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Superbonus 110%: lo schema riepilogativo per interventi e beneficiari – Lavori Pubblici

Le conferme alle proroghe per la fruizione delle agevolazioni
Superbonus 110%:

  • Fondo complementare al PNRR, giusta conversione con modifiche
    dalla Legge n.101 dell’1/07/2021 del decreto legge 59/2021;
  • Approvazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea,
    dall’Ecofin al PNRR italiano ed alla Legge di Bilancio 2021, con il
    via libera definitivo anche per quanto concerne le opzioni
    alternative alla detrazione, ovvero la cessione del credito e lo
    sconto in fattura.

Confermate le proroghe al Superbonus 110%

A seguito dell’entrata in vigore della Finanziaria 2021,
L.178/2020, introduttiva differimenti temporali in materia di
agevolazione potenziata, fu l’art.1 al c.74 a porre in essere
l’attesa affinché gli stessi venissero confermati, recitando
testualmente “L’efficacia delle proroghe di cui ai
commi da 66 a 72 resta subordinata alla definitiva approvazione da
parte del Consiglio dell’Unione europea. Restano fermi gli obblighi
di monitoraggio e di rendicontazione previsti nel Piano nazionale
per la ripresa e la resilienza per tale
progetto
”, creando attesa e gli ormai
consueti dubbi, soprattutto in merito all’estensione delle due
opzioni alternative alla detrazione, quali la cessione del
credito e lo sconto in fattura, subordinati al c.7-bis art.121
L.77/2020
agli interventi disposti dall’art.119 stessa
legge.

Entrando, oggi, nel dettaglio del provvedimento decretante la
maxi agevolazione, Decreto Rilancio 34/2020, convertito con
modifiche dalla Legge 77/2020,  art.119 “Incentivi per
l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di
ricarica di veicoli elettrici”
ed art. 121
“Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni
fiscali”
, si riesce ad avere un quadro più chiaro e
completo che permette, finalmente, godere dei maggiori tempi circa
la  programmazione di cantieri per i quali si era rimasti in
fase di stallo per il timore non poter ultimare entro i termini
previgenti.

Il c.1 art.119 relativamente all’applicazione dell’agevolazione
110% per le opere disciplinate e contemplate dall’art.14
D.L.63/2013 si estende fino al 30 giugno 2022,
mediante ripartizione delle spese tra gli aventi diritto, in quote
di pari importo, in cinque anni o in quattro anni per la parte di
spesa sostenuta nell’anno 2022.

Estensioni temporali & interventi agevolati al 110% sino al
30/06/2022

  • isolamento termico superfici opache verticali, orizzontali e
    inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con
    un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda
    dell’edificio o dell’u.i. facente parte di edifici condominali se
    funzionalmente indipendente ed in possesso di uno o più accessi
    autonomi dall’esterno (c.1 lett. a) art.119
    L.77/2020);
  • coibentazione del tetto, senza limiti al concetto di superficie
    disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente
    (c.1 lett. a) art.119 L.77/2020, addizione apportata dalla
    L.178/2020);
  • sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti
    nelle parti comuni degli edifici plurifamiliari  (c.1
    lett. b) art.119 L.77/2020)
    ;
  • sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti
    sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate
    all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente
    indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi
    dall’esterno  (c.1 lett. c) art.119 L.77/2020);
  • interventi di efficienza energetica, art.14 D.L.63/2013, nei
    limiti di spesa previgenti  (c.2 art.119
    L.77/2020);
  • interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere
    architettoniche, art. 16-bis, c.1, lett. e) TUIR (c.2 art.119
    L.77/2020, addizione da L.178/2020);
  • interventi disposti dai c.mi da 1-bis a 1-septies art.16
    D.L.63/2013, Sismabonus (c.4 art.119 L.77/2020) e
    realizzazione sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini
    antisismici se eseguita congiuntamente ai superiori (c.4-bis
    art.119 L.77/2020)
    , oltre alla proroga al 30 giugno
    2022, la
  • ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma
    nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto legge 17 ottobre
    2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
    2016, n.229, e di cui al decreto legge 28 aprile 2009, n.39,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77,
    nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici
    verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di
    emergenza (c.4-ter art.119 L.77/2020);
  • installazione impianti solari fotovoltaici connessi alla rete
    elettrica su edifici ed installazione contestuale o successiva di
    sistemi di accumulo integrati negli stessi impianti (c.mi 5 e 6
    art.119 L.77/2020);
  • installazione infrastrutture per la ricarica di veicoli
    elettrici negli edifici, art. 16-ter D.L.63/2013 (c.7 art.119
    L.77/2020).

