Dall’entrata in vigore del quadro normativo relativo alle
detrazioni fiscali del 110% (superbonus) sono già tanti i
correttivi alla norma di rango primario (gli artt. 119 e 121 del
Decreto Legge n. 34/2020, c.d.. Decreto Rilancio). Ma sono
decisamente di più gli interventi dell’Amministrazione finanziaria
(l’Agenzia delle Entrate) che, con alcune centinaia di risposte
della Direzione centrale e parecchie migliaia delle Direzioni
regionali, è intervenuta chiarendo le tantissime sfaccettature di
questa importante misura fiscale.
Superbonus 110%, unifamiliari e pertinenze: la risposta
dell’Agenzia delle Entrate
Mentre le risposte della Direzione centrale vengono
quotidianamente inserite sul portale dell’Agenzia delle Entrate,
quelle delle Direzioni regionali “saltano fuori” molto più
difficilmente e solo a seguito di segnalazione. È il caso della
risposta all’interpello n. 909-2334/2021 relativo ad un’istanza
presentata il 23/11/2021.
Nel caso di specie risponde la Direzione Regionale dell’Emilia
Romagna sull’applicazione del superbonus 110% per degli interventi
realizzati su un edificio unifamiliare (residenziale) e relativa
pertinenza staccata dal corpo di fabbrica. Anche nel caso si voglia
intervenire nella sola pertinenza.
La definizione di edificio unifamiliare
Preliminarmente l’Agenzia delle Entrate ricorda che per edificio
unifamiliare si deve intendere un’unica unità immobiliare di
proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di
uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione
di un singolo nucleo familiare.
Definizione importante al fine di distinguere i limiti di spesa
da applicare ai singoli interventi che possono fruire del
superbonus 110% che sono differenti nel caso si agisca su parti
comuni condominiali o su edifici unifamiliari.
Argomento sul quale la Direzione centrale dell’Agenzia delle
Entrate si è spesa parecchie volte fornendo dei chiarimenti che
dovrebbero ormai essere stati assimilati ma per i quali vale sempre
la pena tornare.
Il calcolo dei limiti di spesa
AdE conferma che nel caso di edifici unifamiliari le pertinenze,
anche se accatastate in maniera autonoma, non danno luogo ad una
moltiplicazione dei limiti di spesa, in quanto devono sempre essere
considerati unitariamente, differentemente da quanto avviene negli
edifici condominiali.
Ciò significa che nel caso di un edificio costituito da più di
un sub, va sempre verificata a monte l’eventuale “pertinenzialità”
delle unità immobiliari perché se, ad esempio, abbiamo di fronte
due sub di cui uno pertinenziale all’altro, l’edificio va
considerato come unifamiliare. Con tutti gli effetti che ne
derivano in termini di termine dell’orizzonte temporale e del
calcolo dei limiti di spesa.
Gli interventi sulla pertinenza
Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate conclude ammettendo che
come specificato nella circolare
n. 30/E del 2020 al paragrafo 4.1.1, un intervento trainante
può essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare del
Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l’intervento
interessi anche il relativo edificio residenziale principale purché
tale intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti
stabiliti dall’articolo 119 del decreto Rilancio.
La circolare
n. 24/E del 2020 della stessa Agenzia delle Entrate, precisa,
infine, che in caso di interventi realizzati sulle parti comuni, la
detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole
pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le
spese relative a tali interventi.
Source: lavoripubblici.it
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