Sto valutando la realizzazione di interventi di riqualificazione
energetica e di riduzione del rischio sismico su 6 edifici
unifamiliari accatastati singolarmente, che saranno demoliti e
ricostruiti e che nella configurazione finale diventeranno due con
diminuzione della volumetria. Su quante unità abitative posso
applicare il superbonus 110% e qual è il limite di spesa
complessivo?
Superbonus 110% e limiti di spesa: nuova domanda alla Posta di
LavoriPubblici.it
È la nuova interessante domanda arrivata alla Posta di
LavoriPubblici.it che ci consente di approfondire un aspetto molto
interessante legato ai limiti previsti dall’articolo 119 del
Decreto Legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) per la fruizione
del superbonus 110% nelle sue anime (ecobonus e sismabonus).
Facciamo una premessa. Il legislatore ha voluto separare le
possibilità di accesso al superbonus per gli edifici unifamiliari,
plurifamiliari e in condominio. Per gli edifici in condominio e
plurifamiliari, infatti, l’art. 119, comma 1 prevede dei limiti di
spesa specifici per gli edifici unifamiliari e in condominio.
Inizialmente la norma ammetteva a superbonus solo queste due
tipologie di edificio. La Legge di Bilancio 2021 (Legge n.
178/2020) ha poi ammesso tra i soggetti beneficiari (a partire
dall’1 gennaio 2021) anche le persone fisiche proprietarie o in
comproprietà con altre persone fisiche di edifici plurifamiliari da
2 a 4 unità immobiliari autonomamente accatastate.
Superbonus 110% e limiti di spesa: gli edifici
plurifamiliari
In questo modo, è stato possibile far accedere al superbonus
anche l’edificio fino a 4 unità immobiliari possedute da unico
proprietario, il cui calcolo dei limiti di spesa sarebbe coinciso
con quello previsto per i condomini.
Occorre, però, fare attenzione ad un unico aspetto. Il comma 10
dell’art. 119 prevede i singoli proprietari possano fruire del
superbonus per intereventi di risparmio energetico (commi 1, 2 e 3
dell’art. 119) su un massimo di due unità immobiliari o edifici
unifamiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per
gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Superbonus 110% e limiti di spesa: casi pratici
Volendo rispondere al nostro lettore, è possibile strutturare
alcuni casi pratici:
- persona fisica proprietaria di 2 unità immobiliari all’interno
di condomini (lo stesso o 2 diversi non cambia): sarà possibile
beneficiare del superbonus 110% per le spese sostenute per tutte le
parti comuni e per gli eventuali interventi trainati trainati di
ecobonus sulle singole unità; - persona fisica proprietaria di 3 unità immobiliari all’interno
di condomini (lo stesso o 3 diversi non cambia): sarà possibile
beneficiare del superbonus 110% per le spese sostenute per tutte le
parti comuni ma solo su due per quanto riguarda gli eventuali
interventi trainati di ecobonus sulle singole unità; - persona fisica proprietaria di 6 edifici unifamiliari: sarà
possibile beneficiare del superbonus 110% per interventi di
ecobonus 110% solo su due edifici, mentre su tutti e 6 per gli
interventi di sismabonus.
Nel caso di specie, sottoposto dal nostro lettore, come più
volte evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, per il calcolo dei
limiti di spesa va valorizzata la situazione prima degli
interventi. Quindi, sia che ci sia accorpamento o frazionamento, se
le unità sono 6 i limiti di spesa andranno verificati su questo
numero, con un preciso distinguo per l’ecobonus 110%.
In definitiva, il nostro lettore avrà i seguenti limiti di spesa
per gli interventi trainanti:
- 6 x 96.000 euro per gli interventi di sismabonus (art. 119,
comma 4 del Decreto Rilancio); - 2 x 50.000 euro per gli interventi di isolamento termico (art.
119, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio); - 2 x 30.000 euro per gli interventi di sostituzione
dell’impianto di riscaldamento (art. 119, comma 1, lettera c) del
Decreto Rilancio).
Stesse considerazioni si possono fare per gli altri interventi
trainati di ecobonus, fatta esclusione per gli impianti
fotovoltaici (art. 119, comma 5 del Decreto Rilancio), sistemi di
accumulo (art. 119, comma 6 del Decreto Rilancio) e colonnine di
ricarica (art. 119, comma 8 del Decreto Rilancio).
Qualche dubbio per gli interventi di abbattimento delle barriere
architettoniche che sono interventi trainati sia dall’ecobonus 110%
che dal sismabonus 110%. Il dubbio nasce dalla constatazione che se
l’intervento è trainato:
- dall’ecobonus 110%, rientra tra quelli di cui
all’art. 119, comma 2 del Decreto Rilancio e in questo caso vige il
limite delle 2 unità previsto dall’art. 119, comma 10 del Decreto
Rilancio. - dal sismabonus 110%, rientra tra quelli di cui
all’art. 119, comma 4 del Decreto Rilancio per i quali non vige la
regola delle 2 unità.
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