Estensioni temporali per i soggetti beneficiari,
L.178/2020

  • Condomini, persone fisiche al di fuori dell’esercizio di
    attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli
    interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari
    distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico
    proprietario, o in comproprietà da più persone fisiche:  spese
    documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal
    1° luglio 2020 al 30 giugno
    2022
    .  Laddove al 30 giugno 2022 siano stati
    effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la
    detrazione del 110% sostenute entro il 31 dicembre
    2022;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di
    impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, con destinazione
    abitativa: spese documentate e rimaste a carico del contribuente
    sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno
    2022;
     
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati,
    nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti
    Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai
    requisiti della legislazione europea in materia di “in house
    providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà
    ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
    residenziale pubblica: 31 dicembre 2022, con
    prevista ripartizione delle spese sostenute dal 1° luglio
    2022
    in quattro anni. Laddove al 31 dicembre 2022 siano
    stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento
    complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le
    spese sostenute entro il 30 giugno 2023;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi
    realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in
    godimento ai propri soci: spese documentate e rimaste a carico del
    contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al
    30 giugno 2022;  
  • Onlus, AvV, APS: spese documentate e rimaste a carico del
    contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al
    30 giugno 2022;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente
    ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a
    spogliatoi spese documentate e rimaste a carico del contribuente
    sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno
    2022.

La L.101/2021 di conversione, con modifiche, del D.L.59/2021,
quali proroghe

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 06 luglio 2021, ed
immediatamente entrata in vigore, conferma le proroghe del decreto
cd. “Foldone”, conosciuto anche nella definizione “Decreto Fondo
PNRR”, lo stesso prevede e rende vigenti alcune modifiche
all’art.119 Decreto Rilancio.

Proroghe, che, comunque, vengono estese a taluni beneficiari,
quali condomini ed Istituti Autonomi Case Popolari e similari,
escludendo gli edifici unifamiliari, inclusi, però, giusta
approvazione di cui alla L.178/2020 in data 13/07/2021.

In sintesi il Decreto Legge 59/2021 dispone per gli interventi
effettuati:

  • dagli Istituti Autonomi Case Popolari, IACP e similari
    agevolazioni sino al 30 giugno 2023, data rispetto alla quale, se
    effettuato almeno il 60% dell’intervento complessivo riconduce il
    termine finale al 31 dicembre 2023;
  • da persone fisiche, condomini e persone fisiche, al di fuori
    dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, edifici
    composti da due a quattro unità immobiliari distintamente
    accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in
    comproprietà, termine al 30 giugno 2022, ed anche in questo caso se
    a tale data  effettuati lavori per almeno il 60% del totale il
    termine si estende al 31 dicembre 2022.

Il c.5 L.101/2021, di conversione D.L.59/2021

Recitando “gli eventuali minori oneri previsti anche in via
prospettica rilevati dal monitoraggio degli effetti
dell’agevolazione di cui all’art.119 Decreto Rilancio, restano
vincolati alla proroga del termine della fruizione della citata
agevolazione, da definire con successivi provvedimenti legislativi.
Il monitoraggio è effettuato dal MEF sulla base dei dati comunicati
ogni trimestre dall’ENEA”, se ne deduce come, ancora una volta, sia
presente nella corposa normativa legata al beneficio fiscale del
110% ulteriore limite e condizione.

L’estensione “Cessione del Credito e Sconto in fattura”

Il c.67 art.1 L.178/2020, Finanziaria 2021,
modificava l’art.121 Decreto Rilancio, introducendo il
c.7-bis con subordine per la fruizione delle opzioni alternative
alla detrazione, disponendo la loro applicazione ai soggetti che
nel 2022 avessero sostenuto le spese per gli interventi di cui
art.119
, restava pertanto incerto il disposto, considerato
che sia il PNRR che il D.L.59/2021 non avessero, in alcun modo,
fatto riferimento alle opzioni alternative alla detrazione, oggi
con proroga, fortunatamente, confermata.

