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Superbonus 110%: le nuove check list per il visto di conformità Ecobonus e Sismabonus – Lavori Pubblici

Uno degli aspetti più importanti che ha reso il
superbonus 110% tanto richiesto dai contribuenti è
la possibilità di scegliere, al posto della detrazione diretta in
dichiarazione dei redditi, per lo sconto in fattura o la cessione
del credito.

Indice degli argomenti

Superbonus 110%: le opzioni alternative

L’art. 121 del Decreto Legge n.
34/2020
(Decreto Rilancio) ha
espressamente previsto per gli anni di vigenza delle detrazioni
fiscali del 110% (ma anche per molte altre) che il contribuente
possa optare per due modalità alternative alla fruizione diretta
del beneficio fiscale:

  • lo sconto in fattura operato dai fornitori
    (imprese e professionisti) che potranno a loro volta cedere il
    credito ad altri soggetti;
  • la cessione del credito ad altri
    soggetti.

Due modalità che hanno aperto gli interventi previsti dal
Decreto Rilancio ad una serie di contribuenti che non avrebbero mai
potuto permettersi di riqualificare i loro immobili. Ma per poter
scegliere una delle due opzioni alternative, oltre ai normali
requisiti e adempimenti previsti dalla norma, il contribuente deve
anche produrre, come ultima documentazione, il visto di
conformità
.

Speciale Superbonus

Il visto di conformità

Il visto di conformità è quel documento a valle di tutto il
processo che verifica e attesta la sussistenza di tutti i
presupposti
che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Visto di conformità che può essere rilasciato solo dai soggetti
indicati nell’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del d.P.R. 22
luglio 1998, n. 322:

  • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli
    esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
  • gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di
    periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria,
    artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso
    di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o
    equipollenti o diploma di ragioneria;
  • i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti
    dai soggetti di cui all’articolo 32 dello stesso D.Lgs. n.
    241/1997.

La check list dei commercialisti

Considerata l’importanza del visto di conformità e la
responsabilità dei soggetti incaricati a rilasciarlo (determinante
per i contribuenti), il Consiglio Nazionale e la
Fondazione dei Commercialisti hanno pubblicato un
utilissimo documento (arrivato alla sua seconda edizione) che
contiene un quadro d’insieme dei controlli che devono essere
effettuati ai fini dell’apposizione del visto sulla comunicazione
da inoltrare all’Agenzia delle Entrate per attestare la sussistenza
dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, nei
casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo
sconto in fattura.

Il documento fornisce delle vere e proprie check list
dei documenti da verificare
per il rilascio del visto di
conformità in caso di interventi che accedono all’ecobonus
110%
e al sismabonus 110%.

I documenti da verificare

In particolare, ecco di seguito le principali verifiche
documentali
da effettuare in base alla tipologia di
beneficiario e di intervento eseguito:

  • Documentazione attestante la proprietà o disponibilità
    dell’immobile
  • Certificato catastale dell’immobile oggetto di intervento o
    domanda di accatastamento
  • Abilitazioni amministrative richieste dalla vigente
    legislazione edilizia
  • Comunicazioni, relazioni tecniche e asseverazioni preventive
    all’avvio dei lavori
  • Attestato di prestazione energetica (APE) ante
    intervento93
  • Atto di cessione dell’immobile
  • Fatture e altri documenti di spesa
  • Bonifici bancari o postali
  • Dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite
    massimo di spesa ammissibile
  • Dichiarazione sostitutiva attestante la presenza o meno di
    altri contributi riferiti agli stessi lavori o che le spese
    agevolate sono state calcolate al netto di tali eventuali altri
    contributi
  • Dichiarazione sostitutiva attestante che l’immobile oggetto di
    intervento non è utilizzato nell’ambito di attività d’impresa o
    professionale
  • Dichiarazione sostitutiva attestante la presenza di reddito
    imponibile
  • Dichiarazione sostitutiva attestante che gli interventi
    consistano/non consistano nella mera prosecuzione di interventi
    iniziati in anni precedenti
  • Dichiarazione sostitutiva attestante che non si è beneficiato
    del Superbonus per gli interventi di efficienza energetica su un
    numero superiore a due unità immobiliari
  • Documentazione specifica su parti comuni
  • Per gli interventi di efficienza energetica, ricevuta di
    trasmissione all’Enea della scheda descrittiva (Modelli C e D –
    Decreto “Requisiti – Ecobonus”)
  • Attestato di prestazione energetica (APE) post intervento
  • Asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della
    congruità delle spese sostenute con ricevuta di trasmissione
    all’Enea (Ecobonus)
  • Asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della
    congruità delle spese sostenute con ricevuta di presentazione allo
    sportello unico (Sismabonus)
  • Polizza RC del tecnico sottoscrittore
  • Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte
    del cessionario/fornitore

In allegato il documento
completo
.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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