Superbonus 110% e accesso ad atti
amministrativi: quando c’è un interesse legittimo
alla richiesta di documenti, come ad esempio titoli
edilizi, la Pubblica Amministrazione deve fornirli con
tempestività, soprattutto quando ricorrono esigenze indifferibili e
legate a scadenze, come ad esempio l’utilizzo del Superbonus
110%.
Titoli edilizi e Superbonus: la PA deve permettere
l’accesso a documenti
In proposito è intervenuto il TAR Lazio, sez. II Bis, con la
sentenza n.
8968/2021, inerente il ricorso contro il
silenzio diniego di un’Amministrazione comunale,
formatosi a seguito dell’istanza di accesso alla
documentazione attestante il rilascio di una licenza
edilizia/concessione relativa a un intervento di
demolizione e ricostruzione effettuato su un
immobile.
Nello specifico, la parte ricorrente ha premesso di aver fatto
presente, già nella stessa istanza di accesso, di essere
proprietaria dell’immobile adiacente a quello su cui era stato
effettuato tale intervento e di essere intenzionata a eseguire
nella propria abitazione i lavori di cui all’art. 119,
commi 1 e 1 bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni dalla Legge 17.07.2020, n. 77
(cosiddetto “Superbonus 110%). L’accesso ai benefici fiscali era
appunto subordinato alla presentazione della documentazione
richiesta.
Accesso ad atti edilizi: la sentenza del TAR
II giudice amministrativo ha accolto il ricorso, facendo
presente che nel caso in esame:
- considerando la contiguità tra le due unità immobiliari,
emergono sia la legittimazione che
l’interesse all’accesso alla documentazione
richiesta; - l’amministrazione deve consentire l’accesso se il documento
contiene notizie e dati che attengono alla situazione giuridica
tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o
semplicemente la citano) o con essa interferiscono in quanto la
ledono, oppure ne diminuiscono gli effetti.
Non solo, dall’analisi del caso si ravvisa la sussistenza
di un interesse:
- diretto, cioè a dire correlato alla sfera
individuale e personale del soggetto richiedente; - concreto, e quindi, specificamente
finalizzato, in prospettiva conoscitiva, alla acquisizione di dati
ed informazioni rilevanti per l’ammissione ad un beneficio; - attuale, cioè non meramente prospettico od
eventuale; - strumentale, sia sul piano soggettivo, che sul
piano oggettivo, per la specifica connessione con i documenti
materialmente idonei a veicolare le informazioni;
Inoltre, considerata la natura temporanea dei benefici
fiscali di cui la ricorrente desidera usufruire,
la sua richiesta di accesso è anche caratterizzata da
urgenza.
Per tutte queste ragioni, la sentenza ha annullato il silenzio
diniego, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di fare
accedere la ricorrente agli atti entro trenta giorni dalla
comunicazione o, se anteriore, dalla notifica
della sentenza, previa comunicazione al proprietario
dell’altro immobile e subordinatamente alla valutazione dei
motivi ostativi che dovessero eventualmente essere rappresentati da
quest’ultimo.
Source: lavoripubblici.it
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.
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