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Superbonus 110% inquilino: consenso del proprietario anche dopo inizio dei lavori – InvestireOggi.it

Superbonus 110% inquilino: consenso del proprietario anche dopo inizio dei lavori

Al fine di godere del superbonus 110%, come per altri bonus fiscali sulla casa (bonus ristrutturazione, econbonus, bonus facciate, ecc.), chi sostiene le spese deve possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

La data di inizio lavori è quella che risulta dai titoli abilitativi, se previsti (CILA, SCIA, ecc.). Laddove, invece non sono previste abilitazioni amministrative (si pensi ai lavori soggetti ad edilizia libera), la data di inizio lavori è quella che si evince dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata dallo stesso beneficiario del bonus.

Superbonus 110% inquilino: requisiti da rispettare

Sulla base di quanto appena detto, dunque, tra i beneficiari del superbonus 110% rientra anche il detentore dell’immobile (oggetto dei lavori) nella qualità di locatario (inquilino) o comodatario. In tal caso, tuttavia, devono sussistere le seguenti condizioni (Circolare n. 24/E del 2020):

  • il locatario o comodatario deve sostenere effettivamente le spese (fatture e bonifici devono essere a lori intestate)
  • il contratto di locazione o comodato deve essere regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente. Ciò serve a dare certezza dell’esistenza del rapporto tributario (l’eventuale registrazione tardiva del contratto di locazione o comodato dopo la data di inizio dei lavori non permette l’accesso al superbonus)
  • il locatario o comodatario deve essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario dell’immobile stesso.

Con riferimento al consenso del proprietario questi deve essere acquisito in forma scritta. Tale acquisizione può avvenire anche dopo l’avvio dei lavori a condizione che sia formalizzato entro la data entro cui è da farsi la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito (vedi anche Superbonus 110 e bonus fiscali casa: entro domani l’opzione di sconto o cessione).

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Argomenti: Detrazione 110, Fisco e tasse

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Source: investireoggi.it

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