Il Superbonus ha contribuito notevolmente al Pil italiano, rivelandosi strumento azzeccato per dare slancio al settore edilizio e portare frutti positivi al sistema economico. Sono in molti a sostenerlo, e tra loro le associazioni di categoria. Ultimamente sono state introdotte però delle novità che vanno considerate. In primo luogo con l’approvazione del decreto Ucraina da parte di Palazzo Madama, si è sancito l’obbligo dell’attestazione Soa (Società organismi di attestazione) anche per lo svolgimento dei lavori privati legati alla concessione di ecobonus di importo superiore ai 516mila euro. Le imprese dovranno adeguarsi entro il primo semestre del 2023 firmando un contratto con una Soa. Nulla cambia invece quando i lavori sono al di sotto dei 516 mila euro che potranno essere eseguiti anche da imprese senza certificato Soa.
Da considerare inoltre la nuova disposizione, introdotta con un emendamento, che subordina la concessione dei benefici del Superbonus all’appalto dei lavori a imprese edili che abbiano sottoscritto il Ccnl edilizia quando si tratti di interventi superiori ai 70mila euro.
Le scadenze
Particolarmente importante il discorso che riguarda le scadenze. Va detto prima di tutto che è stato prorogato il termine per l’effettuazione del 30 per cento dei lavori (come previsto dalla norma) per le case indipendenti e le villette a schiera. La prevista scadenza al 30 giugno 2022 è stata infatti prorogata al 30 settembre 2022. Questo significa che ci sono 3 mesi in più per saldare almeno il 30% delle opere previste. Da tener presente che la percentuale si riferisce al costo complessivo dell’intervento. Quindi basterà aver pagato il 30 per cento dell’importo totale dei lavori e non il 30% per ogni singola opera (Impianti, cappotto termico, infissi e così via). Dovrebbero rientrare nel computo anche i lavori non agevolati.
Superbonus (Ansa)
Scadenza per impianto fotovoltaico
La scadenza delle detrazioni per l’installazione di un sistema fotovoltaico è stato riallineata a quella degli altri lavori oggetto del superbonus 110%.
Chiusura dei lavori
Occhio alla chiusura dei lavori. Questi vanno terminati e pagati entro il 31 di dicembre. Le somme eventualmente saldate dopo non potranno beneficiare del superbonus al 110%. Potranno beneficiare comunque dei bonus ordinari.
Sconto in fattura e cessione del credito
Per quanto concerne lo sconto in fattura e la cessione del credito per il superbonus 110, va considerato che la legge di bilancio 2022 ha prorogato la possibilità al 31 dicembre 2025. Per gli altri bonus casa la prororoga è invece da intendersi fino al 31 dicembre 2024.
Cna: Superbonus ok, modifiche non tanto
In merito ai bonus edilizi interviene la Cna, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa, denunciando – sul Corriere – certi luoghi comuni che circolano, come il fatto che essi contribuirebbero a creare spirali inflazionistiche e rendere difficile il reperimento di materiali. La verità – sostiene la confederazione degli artigiani – è che l’anno scorso questi hanno inciso per oltre un terzo sulla crescita del prodotto interno lordo. Inoltre non sarebbe vero che influirebbero in maniera determinante sugli incrementi dei prezzi dei materiali: “a leggere attentamente i dati di Istat ed Eurostat i bonus edilizi avrebbero scarso impatto sul problema degli incrementi dei prezzi di materie prime e semilavorati”. Per questo la Cna si schiera a difesa dei bonus e critica, insieme a Confartigianato e Casartigiani, le modifiche limitative introdotte che – si legge – bloccherebbero i lavori “tagliando fuori centinaia di piccole e medie aziende artigiane”.
Cessione dei crediti
La Cna esplicita poi sul Sole 24 Ore la propria posizione sulla cessione dei crediti d’imposta legati ai bonus edilizi. “Il Decreto Aiuti – si legge anche sul sito della Confederazione – introduce la possibilità per gli intermediari finanziari di cedere i crediti acquisiti ai propri correntisti professionali privati, senza dover attendere le due cessioni possibili nell’ambito degli stessi intermediari finanziari. Innovazione che, tuttavia, vedrà sempre la sua efficacia solamente con riferimento alle prime cessioni effettuate a decorrere dal 1° maggio 2022. Tale innovazione tuttavia resta perfettamente compatibile con la possibilità prevista dall’art. 28 comma 2 del DL 4/2022 (mai abrogato) di cedere i crediti acquistati entro il 16 febbraio 2022 a qualsiasi soggetto, quindi anche diverso dal correntista professionale”. La ripresa degli acquisti dei crediti da parte degli intermediari è una questione fondamentale perché consentirà “la salvezza di moltissime imprese che hanno riconosciuto sconti senza poi avere la possibilità di rientrare in possesso dei propri soldi attraverso la cessione”.
Source: notizie.tiscali.it
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