Quali sono i requisiti che esonerano i bonus edilizi minori che
utilizzano le opzioni alternative dal produrre il visto di
conformità e l’asseverazione di congruità delle spese sostenute? In
che modo si calcola il 30% dell’intervento complessivo per la
proroga a fine 2022 degli interventi di superbonus sulle
unifamiliari? Come funziona il limite di spesa previsto per
l’intervento trainato di abbattimento delle barriere
architettoniche? La modifica apportata dalla Legge di Bilancio
2022 che estende l’utilizzo dei prezzari DEI per l’asseverazione
sulla congruità dei costi di tutti i bonus edilizi ha
carattere interpretativo e, quindi, retroattivo?
Superbonus 110%: le nuove FAQ del Fisco
A queste e a tante altre domande ha risposto l’Agenzia delle
Entrate nell’aggiornamento del 28 gennaio 2022 delle sue FAQ sulle
detrazioni fiscali che riportiamo di seguito integralmente.
Visto di conformità e asseverazione di congruità: gli
esoneri
Un contribuente sostiene il 1° dicembre 2021 spese per
interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo
non superiore a 10.000 euro per i quali intende esercitare
l’opzione per la cessione del credito. Qualora il 3 gennaio 2022
non abbia ancora trasmesso la relativa comunicazione di cessione
all’Agenzia delle entrate è tenuto a richiedere il rilascio del
visto di conformità e dell’asseverazione/attestazione della
congruità delle spese?
L’articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge 11 novembre
2021, n. 157, ha introdotto l’obbligo del rilascio del visto di
conformità e dell’attestazione della congruità delle spese in caso
di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione
del credito anche per i Bonus diversi
dal Superbonus. Con circolare del 29 novembre 2021,
n. 16/E, è stato chiarito che tale obbligo “si applica, in via
di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica
all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre
2021”.
L’articolo 1, comma 29, lett. b), della legge 30 dicembre 2021,
n. 234 (legge di bilancio 2022), ha inserito – a decorrere dal 1°
gennaio 2022 – nell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, il comma 1-ter, il quale, alla lettera b),
stabilisce che l’obbligo del visto di conformità e
dell’attestazione della congruità delle spese previsto per la
cessione del credito o lo sconto in fattura non si applica per
i Bonus diversi
dal Superbonus «alle opere già classificate
come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli
interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro,
eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni
dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui
all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n.
160».
L’articolo 1, comma 41, della legge di bilancio 2022, inoltre,
ha abrogato il d.l. n. 157 del 2021, precisando che restano validi
gli atti e i provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo
decreto-legge.
Considerato che tale disposizione normativa entra in vigore il
1° gennaio 2022 si ritiene che la stessa trovi applicazione con
riferimento alle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura
o per la cessione del credito trasmesse all’Agenzia delle entrate a
decorrere da tale data.
Ne deriva che per la spesa sostenuta, anche mediante lo sconto
in fattura, il 1° dicembre 2021 per i sopra citati interventi
agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non
superiore a 10.000 euro (come detto, fatta eccezione per gli
interventi ammessi al Bonus
facciate), non ricorre l’obbligo del visto di
conformità e dell’attestazione della congruità delle spese se la
comunicazione di cessione è trasmessa all’Agenzia delle entrate a
decorrere dal 1° gennaio 2022.
Superbonus 110% e proroga per le unifamiliari
Si chiede conferma che per il calcolo del 30% dei lavori
complessivi, soglia che permette alla persona fisica di sostenere
spese detraibili al 110% nelle unità unifamiliari ai sensi
dell’articolo 119 D.L. n. 34/2020, tale percentuale vada
“commisurata all’intervento complessivamente considerato” (risposta
ad interpello n. 791/2021) comprendendo, quindi, non solo tutti gli
interventi programmati al 110%, ma anche quelli a diverse
percentuali di detrazione (es. spese di ristrutturazione detraibili
al 50%). Vanno comprese anche le spese per interventi non
agevolati?
La risposta ad interpello n. 791/2021 citata nel quesito si
riferisce all’ applicazione del comma 8-bis dell’articolo 119 del
decreto rilancio, nella formulazione vigente al 31 dicembre 2021,
riferito all’ampliamento temporale dell’agevolazione in taluni casi
specifici. In particolare, la disposizione pro tempre vigente
stabiliva che le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di
attività d’impresa o di arti e professioni, potevano fruire
del Superbonus con riferimento agli interventi
su edifici composti da due a quattro unità immobiliari
distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in
comproprietà da più persone fisiche anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2022. Ciò a condizione, tuttavia, che al 30
giugno di tale anno fossero stati effettuati almeno il 60 per cento
dell’intervento complessivo. In tale contesto è stato, pertanto,
precisato che, stante la formulazione della norma, la predetta
percentuale andava commisurata all’intervento complessivamente
considerato e non solo ai lavori ammessi al Superbonus. Tale
criterio si ritiene valido anche con riferimento alle nuove
disposizioni contenute nel citato comma 8-bis dell’articolo 119 del
decreto Rilancio, come sostituito dalla legge di bilancio 2021.
