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Superbonus 110%: nel massimale anche i posti auto? – Lavori Pubblici

Recentemente abbiamo affrontato il “problema” relativo al
calcolo dei massimali previsti per il superbonus 110% e alla

ripartizione delle spese dei condomini
.

Superbonus 110%: il ruolo delle pertinenze negli edifici uni e
flurifamiliari

La norma parla chiaramente e suddivide l’ammontare delle spese
che è possibile portare in detrazione tra:

  • edifici unifamiliari e unità immobiliari situate all’interno di
    edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
    dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • edifici plurifamiliari.

Nel primo caso la detrazione è unica e a nulla valgono le
eventuali pertinenze presenti. Nel secondo caso, essendo l’edificio
plurifamiliare, vanno considerate tutte le unità immobiliari e
proprietà presenti all’interno dell’edificio stesso.

Considerando, ad esempio, un edificio plurifamiliare con un
magazzino pertinenziale posto al di fuori dell’edificio stesso, la
pertinenza non fa alcun gioco come moltiplicatore della
detrazione.

Superbonus 110% e pertinenze: la domanda alla posta di
LavoriPubblici.it

Oggi rispondiamo a Federica S. che chiede alla posta di
LavoriPubblici.it, facendo riferimento al calcolo dei massimali
negli edifici plurifamiliari: “Se invece, gli appartamenti
fossero un edificio a sé stante (supponiamo 10) rispetto ai posti
auto (non garage quindi, supponiamo altri 10), i massimali come si
calcolerebbero?
“.

Stiamo parlando, quindi, di un edificio plurifamiliare in cui
sono presenti dei posti auto pertinenziali.

Superbonus 110% e posti auto pertinenziali

La domanda è stata già oggetto di un chiarimento da parte
dell’Agenzia delle Entrate durante una puntata di Telefisco 2021.
In questa occasione il Direttore Antonio Dorrello ha fornito
puntuali chiarimenti riguardo il calcolo dei massimali nel caso di
posti auto pertinenziali.

Intanto è bene ricordare che le pertinenze, siano esse garage,
magazzini, cantine o posti auto, devono essere collocate
all’interno dello stesso edificio oggetto dell’intervento di
superbonus 110%. Ogni pertinenza esterna non potrà essere
considerata come moltiplicatore.

Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate nelle sue circolari
esplicative ha sempre fatto riferimento alle pertinenze senza mai
entrare nel dettaglio e confermando che la stessa gioca sempre un
ruolo moltiplicatore.

Volendo rispondere alla nostra lettrice, nel caso di un edificio
composto da 10 unità abitative e 10 posti auto pertinenziali, il
calcolo del massimale andrà fatto utilizzando come moltiplicatore
20.

Quindi, nel caso di cappotto termico:

  • euro 40.000 x 8 + euro 30.000 x 12 = euro 320.000 + euro
    360.000 = euro 680.000

Nel caso di sostituzione dell’impianto di climatizzazione:

  • euro 20.000 x 8 + euro 15.000 x 12 = euro 160.000 + euro
    180.000 = euro 340.000

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico:

  • euro 96.000 x 20 = euro 1.920.000

Superbonus 110%: le spese da portare in detrazione

Appare utile ricordare che negli interventi di riqualificazione
energetica, accedono al superbonus solo le spese sostenute:

  • per l’isolamento di superfici riscaldate;
  • per la sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti
    (anche fuoriuso e riattivabili con manutenzione
    straordinaria).

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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