Nessuna “rivoluzione” , ma piccoli “aggiustamenti” mirati a superare alcuni importati freni all’utilizzo del Superbonus per i grandi condomini.
Con l’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 7 maggio è entrato infatti in vigore quanto previsto dal Decreto Legge n.59 contenente “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.”
Decreto legge sul quale molto si è molto parlato e scritto in fase di discussione parlamentare anche in merito alle proposte di modifica da apportare alla normativa che ha introdotto e regola modalità di applicazione e durata del Superbonus del 110%.
Decreto legge che all’articolo 13, comma 3 b) dispone quanto segue:
“il comma 8 -bis è sostituito dal seguente: «8 -bis . Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) , per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a) , la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c) , per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.”
Testo che come accennato in apertura introduce piccoli “aggiustamenti” mirati a superare alcuni importati freni all’utilizzo del Superbonus soprattutto per i grandi condomini. Grandi condomini che per l’alto numero di pratiche da presentare ( e probabilmente anche piccoli lavori da sanare) difficilmente sarebbero in grado di rispettare le scadenza precedentemente indicate per poter usufruire dell’agevolazione.
Di qui la decisione di spostare per i condomini la scadenza al 31 dicembre 2022 senza più la necessità di arrivare a un SAL di almeno il 60% entro il 30/06/2022 (obbligo rimasto invece per le persone fisiche) e di prorogare di altri 6 mesi la scadenza prevista per gli IACP (case popolari o comunque ad esse assimilabili).
Scadenza che dunque si sposta al 31 dicembre 2031 se alla data del 30/06/2023 è stato raggiunto almeno il 60% dei lavori definiti.
(immagine Altalex)
Source: serramentinews.it
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.