Il limite di spesa per le barriere architettoniche
Il limite di spesa per il super ecobonus del 110% applicabile
agli interventi indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera e),
del Tuir, cioè quelli «finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche» è di 96.000 euro? In caso affermativo, si tratta
di un nuovo plafond di spesa rispetto a quello per il bonus casa
dell’articolo 16-bis del Tuir?
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, tra
gli interventi “trainati” dagli interventi di efficienza energetica
di cui al comma 1 rientrano anche quelli finalizzati «alla
eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto
ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che,
attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di
tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna
ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in
situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104», indicati nell’articolo 16-bis,
comma 1, lettera e), del TUIR. Successivamente, il decreto legge n.
77 del 2021 ha inserito una analoga disposizione anche nel comma 4
del medesimo articolo 119 stabilendo che i predetti interventi sono
ammessi al Superbonus anche nell’ipotesi in cui siano effettuati
congiuntamente agli interventi antisismici di cui al medesimo comma
4. La disposizione si applica alle spese sostenute a partire dal 1°
giugno 2021, data di entrata in vigore del citato decreto legge n.
77 del 2021.
Con riferimento al limite massimo di spesa ammesso al
Superbonus, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del
citato decreto legge n. 63 del 2013, per gli interventi di cui
all’articolo 16-bis del TUIR è previsto che la detrazione si
applichi nel limite di spesa di 96.000 euro riferito all’unità
abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se
accatastate separatamente. Nel caso di interventi sulle parti
comuni dell’edificio, le relative spese, essendo oggetto di
un’autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate, dal
condomino o dall’unico proprietario dell’intero edificio (fino a
4), in modo autonomo ai fini dell’individuazione del limite di
spesa ammesso alla detrazione. Pertanto, nel caso in cui vengano
effettuati sia interventi sulle parti comuni dell’edificio che
sulla singola unità immobiliare all’interno di tale edificio, il
Superbonus spetta nei limiti di spesa sopra riportati, applicabili
disgiuntamente per ciascun intervento. In sostanza, qualora sia
installato nel condominio un ascensore e un condòmino effettui
interventi di eliminazione delle barriere architettoniche nel suo
appartamento, potrà fruire del Superbonus per l’intervento sulla
propria abitazione nel limite di spesa di 96.000 euro e per
l’intervento sulle parti comuni del condominio per la quota a lui
imputata nell’ulteriore limite di 96.000 euro. Nel caso di
titolarità di più appartamenti, il limite massimo di spesa relativo
ai lavori sulle parti comuni va considerato autonomamente per
ciascuna abitazione e, in caso di più contitolari dell’unità
abitativa, deve essere suddiviso tra gli stessi. Nel predetto
limite occorre tener conto anche delle eventuali ulteriori spese
sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ivi
inclusi gli interventi antisismici, di cui all’articolo 16 del
decreto legge n. 63 del 2013, realizzati sul medesimo immobile
anche in anni precedenti. In tal caso, si ha diritto
all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito
della relativa detrazione nell’anno di sostenimento non ha superato
il predetto limite complessivo. Tale vincolo non opera in caso di
interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando
che, per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno sullo
stesso immobile, deve essere comunque rispettato il limite annuale
di spesa ammissibile. L’intervento per essere considerato
autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni
precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche
autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla
normativa edilizia vigente (cfr., da ultimo, circolare n. 7/E del
2021). In applicazione dei criteri sopra illustrati, qualora
l’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche sia
“trainato”:
- da un intervento “trainante” finalizzato all’efficientamento
energetico, sono ammesse al Superbonus le spese nel limite di
96.000 euro come sopra precisato. Il predetto limite di spesa si
somma a quello previsto per ciascuno degli interventi “trainanti”
di cui al comma 1 dell’articolo 119; - da un intervento “trainante” antisismico, il limite di 96.000
euro va complessivamente considerato tenendo conto anche delle
spese sostenute per tale intervento antisismico.
Anche per tali interventi, in alternativa alla fruizione diretta
del Superbonus, può essere esercitata l’opzione di cui all’articolo
121 del decreto Rilancio per un contributo sotto forma di sconto
sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori (cosiddetto
sconto in fattura), o per la cessione del credito corrispondente
alla predetta detrazione.
L’obbligo di visto di conformità e la precompilata
Se un contribuente detrae il super bonus del 110% nel 730
precompilato e modifica i dati in esso contenuti relativi al super
bonus o ad altri quadri, può inviare direttamente il 730 o deve
avvalersi di un Caf o a un professionista abilitato, ai fini
dell’apposizione del consueto visto di conformità, assorbente di
quello specifico per i documenti del super bonus?
L’obbligo del visto di conformità per fruire della detrazione
d’imposta relativa alle spese per interventi rientranti
nel Superbonus è escluso nell’ipotesi in cui la
dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente,
attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta
dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero
tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale
(modello 730). Pertanto, nel caso in cui il contribuente modifichi
i dati relativi alle spese ammesse al Superbonus proposti nella
dichiarazione dei redditi precompilata e presenti direttamente la
dichiarazione non dovrà richiedere il visto di conformità.
