Ai fini del superbonus 110%, le imprese devono imputare le spese agevolate in base al principio di competenza ossia indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti. Rileva la data di fine lavori. Dunque, con lavori iniziati nel 2020 ma terminati nel 2021, le spese saranno imputate a tale ultimo anno. Infatti, in base alla disposizioni del TUIR, i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate. Anche per coloro che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, i principi contabili nazionali, nonostante il principio di derivazione rafforzata, rimandano indirettamente alle disposizioni del TUIR.
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Il superbonus 110%: tra i beneficiari anche le imprese
Il Superbonus 110%, ex art.119 del D.L. 34/2020, si applica agli interventi effettuati da:
- condomìni;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate;
- Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, possono fruire del Superbonus: in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini.
Si pensi alla sede legale dell’impresa situata all’interno di un condominio residenziale.
In tale caso, la detrazione spetta a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l’oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all’impresa.
Il metodo di pagamento per le imprese e i privati
Per usufruire del super bonus 110%, il pagamento delle spese deve essere effettuato con bonifico bancario o postale dal quale risulti (bonifico parlante):
- la causale del versamento (si indica anche la normativa di riferimento),
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA,
- ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento applicano, all’atto dell’accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto dell’8%. A tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (cfr. circolare 24/E 2020).
Per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, le spese sono invece imputare al criterio di cassa. Dunque, rileva la data dell’effettivo pagamento. Ciò vale indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.
Ciò è confermato anche nel c.d decreto requsiti, all’art.6.
Quanto appena detto non vale per le imprese. Infatti,i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
Stessa cosa dicasi per le imprese in regime di cassa.
Superbonus 110% per le imprese: l’imputazione della spesa
Le imprese possono effettuare il pagamento con altri strumenti tracciabili perchè per tali soggetti non rileva, ai fini reddituali, il momento di sostenimento della spesa.
Le imprese devono imputare le spese ammesse al superbonus 110% in base al principio di competenza, ex art.109 del TUIR. Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti. Rileva la data di fine lavori. Dunque, con lavori iniziati nel 2020 ma terminati nel 2021, le spese saranno imputate a tale ultimo anno. Infatti, in base alla disposizioni del TUIR, i corrispettivi delle prestazioni di servizi (servizi di risultato) si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate. Anche per coloro che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, i principi contabili nazionali, nonostante il principio di derivazione rafforzata, rimandano indirettamente alle disposizioni del TUIR.
Con il principio di derivazione rafforzata è attribuita è attribuita piena rilevanza fiscale ai criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale previsti dai principi contabili nazionali in ambito civilistico. Ciò vale per i soggetti diversi dalle microimprese che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del codice civile (art.83 del TUIR). Restano ferme le disposizioni fiscali che limitano la rilevanza degli ammortamenti, delle valutazioni degli accantonamenti ecc.
In base a quanto detto finora, per le imprese rileva la data di ultimazione della prestazione ossia il momento dell’accettazione senza riserve dell’opera da parte del committente (Risoluzione n°110/2010). Tranne nel caso di opere eseguite “per partite” (articolo 1666 del codice civile) ossia con singoli S.A.L.(Stato avanzamento lavori) definitivamente accettati. In tale ultimo caso, le spese saranno imputate per singolo SAL. Rileveranno le date di ultimazione dei singoli SAL.
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Source: investireoggi.it
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