Si è finalmente riempito il “buco” normativo che fino a ieri ha
accompagnato le detrazioni fiscali del 110% (superbonus) previste
dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Superbonus 110%: il buco normativo
Un buco molto grosso e profondo perché riguardava l’orizzonte
temporale di riferimento per l’applicazione dei benefici fiscali
previsti dagli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio. La
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 178/2020 (Legge
di Bilancio 2021) aveva, infatti, prorogato i termini di
applicazione del bonus 110% ma lasciando l’ultima parola alla
Commissione Europea (art. 1, comma 74 della Legge n. 178/2020).
Dopo la proposta da parte del Consiglio, la Commissione UE ieri
ha adottato il primo pacchetto di decisioni di esecuzione del
Consiglio sull’approvazione dei piani nazionali per la ripresa e la
resilienza (PNRR). Tra quelli che hanno ottenuto il via libera
anche il PNRR Italiano che così viene sbloccato dando la
possibilità di concludere le convenzioni di sovvenzione e gli
accordi di prestito che consentiranno un prefinanziamento fino al
13% dell’importo totale.
L’approvazione ufficiale da, dunque, il via libera anche alle
proroghe che erano state inserite dalla Legge di Bilancio 2021,
alcune delle quali nel frattempo superate dalla conversione in
Legge del D.L. n. 59/2021.
Superbonus 110%: l’orizzonte temporale definitivo
Prendendo, dunque, in considerazione le proroghe previste dalla
Legge di Bilancio 2021 e dal D.L. n. 59/2021, l’orizzonte temporale
definitivo di fruizione del bonus 110% risulta essere il
seguente:
Tipologia |
Termine per il 60% dei lavori |
Scadenza finale |
Tutti i beneficiari (compresi gli edifici unifamiliari) |
30/06/2022 |
|
Persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità |
30/06/2022 |
31/12/2022 |
Condomini |
31/12/2022 |
|
IACP |
30/06/2023 |
31/12/2023 |
Confermate le opzioni alternative
Confermato anche il comma 7-bis dell’art. 121 del Decreto
Rilancio, anch’esso previsto dalla Legge di Bilancio 2021, che
prevede:
7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai soggetti che sostengono, nell’anno 2022, spese per gli
interventi individuati dall’articolo 119.
In questo modo, le opzioni alternative alla detrazioni fiscale
(sconto in fattura e cessione del credito) potranno essere scelte
anche per il 2022. Resta il disallineamento per gli IACP, il cui
orizzonte temporale termina nel 2023.
Source: lavoripubblici.it
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