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Superbonus 110%, il tetto non rientra nel calcolo delle superfici disperdenti – Nextville.it

8 ottobre 2021

(Olindo Casullo)

Il tetto confinante con un sottotetto non riscaldato non deve essere inserito nel calcolo della superficie disperdente lorda da effettuare per avere accesso alle detrazioni maggiorate del 110%.

Lo ha precisato l’Agenzia delle entrate con la Risposta 7 ottobre 2021, n. 680 resa ad un contribuente intenzionato ad effettuare lavori di isolamento termico della villetta di sua proprietà.

In particolare l’istante dichiara di voler usufruire del Superbonus per la coibentazione dei tre lati perimetrali dell’immobile e del tetto, il quale sovrasta un sottotetto non riscaldato. A questo proposito chiede se il tetto rientri o meno nel computo della superfice disperdente lorda.

La legge di bilancio 2021 (legge 178/2020) che è intervenuta a modificare il decreto-legge Rilancio (Dl 34/2020), ha previsto che, nell’ambito degli interventi “trainanti”, rientrino anche gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto esistente.

Richiamando questa modifica, l’Agenzia delle entrate chiarisce che “possono rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto e a condizione che il requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno. Ai fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi, non rientra la superficie del tetto quando il sottotetto non è riscaldato”.

Source: nextville.it

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