Un modello unico per la comunicazione di inizio dei lavori,che prevede uno spazio apposito dedicato gli estremi del titolo abilitativo o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione. Il tecnico incaricato al superbonus, sarà chiamato soltanto ad attestare la conformità dell’intervento che si va a realizzare e non dello stato dell’immobile. Gli eventuali abusi, potranno tuttavia essere segnalati e puniti, ma non sarà il tecnico incaricato a doverli accertare preventivamente. L’approfondimento del Tecnico.(s.c.)
La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus 110% (CILAS) – Ing. Marco Caccaviello – Sorrento
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– Continua il lavoro di semplificazione della parte burocratica legata al superbonus 110%. Con il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio (detto appunto semplificazioni) sono state apportate una serie di modifiche ai documenti da presentare per la comunicazione di inizio lavori.
Rispetto alla normale CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) gli Uffici della Funzione Pubblica si stanno adoperando per definire una modulistica unica della comunicazione. Un modello che a differenza di quello ordinario di CILA , prevede uno spazio apposito dedicato gli estremi del titolo abilitativo o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, o in alternativa, l’attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. Quindi nessuna dichiarazione circa lo stato legittimo dell’immobile, come accade in altre forme di incentivi, tipo il bonus facciate, ma bensì si è tenuti ad attestare la conformità dell’intervento da realizzare. Un dispositivo chiaro che esula il professionista incaricato dalle responsabilità circa le difformità urbanistiche dell’edificio con una modifica apportata dall’art. 33 del Decreto Semplificazioni-bis che per aggirare il problema legato alle tempistiche per le verifiche di conformità urbanistiche-edilizie, ha sostituito il comma 13-ter dell’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Il nuovo comma 13-ter prevede che tutti gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali del 110%, senza demolizione e ricostruzione, possono essere considerati manutenzione straordinaria che necessita di una particolare Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per il Superbonus 110% ovvero “CILAS”. Con la quale si attestano anche gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento, oppure del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione. Ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. Quest’ultima sarà un’attestazione a cura dell’interessato.
Con il nuovo modello invece non si richiederà più l’attestazione da parte dell’interessato sullo stato legittimo ,di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) ed in particolare la presenza di eventuali abusi non causerà la decadenza della detrazione fiscale come previsto dall’art. 49 del Testo Unico Edilizia. Chiaramente la nuova modulistica CILAS potrà essere utilizzata solo e soltanto per gli interventi di superbonus e solo nel periodo di vigenza dell’agevolazione. La CILAS dovrà asseverare unicamente l’intervento e il rispetto della normativa energetica, strutturale, impiantistica Il tecnico si sostituirà a tutti gli effetti allo Sportello Unico Edilizia che di contro non potrà più verificare le CILAS, resta tuttavia fermo il diritto di terzi e non vi sarà più l’obbligo di presentare una nuova Segnalazione Certificata di Agibilità, ex art. 24 del DPR n. 380/2001. Pertanto, con la nuova modulistica, si limita la responsabilità del professionista, che non potrà essere chiamato in causa se il superbonus viene revocato per la presenza di un abuso realizzato dopo la costruzione dell’immobile.
In definitiva, il tecnico incaricato a valutare l’accesso al superbonus, sarà chiamato soltanto ad attestare la conformità dell’intervento che si va a realizzare e non dello stato dell’immobile. Gli eventuali abusi, potranno tuttavia essere segnalati e puniti, ma non sarà il tecnico incaricato a doverli accertare preventivamente.
Altre situazioni che possono compromettere, in modo concreto e definitivamente, l’accesso al superbonus 110% sono: la mancata presentazione della CILA; interventi realizzati in difformità dalla CILA e senz’altro l’assenza del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero dell’attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
Per il varo della nuova modulistica CILAS, si dovrà attendere la conversione in legge del Decreto che sarà nel frattempo sottoposta all’attenzione delle Regioni e dei Comuni. A tale proposito si registra un intervento dei vertici ANCI (Associazione comuni d’Italia) che sembra accogliere e sostenere la nuova CILAS. In un comunicato si sottolinea infatti che con tale iniziativa, il Decreto Semplificazioni, lascia impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento superbonus 110% ed i tecnici incaricati non sono tenuti ad accertare eventuali abusi che in ogni caso verranno segnalati e perseguiti come per Legge. –Ing. Marco Caccaviello – ing.marcocaccaviello@gmail.com – 3339637182 – 25 giugno 2021.
Source: positanonews.it
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