La detrazione delle spese per il visto di conformità
Considerando che il visto di conformità sull’intero modello
Redditi assorbe quello specifico per il super bonus del 110% è
detraibile al 110% anche il relativo onorario professionale,
indipendentemente dall’importo del credito generato dal super bonus
rispetto agli altri?
L’articolo 1, comma 28, lett. h), della legge 30 dicembre 2021,
n. 234 (legge di bilancio 2022), ha modificato il comma 11
dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
(convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77),
introducendo l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui
il contribuente, con riferimento alle spese per interventi
rientranti nel Superbonus, fruisca di tale detrazione
nella dichiarazione dei redditi, salva l’ipotesi in cui la
dichiarazione sia presentata «direttamente dal contribuente
all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta
che presta l’assistenza fiscale».
Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto
di conformità sull’intera dichiarazione nei casi normativamente
previsti: si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui la dichiarazione
modello 730 sia presentata a un Centro di assistenza fiscale (CAF)
o a un professionista abilitato oppure all’ipotesi prevista
dall’articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
secondo cui i contribuenti che, ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzino in
compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle
relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte
sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle
attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui,
hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità
relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il
credito.
In tali casi, infatti, il visto sull’intera dichiarazione
assorbe il sopra descritto obbligo previsto dall’articolo 1, comma
28, lett. h), della legge di bilancio 2022.
Considerato che, ai sensi dell’articolo 119, comma 15, del d.l.
n. 34 del 2020 «Rientrano tra le spese detraibili per gli
interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il
rilascio […] del visto di conformità di cui al comma 11», si
ritiene che siano detraibili le spese sostenute per l’apposizione
di tale visto anche nel caso in cui il contribuente fruisca
del Superbonus direttamente nella propria
dichiarazione dei redditi. Pertanto, qualora l’apposizione del
visto di conformità sia assorbita da quella relativa al visto
sull’intera dichiarazione, ai fini della fruizione della
detrazione, è necessario che le spese concernenti l’apposizione del
visto relativo al Superbonus siano separatamente
evidenziate nel documento giustificativo, poiché solo queste ultime
spese sono detraibili.
Utilizzo prezzario DEI retroattivo
La norma della legge di bilancio che prevede la possibilità di
effettuare l’asseverazione sulla congruità dei costi anche sulla
base del prezzario DEI, ai fini di tutti i bonus edilizi, ha
carattere interpretativo?
L’articolo 1, comma 29, lett. b), della legge 30 dicembre 2021, n.
234 (legge di bilancio 2022), ha riprodotto le modifiche
all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
disposte del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, abrogato
dall’articolo 1, comma 41, della citata legge di bilancio 2022,
introducendo il comma 1-ter), che:
- alla lettera a) prevede l’obbligo del visto di conformità anche
in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura
relativa alle detrazioni fiscali per interventi, diversi
dal Superbonus 110%, di recupero del patrimonio
edilizio e di efficienza energetica, di adozione di misure
antisismiche (cd. sismabonus), di recupero o restauro
della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate), di
installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la
ricarica dei veicoli elettrici (di cui al comma 2 dell’articolo
121); - alla lett. b) prevede che i tecnici abilitati devono asseverare
la congruità dei prezzi, secondo le disposizioni del comma
13-bis dell’articolo 119 del d.l. n. 34 del
2020.
Tale comma 13-bis, come modificato dall’articolo 1
della legge di bilancio 2022, comma 28, lett. i), che ha riprodotto
la modifica introdotta dall’abrogato d.l. n. 157 del 2021, prevede
che per l’asseverazione della congruità dei prezzi, richiesta per
fruire del Superbonus, occorre fare riferimento –
oltre ai prezzari individuati dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 6 agosto del 2020 (di cui al comma 13 lett.
a) – anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di
beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da
adottare entro il 9 febbraio 2022.
La lettera l) del medesimo comma 28 ha, inoltre, integrato il
citato comma 13-bis stabilendo che i prezzari
individuati con il decreto MISE del 6 agosto del 2020, per gli
interventi di efficientamento energetico (anche ammessi al
Superbonus), «devono intendersi applicabili» anche:
- per gli interventi antisismici e di riduzione del rischio
sismico di cui ai commi da 1-bis a
1-septies dell’articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013
(cd. Sismabonus e Super sismabonus); - per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della
facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B di
cui ai commi 219-223 della legge di bilancio 2020
(cd. bonus facciate); - per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di
riqualificazione energetica degli edifici di cui all’articolo
16-bis, comma 1, del TUIR.
Considerata la formulazione del periodo introdotto dalla lettera
l) del comma 28, si ritiene che la disposizione abbia valenza
interpretativa (quindi retroattiva), in quanto chiarisce che ai
fini dell’attestazione della congruità delle spese, per tutti gli
interventi ammessi alle agevolazioni, in attesa della emanazione
dei decreti attuativi previsti dal comma 13-bis dell’articolo 119,
è possibile utilizzare non solo i prezzari predisposti dalle
regioni e dalle province autonome, i listini ufficiali o delle
locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo
di effettuazione degli interventi, ma anche i prezzari individuati
nel citato decreto MISE del 6 agosto 2020.
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