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Superbonus 110% in CILA anche per il Sismabonus? – Lavori Pubblici

Sta facendo molto discutere la modifica apportata dal
Decreto-Legge 31 maggio 2021,
n. 77
(Decreto Semplificazioni) al comma
13-ter dell’art. 119
del Decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34
(Decreto Rilancio) relativa al
titolo edilizio necessario per avviare i lavori di
superbonus 110%.

Superbonus 110% in CILA

Nella sua nuova formulazione, il comma 13-ter prevede che tutti
gli interventi previsti dall’art. 119 del Decreto Rilancio
(trainanti e trainati, di riqualificazione energetica e di
riduzione del rischio sismico), fatta esclusione di quelli di
demolizione e ricostruzione, rientrano tra quelli di
manutenzione straordinaria prevista
all’art. 3, comma 1, lettera b) del DPR n.
380/2001
(Testo Unico Edilizia) e possono
essere realizzati mediante comunicazione di inizio lavori
asseverata
(CILA) che non attesti lo
stato legittimo ma riporti solo gli “estremi del titolo
abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto
d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata
completata in data antecedente al 1° settembre 1967
“.

Una “semplificazione” che sta facendo discutere parecchio il
mondo tecnico professionale, su cui tutti ci stiamo interrogando e
che necessita di alcune considerazioni.

Il titolo abilitativo o la concessione edilizia

Il provvedimento è stato previsto per accelerare le procedure di
audit iniziale relativo alla verifica di conformità
urbanistico-edilizia
. Un audit che necessita di tempo per
la ricerca documentale presso gli uffici dello Sportello Unico
Edilizia e di tempo per verificare dietro sopralluogo se lo stato
dei luoghi risulta essere conforme all’ultimo titolo abilitativo
rilasciato.

Con questa nuova modifica viene eliminato il tempo tecnico
relativo ai sopralluoghi ma resta sempre quello (spesso anche
qualche mese) relativo all’accesso agli atti della semplice
concessione edilizia. Finché gli archivi della pubblica
amministrazione non saranno completamente
digitalizzati sarà impossibile attuare una vera
semplificazione per il mondo dell’edilizia.

Superbonus 110% in CILA: e il sismabonus?

Andiamo adesso alla problematica più grande. Il nuovo comma
13-ter prevede che tutti gli interventi previsti dall’art. 119
possono essere avviati tramite CILA: gli interventi trainanti e
trainati, quello di riqualificazione energetica, di riduzione del
rischio sismico e di abbattimento delle barriere
architettoniche.

Si è posto il problema del Sismabonus. Un
intervento di riduzione del rischio sismico può essere avviato con
CILA? dalla lettura del comma 13-ter sembrerebbe di si, ma…

Come sempre occorre fare un passo indietro e verificare cosa
dice la norma che ha istituito l’agevolazione.

Il sismabonus è stato previsto dall’art. 16, commi da
1-bis a 1 septies, del D.L. n. 63/2016
che fa riferimento
agli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera
i), del DPR n. 917/1986
.

A sua volta, il D.L. n. 63/2013 ha rimesso al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti l’onere di emanare le linee
guida per la classificazione di rischio sismico
delle
costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di
professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi
effettuati.

Il Ministero delle Infrastrutture ha, quindi, emanato il
DM n. 58/2017
più volte modificato e integrato in questi anni dal:

  • Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo
    2017, n. 65;
  • Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9
    gennaio 2020, n. 24;
  • Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto
    2020, n. 329.

Nella sua formulazione attuale, l’art. 3, comma 3 del DM n.
58/2017 prevede:

Conformemente alle disposizioni regionali, il progetto degli
interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione
di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione
certificata di inizio attività
o alla richiesta di
permesso di costruire, al momento della
presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001,
per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque
prima dell’inizio dei lavori
.

La stessa Agenzia delle Entrate ha più volte
chiarito, facendo riferimento agli interventi di demolizione e
ricostruzione, che questi possono accedere al sismabonus se e solo
se l’intervento sia assentito da titolo edilizio ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n.
380 (ristrutturazione edilizia).

Risulta essere chiaro che per avere accesso al Sismabonus
occorre:

  • che l’intervento si configuri come ristrutturazione
    edilizia;
  • che si presenti una SCIA o un permesso di costruire;
  • che al titolo si alleghi, entro l’avvio del cantiere, il
    progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e
    l’asseverazione.

In definitiva, l’art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio,
nella sua attuale formulazione, va in conflitto con quanto previsto
dalla norma istitutiva del Sismabonus e con quanto più volte
chiarito dall’Agenzia delle Entrate. In definitiva. Per cui o il
Legislatore provvede con un chiarimento normativo valido ai fini di
legge oppure il Sismabonus continuerà a seguire la prassi
precedente al Decreto Semplificazioni e quindi andare in SCIA o
PdC.

E tu che ne pensi? scrivimi a redazione@lavoripubblici.it o
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