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Superbonus 110% in CILA e senza verifica di conformità edilizia-urbanistica – Lavori Pubblici

Si era parlato di semplificare le procedure di
accesso al superbonus 110%, agendo in particolare
sull’imprevisto (non tanto imprevisto) che ha rischiato di tagliare
le gambe alle detrazioni fiscali previste dall’art. 119 del
Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio): lo
stato legittimo degli immobili. Si era parlato di
un Decreto Legge Semplificazioni da pubblicare
entro maggio e con ogni probabilità se non sarà pubblicato entro
questo mese, certamente lo sarà nei primi giorni di giugno.

Indice degli argomenti

Superbonus 110% e Decreto Semplificazioni

È ormai alle battute finali il Decreto Legge cosiddetto
Semplificazioni che in 44 articoli ha l’ardito
compito di rendere semplici quelle pratiche che nel corso degli
anni sono risultate sempre più difficili con un aggravio di tempi,
burocrazia e costi per i contribuenti. E tra questi articoli non
poteva mancarne uno con lo scopo di semplificare il bonus
110%
messo a punto dal Decreto Rilancio
ma che ha stentato a decollare nonostante un’aliquota fiscale
particolarmente favorevole.

Così, il nuovo Decreto Semplificazioni punta a risolvere le
problematiche principali e ad estendere il beneficio a nuovi
contribuenti.

Superbonus 110% per le unità immobiliari

La prima modifica riguarda l’art. 119, comma 1, lettera c) del
Decreto Rilancio. Una piccola modifica ma dagli effetti importanti.
Vengono, infatti, soppresse le parole “che siano funzionalmente
indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi
all’esterno
”, in questo modo la sostituzione dell’impianto di
climatizzazione potrà rientrare nel 110% anche sulle unità
immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari

Soppresso interamente il comma 2 che definiva l’accesso autonomo
e la condizione di funzionalità indipendente delle unità
immobiliari (anche se non si comprende come si farà per le lettere
a) e b) che mantengono ancora queste due condizioni).

Superbonus 110% e impianto termico

Anche qui la modifica è di quelle molto “calde” e non solo
perché riguarda l’impianto termico ma anche e soprattutto perché
per gli interventi che vogliono accedere all’ecobonus 110% non
servirà più un impianto termico fisso ma basterà qualsiasi
apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione
invernale degli ambienti.

Superbonus 110% per alberghi e pensioni

Esteso il superbonus anche per interventi su immobili
appartenenti alla categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni)
realizzati da società. In particolare gli interventi su alberghi e
pensioni potranno essere realizzati da:

  • le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a
    responsabilità limitata, le società cooperative e le società di
    mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al
    regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di
    cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello
    Stato;
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i
    trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto
    esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che
    non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di
    attività commerciale nonché gli organismi di investimento
    collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello
    Stato.

Superbonus 110% e stato legittimo

Ma la modifica più importante riguarda la sostituzione integrale
del comma 13-ter (che ha generato tante problematiche
interpretative). Nella sua nuova versione l’art. 119, comma 13-ter
prevede:

Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione
di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici,
costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili
mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella
CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha
previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del
provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è
attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente
al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede
l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis,
comma 1- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la
decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del decreto
del Presidente della Repubblica n 380 del 2001 opera esclusivamente
nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b)
interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza
dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non
corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.
Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità
dell’immobile oggetto di intervento.

Ciò significa che tutti gli interventi che accedono al
superbonus, ad esclusione di quelli con demolizione e
ricostruzione, potranno essere realizzati mediante presentazione di
CILA e senza l’asseverazione di conformità edilizia-urbanistica.
Nella CILA dovranno essere attestati solo gli estremi del titolo
abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto
d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata
completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

Per questi interventi la decadenza del beneficio fiscale
previsto all’ art. 49 del DPR n. 380/2001 opera esclusivamente nei
seguenti casi:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione dei dati;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni.

Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità
dell’immobile oggetto di intervento.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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