SCHEMA RIEPILOGATIVO

PROROGHE RIFERITE AGLI INTERVENTI
SUPERBONUS

Intervento

Termine prorogato

Fruizione

Fruizione per
la spesa sostenuta nell’anno 2022

isolamento termico (c.1 lett.a) art.119 L.77/2020)

30 giugno 2022

cinque anni

quattro anni

coibentazione tetto (c.1 lett.a) art.119 L.77/2020)

sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti
nelle parti comuni degli edifici plurifamiliari (c.1 lett.b)
art.119 L.77/2020)

sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti
edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno
di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (c.1
lett.c) art.119 L.77/2020)

interventi di efficienza energetica  (c.3 art.119
L.77/2020
, art.14 D.L.63/2013)

abbattimento delle barriere architettoniche, (c.3 art.119
L.77/2020
,art. 16-bis, c.1, lett. e) TUIR)

impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su
edifici ed installazione contestuale o successiva di sistemi di
accumulo  (c.5 e 6 art.119 L.77/2020,

infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli
edifici, art. 16-ter D.L.63/2013  (c.8 art.119
L.77/2020
,

Sismabonus e sistemi di monitoraggio  (c.4 e 4-bis
art.119 L.77/2020
, c.mi da 1-bis a 1-septies art.16
D.L.63/2013)

Ricostruzione fabbricati danneggiati dal sisma (c.4-ter
art.119 L.77/2020)

PROROGHE & BENEFICIARI

Beneficiari

Termine prorogato, estensione e
provvedimento

Fruizione

Fruizione per
la spesa sostenuta nell’anno 2022

Condomini, persone fisiche al di fuori dell’esercizio di
attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli
interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari
distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico
proprietario, o in comproprietà da più persone fisiche  

Legge di Bilancio 2021
e
D.L.59/2021

30 giugno 2022

se a tale data siano stati eseguiti almeno il 60% dei lavori nel
loro complesso,
la detrazione del 110% si estende al
31 dicembre 2022

cinque anni

quattro anni

persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di
impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, con destinazione
abitativa

Legge di Bilancio 2021:
30 giugno 2022

IACP, enti con stesse finalità sociali istituiti nella forma di
società, in possesso dei requisiti della norma europea “in house
providing”, le cui opere sono effettuate su loro immobili o gestiti
per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica

Legge di Bilancio 2021:
31 dicembre 2022
se a tale data siano stati eseguiti almeno il 60% dei lavori nel
loro complesso, la detrazione 110% si estende al
30 giugno 2023

D.L.59/2021:
se al 30 giugno 2023
siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento
totale, la detrazione del 110% si estende al
31 dicembre 2023

– cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi
realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in
godimento ai propri soci

Legge di Bilancio 2021:
30 giugno 2022

Onlus, AvV, APS

Legge di Bilancio 2021:
30 giugno 2022

associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente
ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a
spogliatoi

Legge di Bilancio 2021:
30 giugno 2022

La comprova dell’estensione “Cessione del Credito e Sconto in
fattura”

Il c.67 art.1 L.178/2020, Finanziaria 2021, modificava l’art.121
Decreto Rilancio, introducendo il subordine circa la fruizione
delle opzioni alternative alla detrazione, disponendo la loro
applicazione anche ai soggetti che nell’anno 2022 sostengono le
spese per gli interventi di cui all’art.119 “efficientamento
energetico e recupero del patrimonio edilizio esistente”, con
proroga confermata alla data del 31 dicembre 2022.

Vincoli c.5 D.L. 59/2021

Da evidenziare il c.5 L.101/2021, di conversione D.L.59/2021,
reciti “gli eventuali minori oneri previsti anche in via
prospettica rilevati dal monitoraggio degli effetti
dell’agevolazione di cui all’art.119 Decreto Rilancio, restano
vincolati alla proroga del termine della fruizione della citata
agevolazione, da definire con successivi provvedimenti
legislativi.

Il monitoraggio è effettuato dal MEF sulla base dei dati
comunicati ogni trimestre dall’ENEA”.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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