Con la modifica dell’art. 119, comma 13-ter del Decreto Legge n.
34/2020 una delle più grandi fake news circolate in rete
(e che evidentemente circolano ancora) ha riguardato la possibilità
che una CILAS presentata su un immobile con abusi edili sanasse la
situazione, stile condono ma senza pagamento di alcuna
oblazione.
Superbonus 110%, la CILAS e gli abusi edilizi
Una teoria portata avanti già con la pubblicazione del Decreto
Legge n. 77/2021 che per alcuni si è avvalorata con la Legge di
conversione n. 108/2021. Teoria che continua a mietere vittime,
considerato che ancora in redazione arrivano domande di questa
natura “Ho letto sul XXXX che con la CILAS si ottiene di fatto la
sanatoria dei precedenti abusi che ho realizzato sul mio immobile.
È vero?”.
Rispondiamo subito che non è vero e basterebbe leggersi l’art.
119, comma 13-quater del Decreto Rilancio per comprenderne il
perché. Il comma 13-quater recita:
13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter,
resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità
dell’immobile oggetto di intervento.
Facciamo un piccolo passo indietro. Il comma 13-ter, art. 119
del Decreto Rilancio ha previsto un regime (edilizio e fiscale)
particolare per tutti gli interventi di superbonus (eco, sisma,
trainanti e trainati) che non necessitano di demolizione e
ricostruzione dell’edificio. Questi interventi sono adesso
considerati manutenzione straordinaria e necessitano di una
particolare comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) in cui
non è più necessario dichiarare lo stato legittimo (art. 9-bis,
comma 1-bis, del DPR n. 380/2001) ma unicamente gli estremi del
titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile
oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero l’attestazione che la costruzione è stata
completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La norma
prevede anche un sistema speciale per la decadenza del beneficio
fiscale: il superbonus, infatti, non decade più in presenza di
eventuali abusi edilizi ma sono nei 4 casi previsti dal comma
13-ter:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza dell’attestazione dei dati di legittima
edificazione; - non corrispondenza al vero delle attestazioni previste per il
superbonus.
Ciò significa che, in linea strettamente teorica, è possibile
avviare gli interventi di superbonus anche in presenza di un
immobile che presenta degli abusi.
L’idea che lo Stato non potesse consentire la fruizione di
benefici fiscali su un immobile su quale sono presenti degli abusi
ha portato alcuni “distratti” a ritenere che la CILA potesse sanare
la presenza di eventuali irregolarità. Niente di più falso e lo
dimostra chiaramente il successivo comma 13-quater che mantiene
fermo il potere di vigilanza della pubblica amministrazione che in
qualsiasi momento potrà fare accertamenti (anche su richiesta di
vicini curiosi) sull’immobile e sanzionarne eventuali
irregolarità.
Source: lavoripubblici.it
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.
Antonio Celentano / 19 Settembre, 2021
L’eventuale accertamento di abuso commesso da un singolo condomino può vanificare il bonus per tutto il condominio o ne risponde solo la parte che ha commesso l’abuso .?
/
Luciano Ficarelli / 2 Novembre, 2021
Ne risponde il singolo condòmino.
/