Uno degli aspetti più importanti che ha reso il
superbonus 110% tanto richiesto dai contribuenti è
la possibilità di scegliere, al posto della detrazione diretta in
dichiarazione dei redditi, per lo sconto in fattura o la cessione
del credito.
Indice degli argomenti
Superbonus 110%: le opzioni alternative
L’art. 121 del Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio) ha
espressamente previsto per gli anni di vigenza delle detrazioni
fiscali del 110% (ma anche per molte altre) che il contribuente
possa optare per due modalità alternative alla fruizione diretta
del beneficio fiscale:
- lo sconto in fattura operato dai fornitori
(imprese e professionisti) che potranno a loro volta cedere il
credito ad altri soggetti; - la cessione del credito ad altri
soggetti.
Due modalità che hanno aperto gli interventi previsti dal
Decreto Rilancio ad una serie di contribuenti che non avrebbero mai
potuto permettersi di riqualificare i loro immobili. Ma per poter
scegliere una delle due opzioni alternative, oltre ai normali
requisiti e adempimenti previsti dalla norma, il contribuente deve
anche produrre, come ultima documentazione, il visto di
conformità.
Il visto di conformità
Il visto di conformità è quel documento a valle di tutto il
processo che verifica e attesta la sussistenza di tutti i
presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Visto di conformità che può essere rilasciato solo dai soggetti
indicati nell’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del d.P.R. 22
luglio 1998, n. 322:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili e dei consulenti del lavoro; - gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di
periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso
di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o
equipollenti o diploma di ragioneria; - i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all’articolo 32 dello stesso D.Lgs. n.
241/1997.
La check list dei commercialisti
Considerata l’importanza del visto di conformità e la
responsabilità dei soggetti incaricati a rilasciarlo (determinante
per i contribuenti), il Consiglio Nazionale e la
Fondazione dei Commercialisti hanno pubblicato un
utilissimo documento (arrivato alla sua seconda edizione) che
contiene un quadro d’insieme dei controlli che devono essere
effettuati ai fini dell’apposizione del visto sulla comunicazione
da inoltrare all’Agenzia delle Entrate per attestare la sussistenza
dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, nei
casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo
sconto in fattura.
Il documento fornisce delle vere e proprie check list
dei documenti da verificare per il rilascio del visto di
conformità in caso di interventi che accedono all’ecobonus
110% e al sismabonus 110%.
I documenti da verificare
In particolare, ecco di seguito le principali verifiche
documentali da effettuare in base alla tipologia di
beneficiario e di intervento eseguito:
- Documentazione attestante la proprietà o disponibilità
dell’immobile - Certificato catastale dell’immobile oggetto di intervento o
domanda di accatastamento - Abilitazioni amministrative richieste dalla vigente
legislazione edilizia - Comunicazioni, relazioni tecniche e asseverazioni preventive
all’avvio dei lavori - Attestato di prestazione energetica (APE) ante
intervento93 - Atto di cessione dell’immobile
- Fatture e altri documenti di spesa
- Bonifici bancari o postali
- Dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite
massimo di spesa ammissibile - Dichiarazione sostitutiva attestante la presenza o meno di
altri contributi riferiti agli stessi lavori o che le spese
agevolate sono state calcolate al netto di tali eventuali altri
contributi - Dichiarazione sostitutiva attestante che l’immobile oggetto di
intervento non è utilizzato nell’ambito di attività d’impresa o
professionale - Dichiarazione sostitutiva attestante la presenza di reddito
imponibile - Dichiarazione sostitutiva attestante che gli interventi
consistano/non consistano nella mera prosecuzione di interventi
iniziati in anni precedenti - Dichiarazione sostitutiva attestante che non si è beneficiato
del Superbonus per gli interventi di efficienza energetica su un
numero superiore a due unità immobiliari - Documentazione specifica su parti comuni
- Per gli interventi di efficienza energetica, ricevuta di
trasmissione all’Enea della scheda descrittiva (Modelli C e D –
Decreto “Requisiti – Ecobonus”) - Attestato di prestazione energetica (APE) post intervento
- Asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della
congruità delle spese sostenute con ricevuta di trasmissione
all’Enea (Ecobonus) - Asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della
congruità delle spese sostenute con ricevuta di presentazione allo
sportello unico (Sismabonus) - Polizza RC del tecnico sottoscrittore
- Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte
del cessionario/fornitore
In allegato il documento
completo.
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.