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Superbonus 110%: il visto di conformità – wikicasa.it/news

Che cos’è il visto di conformità

Il visto di conformità è un documento elaborato da un professionista abilitato con il quale si attesta la presenza dei presupposti che danno diritto a fruire della detrazione fiscale.

A tal fine egli dovrà effettuare un controllo circa la presenza e regolarità della documentazione che è stata rilasciata per poter beneficiare del Superbonus 110%. Il professionista accerterà l’avvenuta esecuzione degli adempimenti richiesti dalla legge e la conformità dei dati con quanto previsto dalla normativa in materia.

Chi rilascia il visto di conformità

Abilitati al rilascio del visto di conformità sono le seguenti figure professionali:

  • professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  • professionisti iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro;
  • soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, che siano in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
  • responsabili dei centri di assistenza fiscale (CAF).

Documenti che il professionista deve controllare

Per poter rilasciare il visto di conformità ai fini del Superbonus 110% il professionista abilitato deve effettuare una serie di verifiche documentali. Ecco le principali:

  • Presenza di un titolo valido di possesso o detenzione dell’immobile sul quale vengono eseguiti i lavori;
  • atto di cessione dell’immobile;
  • certificato catastale dell’immobile oggetto dell’intervento o domanda di accatastamento;
  • presenza di eventuali titoli abilitativi richiesti per la realizzazione delle opere come ad esempio SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) e permesso di costruire, da depositare presso lo Sportello Unico del Comune;
  • comunicazioni e relazioni tecniche preventive all’inizio dei lavori
  • attestato di certificazione energetica (APE) per i lavori finalizzati al miglioramento energetico;
  • l’avvenuto rilascio dell’asseverazione tecnica da parte di un professionista abilitato in ordine alla presenza dei requisiti tecnici e alla congruità delle spese sostenute;
  • la polizza di assicurazione a tutela del tecnico abilitato al rilascio dell’asseverazione;
  • i documenti attestanti l’avvenuta effettuazione della spesa come fatture e ricevute fiscali;
  • bonifici bancari o postali;
  • in caso di condominio la documentazione, rilasciata dall’amministratore, attestante la spesa e il verbale della delibera condominiale;

la ricevuta dell’avvenuta comunicazione all’Enea.

In quali casi è richiesto il visto di conformità

Il visto di conformità sulla base di quanto statuito dal Decreto Rilancio 2020 deve essere rilasciato, ai fini del Superbonus 110%, qualora il contribuente, in alternativa alla detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, voglia avvalersi dello sconto in fattura applicato dal fornitore o della cessione del credito ad un terzo, compresi banche e intermediari finanziari.

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2022 sono state apportate delle modifiche al comma 11 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio 2020, in quanto è stato introdotto l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus 110% nella dichiarazione dei redditi.

Da sottolineare che viene fatta salva un’ipotesi al verificarsi della quale il visto di conformità non è però dovuto. Si tratta del caso in cui la dichiarazione dei redditi sia presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate come nel caso della dichiarazione precompilata, oppure tramite il sostituto di imposta che effettua l’assistenza fiscale.

Visto di conformità per i Bonus ordinari

Con il Decreto legge Antifrode n.157/2027, successivamente recepito nella Legge di Bilancio 2022, il Governo ha introdotto delle misure urgenti volte a contrastare truffe e comportamenti fraudolenti in caso di opzione dello sconto in fattura e cessione del credito sia per accedere al Superbonus 110% che agli altri bonus edilizi minori.

Viene dunque esteso l’obbligo del visto di conformità anche ai bonus edilizi diversi dal Superbonus 110%.

Si tratta del bonus per il recupero del patrimonio edilizio, l’ecobonus ordinario, il sismabonus ordinario, il bonus per gli impianti fotovoltaici, il bonus facciata e quello per l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.

A differenza del Superbonus, per questi ultimi, il visto di conformità è obbligatorio solo qualora si voglia fruire delle modalità alternative alla detrazione fiscale, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Ricordo in proposito che la comunicazione di avvalersi della cessione del credito o dello sconto in fattura deve essere effettuata all’Agenzia delle Entrate entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Source: wikicasa.it

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