Dopo 18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
Decreto Rilancio, migliaia di chiarimenti e risposte, oltre che di
modifiche alla normativa di rango primario, sono ancora tanti i
dubbi che riguardano le detrazioni fiscali del 110%
(superbonus).
Superbonus 110% e IACP: nuova risposta dell’Agenzia delle
Entrate
Molti dei quali riguardano anche le spese ammissibili a
detrazione in funzione del soggetto beneficiario. Ne parla la nuova
risposta
n. 795/2021 dell’Agenzia delle Entrate che in questo caso entra
nel dettaglio degli Istituti Autonomi Case Popolari (IAC), ovvero i
soggetti ammessi al superbonus ai sensi dell’art. 119, comma 9
lettera c) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Diversamente dagli altri beneficiari, gli IACP, in quanto enti
pubblici, devono rispettare le prescrizioni del D.Lgs. n. 50/2016
(Codice dei Contratti Pubblici). Per cui viene chiesta maggiore
chiarezza sui costi ammissibili alla detrazione fiscale
L’interpello
In particolare, il contribuente istante chiede di sapere se sono
costi ammissibili:
- le spese sostenute per le prestazioni svolte dai dipendenti
dell’IACP per la progettazione, la verifica e validazione dei
progetti, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza, il
collaudo dei lavori, il supporto al RUP; - le spese sostenute per le ulteriori prestazioni a carico
dell’Ente previste dal D.Lgs. n. 50/2016: funzioni di RUP, funzioni
di Stazione appaltante (costi per l’indizione e l’espletamento
della gara di appalto, costo delle commissioni e dei seggi di gara,
costi di pubblicazione bandi ed avvisi, ecc.); - nel caso i predetti costi di progettazione, direzione lavori,
ecc. e per le funzioni di RUP e di stazione appaltante possano
essere riconosciuti tra i costi ammissibili alla detrazione
fiscale, se può essere considerata idonea, ai fini anche della
successiva cessione del credito ai sensi dell’art. 121 del decreto
Rilancio, la fatturazione degli stessi con riferimento ad ogni
singolo cantiere, o in alternativa si chiede quale altra modalità
sia possibile.
Superbonus 110% e IACP: le spese ammissibili
Dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento,
l’Agenzia delle Entrate ha ricordato la sua circolare
n. 24/E del 2020 nella quale è stato precisato che è necessario
richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del
Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto in
fattura:
- per gli interventi di efficientamento energetico,
l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di
dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti
tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese
sostenute in relazione agli interventi agevolati; - per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei
professionisti incaricati della progettazione strutturale,
direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico. I
professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente
congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati.
L’Agenzia delle Entrate ha più volte ricordato che sono
detraibili nella misura del 110%, nei limiti previsti per ciascun
intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di
conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni, ma non
solo. Il Superbonus spetta anche per talune spese sostenute in
relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a
condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia
effettivamente realizzato. Si tratta, in particolare:
- delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la
progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque
richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di
perizie e sopralluoghi, ecc.); - degli altri eventuali costi strettamente collegati alla
realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative
all’installazione di ponteggi, ecc.); - tutte le spese caratterizzate da un’immediata correlazione con
gli interventi che danno diritto alla detrazione
Non rientrano tra queste spese i compensi specificatamente
riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli
adempimenti dei condomini connessi all’esecuzione dei lavori e
all’accesso al Superbonus o quelli di “coordinamento” dei General
Contractor,
Ciò premesso, rispondendo al primo e al terzo quesito, l’Agenzia
delle Entrate ha confermato che le spese sostenute per le
prestazioni per la progettazione, per la verifica e validazione dei
progetti, per la direzione lavori, per il coordinamento della
sicurezza, per il collaudo dei lavori, sono ammissibili a
Superbonus anche se svolte dai dipendenti dell’Ente.
Per le modalità di documentazione delle stesse il Fisco ritiene
che il Superbonus spetti, anche nel caso in cui gli interventi
agevolabili siano effettuati dai predetti enti avvalendosi del
proprio personale, a condizione, tuttavia, che i costi delle
prestazioni afferenti agli interventi agevolabili svolte da tale
personale siano debitamente documentati o rilevati almeno nella
contabilità interna.
Le spese ammissibili per le funzioni di RUP
In merito al secondo quesito, coerentemente con quanto già
affermato, AdE ha confermato che gli “ulteriori” costi correlati
alle prestazioni a carico dell’Ente, tenuto conto del Codice dei
contratti, per le funzioni di Stazione appaltante (costi per
l’indizione e l’espletamento della gara di appalto, costo delle
commissioni e dei seggi di gara, costi di pubblicazione bandi ed
avvisi, ecc.), possano concorrere al limite di spesa ammessi alla
detrazione essendo caratterizzati da un’immediata e necessaria
correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione
in quanto obbligatori e prodromici alla realizzazione degli
interventi stessi.
Source: lavoripubblici.it
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