Introdotto dall’art. 1, comma 3, lettera b del D.L. n. 59/2021
(Decreto Foldone), convertito, con modifiche, dalla Legge n.
101/2021, ed ora sostituito dall’art. 1, comma 28, lettera e) della
Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), il nuovo comma 8-bis,
art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha individuato
alcune eccezioni temporali alla scadenza prevista per gli
interventi che accedono alle detrazioni fiscali del 110%
(superbonus).
Superbonus 110%: il nuovo comma 8-bis, art. 119 del Decreto
Rilancio
Entrando nel dettaglio, ecco di seguito il testo completo del
comma 8-bis:
Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone
fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al
comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone
fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso
condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su
edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo
3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la
detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre
2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il
31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno
2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025. Per
gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone
fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per
cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre
2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati
effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento
complessivo. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al
comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone
fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso
edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i
quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori
per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2023.
Il comma in questione prevede delle eccezioni alla regola
generale che fissa la scadenza per gli interventi di superbonus al
30 giugno 2022. Eccezioni valide per i seguenti soggetti
beneficiari previsti all’art. 119, comma 9 del Decreto
Rilancio:
- lettera a) – condomini e persone fisiche, al
di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione,
proprietari o comproprietari con altre persone fisiche, di edifici
composti da due a quattro unità immobiliari distintamente
accatastate – e lettera d-bis) – organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e
associazioni di promozione (scadenza unica); - lettera b) – persone fisiche, al di fuori
dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni; - lettera c) – IACP – e lettera
d) – cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Altra importante eccezione riguarda le persone fisiche, quindi
lettera b), per gli interventi trainati all’interno di edifici
plurifamiliari, che seguono le scadenze degli interventi
trainanti.
Superbonus 110%: il dubbio in caso di demolizione e
ricostruzione
La nuova versione del comma 8-bis potrebbe far emergere
il dubbio sulla scadenza temporale degli interventi di demolizione
e ricostruzione realizzati da persone fisiche su edifici
unifamiliari. In questo caso, qual è la scadenza? Alcuni hanno
risposto, forse troppo frettolosamente, che in caso di
demoricostruzione di edifici unifamiliari non abbia effetto il
vincolo al raggiungimento di almeno il 30% dell’intervento
complessivo entro la data del 30 giugno 2022 propedeutico per lo
slittamento della scadenza al 31 dicembre 2022, e che l’orizzonte
temporale seguirebbe quello dei condomini.
Come sempre, occorre evitare personalismi, protagonismi e
prendere come unico riferimento la norma che in questo caso è il
comma 8-bis che va letto periodo per periodo e nel suo insieme.
Analizzando questo comma è possibile individuare tre periodi che
riguardano distintamente:
- i soggetti di cui alle lettere a) e d-bis);
- i soggetti di cui alla lettera b);
- i soggetti di cui alle lettere c) e d).
Nel primo periodo, che ricordiamo riguarda solo alcuni soggetti,
si fa ricomprendere nelle scadenze anche gli interventi
“effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380”. Questa parte di periodo risulta essere un completamento
del testo riguarda “gli interventi effettuati dai condomini,
dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti
di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle
persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello
stesso condominio o dello stesso edificio, […]”.
Maggiore riscontro è desumibile anche nel contenuto del secondo
periodo, stesso comma 8-bis, successivo la prima specifica ed
appositamente formulato per precisare le condizioni normative alle
quali sottoporre gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari
dalle persone fisiche “al di fuori dell’esercizio al di fuori
dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità
immobiliari” con la discriminante la detrazione del 110%
spetti anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 se
alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per
almeno il 30%.
Concetto ancor più avvalorato dal seguente terzo periodo nel cui
contenuto è espressamente precisato anche relativamente agli
interventi trainati realizzati da persone fisiche nelle unità
abitative ricadenti in edifici I.A.C.P., ovvero dalle Cooperative
di abitazione a proprietà indivisa, nei quali effettuato
l’intervento Superbonus 110%, per le quali se al 30/06/2023 sia
stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo slitterà
la scadenza ultima al 31/12/2023.
In definitiva, molto semplicemente, il legislatore ha voluto
precisare che la scadenza per i soggetti di cui alle lettere a) e
d-bis) vale anche nel caso di intervento di demolizione e
ricostruzione. Eccezione non valida per i soggetti di cui alla
lettera b), la cui scadenza resta sempre al 31 dicembre 2022 con il
vincolo del SAL al 30% entro il 30 giugno 2022, anche nel caso di
demolizione e ricostruzione.
Superbonus 110%: le eccezioni alla scadenza del 30 giugno
2022
L’analisi del comma 8-bis porta a ritenere valide le seguenti
eccezioni alla regola del 30 giugno 2022, per i soggetti di cui
alle lettere del comma 9, art. 119 del Decreto Rilancio:
Beneficiario | Scadenza |
Aliquota |
lettera a) Condomini e persone fisiche (non nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) per gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; lettera d-bis) Onlus, Organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale lettera b) per gli interventi trainati realizzati da persone fisiche nelle proprie abitazioni, se ricadenti in edifici plurifamiliari o in edificio ad essi appartenente, anche in comproprietà. Sono ricompresi gli interventi realizzati sugli edifici demoliti e |
Fino al 31/12/2023 |
110% |
Fino al 31/12/2024 |
70% |
|
Fino al 31/12/2025 |
65% |
|
lettera b) Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni |
– 30/6/2022 – 31/12/2022 se al 30/06/2022 realizzati lavori pari ad almeno il 30% dell’intervento complessivo |
110% |
lettera c) IACP, enti aventi stesse finalità sociali se fondati nella forma di società «in house providing» su loro immobili o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, compresi gli interventi trainati eseguiti dai singoli condomini; lettera d) Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci |
– 30/06/2023 – 31/12/2023 se al 30/06/2023 realizzati lavori pari ad almeno il 30% dell’intervento complessivo |
110% |
Source: lavoripubblici.it
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