

Con la sentenza n. 18/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rieti ha accolto il ricorso proposto dalla società Ricorrente_2 Impianti S.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Rieti, in merito al diniego di autotutela relativo alla detrazione fiscale del Superbonus 110%.
La vicenda riguarda il rigetto da parte dell’Amministrazione finanziaria di una istanza di autotutela riferita agli interventi edilizi di Ecobonus, mentre per il Sisma Bonus, in una fase precedente, il credito era già stato riconosciuto in autotutela. La società aveva contestato il provvedimento sostenendo di aver raggiunto il requisito minimo del 30% di avanzamento lavori al 30 settembre 2022, necessario per continuare a fruire dell’agevolazione fino a fine 2023.
In udienza, la Corte ha
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