Con notevole ritardo e ad appena un mese e mezzo dall’originaria
scadenza, ecco che approda in Gazzetta Ufficiale il Decreto
Legge 17 maggio 2022, n. 50, cosiddetto Decreto Aiuti, che
proroga la scadenza del superbonus 110% prevista per gli edifici
unifamiliari (che molti chiamano erroneamente “villette”) e
modifica nuovamente il meccanismo delle opzioni alternative (sconto
in fattura e cessione del credito).
La proroga per il superbonus 110%
L’art. 14 (Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per
l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di
ricarica di veicoli elettrici), comma 1 del nuovo provvedimento
d’urgenza modifica il secondo periodo del comma 8-bis, art. 119 del
Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), relativamente
all’orizzonte temporale previsto per i soggetti beneficiari di cui
all’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio stesso,
ovvero per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di
fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su
edifici unifamiliari (con un massimo di due).
Con questa modifica viene posticipata la data che serve per
realizzare il 30% dell’intervento che serve per avere la scadenza
al 31 dicembre 2022. Nel dettaglio, viene previsto che per gli
interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di
cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110% spetta anche per
le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla
data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno
il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere
compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.
Modifica al meccanismo di cessione del credito
Altra importante modifica riguarda il meccanismo delle opzioni
alternative che sembra non trovare pace da quando il Governo ha
emanato il Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter). Con il
nuovo correttivo è stato previsto che alle banche, ovvero alle
società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui
all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali
privati di cui all’articolo 6, comma 2 -quinquies , del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un
contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la
banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Sia nel caso
di acquisto che arriva dallo sconto in fattura che in caso di
cessione diretta del contribuente.
Source: lavoripubblici.it
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