È stato avviato alla Camera dei Deputati il
percorso per la definizione del disegno di legge di
conversione del Decreto
Legge 17 maggio 2022, n. 50, cosiddetto Decreto
Aiuti, che tra le altre cose ha previsto la
proroga della scadenza del superbonus 110% per gli edifici
unifamiliari.
Superbonus 110%: la scadenza per le unifamiliari
Per far fronte alle palesi difficoltà a cui
sono andati incontro contribuenti, professionisti e imprese nei
primi mesi del 2022, e considerato l’approssimarsi della
scadenza per gli interventi di superbonus
110% su edifici posseduti dai soggetti di cui all’art.
119, comma 9, lettera b) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio), il Governo ha previsto la tanto attesa proroga proprio
per gli edifici unifamiliari.
L’art. 14 del Decreto Aiuti ha modificato chirurgicamente
ma evidentemente anche troppo frettolosamente
l’art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio,
posticipando la data che serve per realizzare il 30%
dell’intervento realizzato su edifici unifamiliari per avere la
scadenza al 31 dicembre 2022.
Ricordiamo, infatti, che la “data di scadenza”
del superbonus 110% è stata fissata nel 30 giugno 2022. All’interno
del Decreto Rilancio è stato poi inserito un complesso sistema di
proroghe tra le quali quella per gli edifici unifamiliari.
Nella precedente versione dell’art. 119, comma 8-bis del Decreto
Rilancio, se alla scadenza del 30 giugno 2022, i
contribuenti fossero riusciti a completare il 30% dell’intervento
complessivo, allora avrebbero potuto portare in detrazione anche le
spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.
Con il Decreto Aiuti viene previsto che se al 30
settembre 2022 i contribuenti riescono a completare il 30%
dell’intervento complessivo, allora possono portare in detrazione
anche le spese sostenute fino al 31 dicembre
2022.
Il problema
Gran bella cosa, ma resta una problematica. La
precedente versione del comma 8-bis aveva un senso perché
coordinava la data di scadenza del superbonus con quella del
vincolo per raggiungere il 30%. Con l’attuale versione, data di
scadenza del superbonus e data per raggiungere il 30% non
coincidono. La conseguenza è semplice e riassumibile in una sola
domanda: con la versione attuale dell’art. 119, comma 8-bis
del Decreto Rilancio, cosa accade alle spese sostenute dopo il 30
giugno 2022 se un per un intervento di superbonus 110% su un
edificio unifamiliare al 30 settembre 2022 non si riesce a
raggiungere il 30% dell’intervento complessivo?
La risposta è banale: il contribuente potrà
portare in detrazione solo le spese sostenute fino al 30 giugno
2022 e su queste evidentemente non potrà avvalersi di sconto in
fattura o cessione del credito visto che l’art. 121 del Decreto
Rilancio prevede che cessione e sconto si possano applicare solo a
SAL minimi del 30%.
La soluzione
La soluzione al problema è ancora più banale e
sembra stia già circolando all’interno del Parlamento. Governo
permettendo, Camera e Senato convergeranno verso la
cancellazione di questa percentuale del 30% e
fisseranno la scadenza per le unifamiliari
direttamente al 31 dicembre 2022.
Una scelta logica che eviterebbe anche tante altre problematiche
e contenzioni che si potrebbero generare a causa delle modalità di
calcolo di questo 30% (e lo stesso potrebbe dirsi anche per gli
IACP che hanno un percentuale del 60%)
Source: lavoripubblici.it
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