Widget Image
Posts Popolari
Seguiteci anche su:

HomeCategorieSuper Bonus 110Superbonus 110%: niente detrazioni per le sanatorie edilizie – Lavori Pubblici

Superbonus 110%: niente detrazioni per le sanatorie edilizie – Lavori Pubblici

Su queste pagine ci siamo largamente soffermati sul rapporto tra
le detrazioni fiscali previste per il settore
dell’edilizia, gli abusi, la
verifica di conformità urbanistica-edilizia e gli
effetti della possibile sanatoria.

Superbonus 110% e sanatoria edilizia

L’argomento è entrato prepotentemente nell’immaginario
collettivo per merito (o a causa) delle detrazioni fiscali
del 110%
(superbonus) previste dal
Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio
) per alcuni interventi di
riqualificazione energetica e di riduzione del
rischio sismico. Proprio a seguito del superbonus
110%
ormai tutti (soprattutto i contribuenti) hanno
compreso l’importanza di avere un immobile in regola e privo di
abusi.

L’art. 49 del DPR n.
380/2001
 (Testo Unico Edilizia) ha,
infatti, previsto che per la fruizione di incentivi, detrazioni e
agevolazioni è necessario che l’immobile sia in regola. Una
condizione senza la quale non è possibile di fruire di alcuna
detrazione (superbonus incluso).

Su questa, occorre però fare un preciso distinguo. Riconoscendo
lo stato di “salute” del patrimonio edilizio italiano, il
legislatore ha operato una modifica all’art. 119 del
Decreto Rilancio
, inserendo il comma
13-ter
grazie al quale per gli interventi sulle parti
comuni degli edifici plurifamiliari, occorre verificare la
conformità riferendosi esclusivamente alle parti comuni stesse. Non
occorre, quindi, verificare le parti private.

In realtà questa formulazione del comma 13-ter ha lasciato non
pochi dubbi sulla necessità di asseverare tutte le parti comuni
dell’edificio oppure solo quelle interessate dall’intervento.
Differenza non di poco conto.

In tutto questo, però l’art. 50 del Testo Unico Edilizia ha
previsto che in caso di sanatoria edilizia degli eventuali abusi,
il contribuente potrà tornare a fruire delle agevolazioni fiscali
previste. Questo ha portato nell’ultimo anno a molte richieste di
sanatoria edilizia che, riassumendo, può essere ottenuta:

  • rimuovendo l’abuso stesso;
  • sanandolo presentando un permesso di costruire o una
    segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in
    sanatoria.

In quest’ultimo caso, è possibile ottenere il permesso in
sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia
vigente sia al momento della
realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione
della domanda (doppia conformità). Si tratta di
una pratica di accertamento di conformità che può
essere presentata da un professionista abilitato (architetto,
ingegnere, geometra,…).

Superbonus 110% e sanatoria edilizia: la domanda alla posta di
LavoriPubblici.it

Ciò premesso, oggi rispondiamo a Roberta M. che alla
posta di LavoriPubblici.it chiede “vorrei
sapere se le prestazioni di un professionista ingegnere per la
sanatoria delle difformità nel mio appartamento possono essere
portate in detrazione al 110%
“.

È possibile rispondere alla suddetta domanda riprendendo due
risposte dell’Agenzia delle Entrate: la 254/2021
e la n.
261/2021
. In queste due risposte, il Fisco,
riferendosi ai General Contractor e alla loro attività di
coordinamento, ha precisato che l’art. 5 del Decreto MiSE 6
agosto 2020
(Decreto Requisiti
tecnici
) ha definito puntualmente le spese per le quali
spetta l’agevolazione fiscale che sono quelle direttamente
riconducibili agli interventi realizzati. Non sono deducibili, le
spese dell’amministratore di condominio e
quelle del General Contractor per il “coordinamento” delle diverse figure o per lo sconto in
fattura.

Analoga considerazione si può fare per le spese sostenute dal
contribuente per pagare il tecnico che ha predisposto la sanatoria
di eventuali abusi. Anche in questo caso, non trattandosi di spese
direttamente riconducibili all’intervento, il contribuente non le
potrà portare in detrazione fiscale.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

Rate This Article:
No comments

leave a comment