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Superbonus 110%: le scadenze, i requisiti e la nuova modulistica – Lavori Pubblici

Chi volesse oggi valutare l’utilizzo delle detrazioni
fiscali del 110%
(superbonus) messe a
punto dal Decreto Rilancio, si troverebbe di
fronte una situazione profondamente cambiata rispetto a maggio 2020
(mese di pubblicazione del Decreto Legge n. 34/2020).

Superbonus 110%: le modifiche normative

Il Decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34
(Decreto Rilancio), convertito
dalla Legge 17 luglio
2020, n. 77
, è stato modificato 4 volte dalla sua
entrata in vigore:

Modifiche che hanno rifatto il look al superbonus sotto tutti i
punti di vista: scadenze, requisiti, modalità di fruizione,
adempimenti e soprattutto la nuova modulistica
CILA-Superbonus 110%
necessaria per accedere alla detrazioni
fiscali.

Superbonus 110%: le nuove scadenze

Partiamo dall’aspetto che ha tenuto banco fino ad almeno la metà
di luglio: le scadenze. Inizialmente il superbonus era stato
previsto per le spese di riqualificazione energetica e riduzione
del rischio sismico, sostenute tra l’1 luglio 2020 e il 31 dicembre
2021, da ripartirsi in 5 quote annuali di pari importo.

Con la pubblicazione (e conferma dell’Europa) delle modifiche
apportate dalla Legge di Bilancio 2021 e dal D.L. n. 59/2021, il
quadro delle scadenze è cambiato con una estensione del beneficio
fiscale oltre il 2021. Oltre ad un cambio dell’orizzonte temporale,
si è anche previsto che le spese sostenute nel 2022 andassero
sempre in detrazione al 110% ma con una ripartizione a 4 anni e non
5.

Quindi, mentre le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 vanno
ripartite in 5 quote annuali di pari importo, per quelle del 2022
la ripartizione è a 4 anni, con un conseguente aumento della
capienza fiscale necessaria, a meno che di non scegliere una delle
due opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del
credito).

Combinando le previsioni contenute nel Decreto Rilancio, nella
Legge di Bilancio 2021 e nel D.L. n. 59/2021, l’orizzonte temporale
di riferimento diventa il seguente:

Tipologia

Termine per il 60% dei lavori

Scadenza finale

Tutti i beneficiari
(compresi gli edifici unifamiliari)

30/06/2022

Persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità

30/06/2022

31/12/2022

Condomini

31/12/2022

IACP

30/06/2023

31/12/2023

Superbonus 110%: i requisiti

Poche ma importanti modifiche sul fronte requisiti. Restano
fermi i requisiti previsti dal Decreto Rilancio che possono essere
così riassunti:

  • nel caso di isolamento termico delle superfici opache
    verticali, orizzontali o inclinate (c.d. cappotto termico), è
    necessario l’utilizzo di materiali isolanti che rispettino i
    criteri ambientali minimi di cui al decreto
    del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
    11 ottobre 2017
    ;
  • per tutti gli interventi di miglioramento energetico:
    • il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al
      comma 3-ter dell’articolo 14 del D.L. n. 63/2013:
      • per gli interventi con data di inizio lavori antecedente il 6
        ottobre 2020, devono essere rispettati i requisiti di cui al D.M.
        19.02.2007 e successive modificazioni;
      • per gli interventi con data di inizio lavori successiva al 6
        ottobre 2020, devono essere rispettati i requisiti di cui al
        Decreto 6 agosto 2020 “Requisiti tecnici per l’accesso alle
        detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici
        – cd. Ecobonus”;
    • garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o,
      se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più
      alta;
    • redigere l’attestato di prestazione energetica (APE), prima e
      dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma
      della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento
      energetico.
  • per gli interventi di miglioramento sismico è stato eliminato
    il sistema premiante nel caso di passaggio ad una o più classi di
    rischio sismico inferiori ma permane l’obbligo di effettuare
    l’intervento su un edificio ubicato in una zona a rischio sismico
    1, 2 o 3 (escluse le zone 4).

La vera novità riguarda l’aspetto edilizio e fiscale legato alla
detrazione. Con la pubblicazione ed entrata in vigore del Decreto-Legge 31 maggio 2021,
n. 77
non è più richiesta l’attestazione dello stato
legittimo
degli immobili soggetti ad interventi di
superbonus che non prevedono demolizione e ricostruzione
dell’edificio. Per questi è sufficiente che l’edificio sia stato
legittimamente edificato e a nulla conta la presenza di eventuali
abusi edilizi che non vanno ad incidere sul diritto di fruizione
del bonus 110%. Viene, infatti, previsto che non valgono le cause
di decadenza previste dall’art. 49 del DPR n. 380/2001. Il
superbonus 110% potrà decadere solo in caso di:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione di legittima edificazione;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni richieste per la
    fruizione del bonus 110% (art. 119, comma 14 del Decreto
    Rilancio).

Superbonus 110%: la nuova modulistica

La vera novità che si intreccia alle modifiche apportate dal
D.L. n. 77/2021 è rappresentata dalla nuova modulistica
CILA-Superbonus 110%
(CILAS) che in buona sostanza non mette in
condizione lo sportello unico edilizia di effettuare una verifica
documentale relativa alla conformità urbanistica-edilizia
dell’immobile. La nuova CILAS “semplificata” non contiene elaborati
grafici ma solo una “mera” descrizione dell’intervento. In questo
modo, i SUE potranno solo verificare la correttezza dei dati
inseriti e predisporre (eventualmente) dei sopralluoghi.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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