Uno dei principali motivi dell’interesse verso la
detrazione fiscale del 110% (superbonus) prevista dal
Decreto Rilancio è certamente rappresentato dalla possibilità
offerta dall’art. 121 del D.L. n.
34/2020.
Superbonus 110%: la cessione del credito
Sto parlando delle due opzioni alternative alla
fruizione diretta della detrazione fiscale:
- lo sconto in fattura, fino a un importo
massimo pari al corrispettivo stesso, operato dalle imprese e
professionisti che si occupano degli interventi, che a loro volta
avranno facoltà successiva di cedere il credito ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari; - la cessione di un credito che gli stessi
contribuenti possono “vendere” ad altri soggetti, anche in questo
caso compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari.
Due opzioni che hanno dato la possibilità a tutti di pensare o
fantasticare interventi che con il loro
portafoglio non avrebbero mai realizzato.
Ho scritto appositamente “fantasticare” perché,
purtroppo, lo stato di salute del patrimonio immobiliare italiano
non consente a tutti l’accesso al bonus 110%.
Condizione necessaria (ma non sufficiente) per realizzare gli
interventi previsti dall’art. 119 del Decreto Rilancio e fruire
della detrazione fiscale, è che gli immobili dove
di vuole intervenire siano conformi dal punto di vista
urbanistico-edilizio.
Alla luce dell’art. 49 del DPR n. 380/2001,
infatti, è possibile accedere a detrazione fiscale solo per
interventi realizzati in presenza di titolo edilizio conforme. Su
immobili “non conformi” non è possibile presentare un titolo
edilizio valido con la conseguenza che è precluso l’accesso a
qualsiasi detrazione fiscale.
Per ovviare a questa problematica, almeno per i condomini e gli
edifici plurifamiliari, l’art. 119, comma 13-ter
del Decreto Rilancio ha dato la possibilità di accertare la
conformità edilizio-urbanistica solo per le
parti comuni degli edifici dove si vuole
intervenire.
È chiaro, dunque, che una qualsiasi attività preliminare (una
due diligence immobiliare) deve verificare
l’immobile sotto il profilo urbanistico, edilizio, paesaggistico,
strutturale, catastale, impiantistico e legale, al fine di non
intraprendere strade senza uscita per i contribuenti, spesso ignari
dello stato di salute del proprio immobile.
La cessione del credito e la responsabilità della
detrazione fiscale
Occorre, infatti, chiarire che anche nel caso il contribuente
opti per lo sconto in fattura o la cessione del credito, non
vengono parimenti cedute le sue responsabilità sugli errati
presupposti di accesso alla detrazione fiscale.
La domanda, spesso arrivata in redazione, è
sempre la stessa: ma se io mi sono affidato ad un tecnico, che ha
verificato la fattibilità, progettato e asseverato gli interventi,
ad un’impresa, che ha realizzato i lavori, e ad un consulente che
ha rilasciato il visto di conformità, quali
responsabilità dovrei avere sulla fruzione della
detrazione fiscale?
La risposta è contenuta negli articoli 119 e 121 del
Decreto Rilancio.
L’art.119, comma 14 prevede, infatti, delle
sanzioni per attestazioni e asseverazioni infedeli e l’obbligo di
polizza assicurativa per i tecnici asseveratori. Dunque, esiste la
possibilità di attestazioni infedeli.
L’art. 121, comma 4 prevede un controllo sui
soggetti che sostengono le spese che accedono alle detrazioni
fiscali. In particolare, è previsto che “i fornitori e i
soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del
credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto
al credito d’imposta ricevuto. L’Agenzia delle entrate nell’ambito
dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri
selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli
uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti
che danno diritto alla detrazione d’imposta“.
Il successivo comma 5 prevede che “Qualora
sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti
che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle
entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla
detrazione non spettante” e il recupero degli importi avviene
per i soggetti che sostengono le spese maggiorato degli interessi e
delle sanzioni.
È chiaro, e lo prevede il comma 6, che il
recupero dell’importo è effettuato nei confronti del soggetto
beneficiario delle detrazioni, ferma restando, in presenza di
concorso nella violazione, anche la
responsabilità in solido del fornitore che ha
applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo
e dei relativi interessi.
Ma attenzione, responsabilità in solido vuol dire che l’Agenzia
delle Entrate potrà rivalersi ad uno qualsiasi dei creditori
(contribuente e fornitori) che a loro volta dovranno attivare tutte
le procedure previste dalla legge per il recupero delle somme.
In sostanza, occhio al professionista e all’impresa a cui si
affida l’incarico. Soprattutto perché con la nascita del superbonus
sono anche nati tanti nuovi soggetti senza passato e spesso senza
neanche futuro.
Source: lavoripubblici.it
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