Dopo la modifica apportata al comma 13-ter,
art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020
(Decreto Rilancio), sono in tanti ad interrogarsi
come dovrà essere compilata la comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA) per gli
interventi, senza demolizione e ricostruzione, che rientrano nella
detrazione fiscale del 110%
(superbonus).
Superbonus 110% e CILA
Pochi giorni fa abbiamo pubblicato una analisi
dei contenuti della CILA, rilevando come ne esista una
“nazionale” e tante diverse versioni recepite a livello regionale.
Dalle semplicissima lettura della modulistica è possibile
individuare compiti e responsabilità dell’interessato e del
progettista asseveratore.
Come chiarito, non è compito del progettista asseverare la
conformità urbanistica dell’immobile ma solo che “l’intervento,
compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme
agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi
vigenti, nonché che è compatibile con la normativa in materia
sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che
non vi è interessamento delle parti strutturali
dell’edificio”.
In alcune Regioni (non tutte) come Umbria e Sicilia, è previsto
che l’interessato “comunichi” al Sportello Unico Edilizia la
regolarità urbanistica. In Sicilia, l’interessato (aiutato
chiaramente da un tecnico) dovrà comunicare nella CILA che lo stato
attuale dell’immobile risulta:
- pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto
legittimato dal seguente titolo/pratica edilizia; - in difformità rispetto ad un titolo/pratica edilizia (o, in
assenza, dal primo accatastamento) da citare; - è stato realizzato in data antecedente al 16/10/1942 (data di
pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 244 della L. 1150 del 17/08/1942) e
che da allora alla data odierna, non sono mai stati effettuati
interventi che avrebbero richiesto il rilascio di un titolo
abilitativo; - è stato realizzato in data antecedente al 31/08/1967 (data di
pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 218 della L. 765 del 06/08/1967) e
che da allora alla data odierna, non sono mai stati effettuati
interventi che avrebbero richiesto il rilascio di un titolo
abilitativo.
Superbonus 110%: in arrivo la nuova modulistica in deroga
Con la nuova versione del comma 13-ter, esclusivamente per gli
interventi che non prevedono demolizione e ricostruzione e accedono
al superbonus 110%, è previsto che nella CILA non si debba più
attestare lo stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380 (Testo Unico Edilizia).
Per meglio “coordinare” questa modifica o deroga a tempo
prevista esclusivamente per il tempo di vigenza delle detrazioni
fiscali del 110%, è in corso di definizione la nuova modulistica
CILA. La nuova CILA potrà essere utilizzata solo per gli interventi
di superbonus e solo nel periodo di vigenza dell’agevolazione.
Source: lavoripubblici.it
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