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Superbonus 110%: nuova lettera di un professionista ai Ministri – Lavori Pubblici

Superbonus 110%: nuova lettera di un professionista ai Ministri - Lavori Pubblici

Dopo aver pubblicato la lettera
al Presidente del Consiglio Mario Draghi
, scritta dall’arch.
Daniele Menichini per sapere di chi siano le responsabilità del
momento di particolare crisi che stanno vivendo professionisti e
imprese a seguito del blocco della cessione del credito, riceviamo
e pubblichiamo integralmente una nuova missiva in cui questa volta
si evidenziano le criticità del superbonus 110%.

Superbonus 110%: le falle

La lettera porta la firma dell’Ing. Massimo Domenichini, membro
della Commissione Razionalizzazione Energetica dell’Ordine degli
Ingegneri di Roma e iscritto all’Albo Certificatori Energetici
della Regione Lazio.

In questo caso, l’ingegnere di Roma, rivolgendosi soprattutto al
Ministro della Transizione Ecologica, prof. Roberto Cingolani,
chiede quante verifiche del reale comportamento energetico
(diagnosi) del sistema edificio/impianto siano state condotte sulla
base delle cosiddette asseverazioni e/o APE.

Superbonus 110%: la lettera ai Ministri dell’Economia e della
Transizione Ecologica

Onorevoli Ministri,

oltre che una facoltà, ritengo un dovere contribuire
all’opera delle istituzioni in difesa degli interessi dello Stato,
come cittadino ma anche come esperto in materia: opero da decenni
nel campo delle riqualificazioni energetiche. In modo specifico,
per la redazione di diagnosi e audit energetici per immobili civili
e industriali.

Un caposaldo per il diritto alla detrazione fiscale del 110%
(superbonus) è il cosiddetto salto di due classi energetiche,
realizzato con interventi trainanti ed eventuale contributo di
altri trainati. Le testimonianze di tale requisito dovrebbero
essere l’asseverazione del tecnico abilitato (DD.MM. 06.08.2020 –
asseverazioni, requisiti), nella quale sono riportati alcuni dati
dell’edifico/i con alcune caratteristiche degli interventi
previsti, e gli attestati di prestazione energetica
pre/post.

Le informazioni fornite nel suddetto attestato, tuttavia,
non garantiscono affatto che l’indice di prestazione energetica
(EPIgl,nren) sia variato di tanto, quanto serve per il
suddetto “salto di classe”. Non solo, ma senza ulteriori dati
(articolazione, tipologia e struttura edilizia; dettagli e
caratteristiche degli impianti; ecc.) nemmeno sarebbe possibile lo
sviluppo di una diagnosi energetica del sistema edifico/impianto,
motore unico che produce con certezza il suddetto indice. Non
parliamo dell’APE sia pre che post, altro prodotto della diagnosi
energetica, consistente in qualche foglio con pochi dati,
assolutamente non verificabili con un mero esame formale.

Il Prof. Cingolani può chiedere conferma all’ENEA: quante
verifiche del reale comportamento energetico (diagnosi) del sistema
edificio/impianto sono state condotte sulla base delle cosiddette
asseverazioni e/o APE?

Un elemento probatorio, previsto dalla norma, potrebbe
essere la relazione tecnica Dlgs 192/2005, depositata al Comune di
competenza. Però è altrettanto noto che le amministrazioni comunali
non hanno capacità, strumenti tecnici e tantomeno possibilità
fisica per una analisi critica – anche se a campione – di tali
elaborati.

Questa è la premessa per un secondo, importante fallo della
norma, che purtroppo non impedisce un abuso: non è previsto un
limite superiore per il miglioramento energetico.

Ciò si traduce in nessun limite per l’entità dei lavori,
salvo i massimali dei benefici fiscali.

Spiego meglio: con simulazioni preliminari, sempre basate su
diagnosi energetiche, è possibile stabilire quali interventi e in
che misura contribuiscano alla variazione di EPIgl,nren.
A questo punto, il tecnico diligente e deotologicamente corretto,
dovrebbe indicare quelli di entità tecnico/economica minima, ma
sufficienti per l’ottenimento del requisito energetico.

Invece, il punto di vista dell’attuatore degli interventi,
cessionario del credito (spesso, il csd “General Contractor”), è
diametralmente opposto: massimizzazione del volume, quindi del
costo complessivo dei lavori, sfruttando al massimo i limiti di
detrazione complessiva.

Il risultato è che l’incremento del volume di interventi,
mentre produce effetti energetici non direttamente proporzionali e
nemmeno verificabili da enti terzi senza disporre dello specifico
SW utilizzato dal tecnico, determina sicuramente un “beneficio”
economico proporzionale all’entità dei lavori stessi.

Nel clima di confusione mediatica alimentata da campagne di
parte, auspico che le Istituzioni garanti degli interessi dello
Stato riescano tutelare i veri interessi generali dell’intera
collettività nazionale.

Con osservanza

Ing. Massimo Domenichini
Membro Commissione Razionalizzazione Energetica, Ordine Ingg.
Roma
Albo Certificatori Energetici Regione Lazio

Source: lavoripubblici.it

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