 giugno 2022:
- sia stato sottoscritto un contratto preliminare di vendita
dell’immobile regolarmente registrato; - siano stati versati gli acconti utilizzando lo sconto in
fattura e sia stato maturato il relativo credito d’imposta; - sia stata rilasciata la dichiarazione di ultimazione dei lavori
strutturali; - sia avvenuto il collaudo dell’immobile, con rilascio
dell’asseverazione sismica; - l’immobile sia stato accatastato almeno in categoria F/4.
La risposta del Fisco
L’Agenzia delle Entrate in risposta al quesito arrivato in
vigenza di un’altra previsione normativa ha confermato che il
sismabonus-acquisti potenziato al 110% spetta per gli acquisti
effettuati entro il 30 giugno 2022. Qualora l’Istante sottoscriva
il contratto definitivo di compravendita successivamente alla
predetta data del 30 giugno 2022, non avrebbe potuto applicare la
detrazione con l’aliquota più elevata del 110 per cento, ma la
detrazione di cui al citato articolo, 16, comma 1-septies, del
decreto legge n. 63 del 2013 con le aliquote ivi previste, essendo
tale disposizione vigente fino al 31 dicembre 2024, ed esercitare
l’opzione per il cd. sconto in fattura ai sensi dell’articolo 121
del Decreto Rilancio.
Source: lavoripubblici.it
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