Con la Risposta a interpello n 254 del 15 aprile 2021 le Entrate chiariscono il caso del superbonus 110% con “contraente generale” ossia il caso in cui il contribuente dia in appalto, dalla progettazione alla realizzazione, ad un unico soggetto la pratica del superbonus tramite un contratto di mandato senza rappresentanza.
In particolare, si ritiene che l’Istante possa accedere al Superbonus ed esercitare l’opzione per lo sconto in fattura in relazione ai costi che l’impresa, in qualità di ” contraente generale”, gli fatturerà per la realizzazione di interventi specifici oggetto di agevolazione, inclusi quelli relativi ai servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l’agevolazione (visto di confromità e asseverazione).
Vediamo i dettagli dell’interpello
Il Contribuente istante vuole realizzare interventi su un edificio unifamiliare dotato di impianto autonomo idrico, di scarico, di riscaldamento, di adduzione del gas ed elettrico ed avente accesso autonomo direttamente da strada pubblica.
Tale edificio è costituito da:
- una unità immobiliare con destinazione d’uso residenziale (categoria A/4)
- una unità immobiliare con destinazione magazzino (categoria C/2).
Egli intende realizzare i seguenti interventi che permetteranno il salto di due classi energetiche:
- isolamento termico a cappotto delle superfici disperdenti opache per una superficie maggiore del 25% e precisamente isolamento delle pareti verticali disperdenti e del tetto;
- installazione di impianto fotovoltaico e batteria di accumulo;
- sostituzione degli infissi. A tale proposito, l’Istante dichiara di aver appaltato tutti gli interventi a un unico soggetto che agisce come contraente generale, offrendo in un unico contratto sia il servizio di fornitura e posa in opera degli interventi che quello di progettazione dell’opera.
L’istante ichiara di aver appaltato tutti gli interventi a un unico soggetto che agisce come contraente generale, offrendo in un unico contratto:
- per il servizio di fornitura e posa in opera degli interventi
- per quello di progettazione dell’opera.
L’istante precisa che:
- le opere saranno fatturate dal fornitore unico che agisce come contraente generale al raggiungimento di 3 stati di avanzamento lavori corrispondenti al 30%, 60% e 100% delle lavorazioni;
- la progettazione sarà eseguita e fatturata dal predetto fornitore unico alla consegna ed approvazione dei documenti progettuali;
- i servizi di coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera di cui all’articolo 92 del decreto legislativi 81 del 2008, la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), la direzione dei lavori e la contabilità dell’opera, l’asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e la corrispondente congruità delle spese sostenute di cui all’articolo 119 comma 13 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta di cui al medesimo articolo 119, l’esecuzione del servizio di responsabile dei lavori, saranno eseguiti da professionisti incaricati dall’Istante, secondo le modalità pattuite con ogni singolo professionista.
Si specifica che i professionisti incaricati emetteranno fattura al fornitore unico secondo i tempi definiti nei rispettivi accordi che possono prevedere pagamenti a Stato avanzamento lavori oppure al termine dei lavori.
L’Istante chiarisce di aver dato mandato senza rappresentanza al fornitore unico che agisce come contraente generale il quale per pagare le fatture ai professionisti con addebito del relativo importo a suo carico il quale, a sua volta, in virtù del predetto mandato potrà pagare ai soggetti coinvolti le fatture relative ai servizi professionali e, successivamente, potrà fatturare all’Istante il medesimo importo, senza alcun ricarico, applicando lo sconto in fattura ed indicando esplicitamente in fattura la dicitura “ compenso per servizi professionali svolti dal professionista” in maniera ben distinta dall’importo fatturato per i lavori.
Tutto ciò premesso chiede se possa ricevere da un unico contraente generale:
- sia i servizi di progettazione e realizzazione delle opere con successivo accesso all’opzione dello sconto in fattura,
- sia gli ulteriori servizi connessi alla realizzazione dei prospettati lavori senza pagamento di sovrapprezzo, accedendo per questi ultimi allo sconto in fattura, in quanto costi detraibili ai fini del Superbonus.
L’agenzia ritiene che l’Istante possa accedere al Superbonus ed esercitare l’opzione per lo sconto in fattura:
- in relazione ai costi che l’impresa, in qualità di ” contraente generale”, gli fatturerà per la realizzazione di interventi specifici oggetto di agevolazione, inclusi quelli relativi ai servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l’agevolazione (visto di conformità e asseverazioni).
- in particolare, essendo necessario, ai fini del Superbonus e dell’esercizio dell’opzione, che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione, nella fattura emessa dal ” contraente generale” per riaddebitare all’Istante le spese relative ai servizi professionali, o in altra idonea documentazione, deve essere descritto in maniera puntuale il servizio ed indicato il soggetto che lo ha reso.
Resta fermo che il riconoscimento dello sconto in fattura da parte del fornitore unico anche per servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l’agevolazione è consentito, a condizione che gli effetti complessivi siano i medesimi di quelli configurabili nell’ipotesi in cui i professionisti che rendono i servizi in questione avessero effettuato direttamente lo sconto in fattura al committente, beneficiario dell’agevolazione.
L’agenzia sottolinea invece che la Circolare n. 30/E del 2020 ha confermato che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese NON rientrano i compensi specificatamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus.
Tale chiarimento secondo l’agenzia risulta estendibile anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al contraente generale per l’attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, trattandosi, anche un questo caso, di costi non “direttamente” imputabili alla realizzazione dell’intervento.
Pertanto tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione.
Source: fiscoetasse.com
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