Cambia lo scenario dei bonus con i massimali Superbonus 110 fissati dal decreto MITE del 14 febbraio 2022. Come fare operativamente
Il decreto MiTE del 14 febbraio 2022 ha fissato nuovi massimali di costo specifico per interventi di efficientamento energetico, da applicare alle procedure con titolo edilizio presentato a partire dal 15 aprile 2022.
Gli importi rappresentano i valori limite relativi ai costi massimi specifici agevolabili per alcune tipologie di interventi ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute, obbligatorie per il Superbonus 110 e per gli altri bonus edilizia, secondo quanto previsto dal DL 34/2020 e smi.
Possiamo notare che gli importi non tengono conto di IVA, costi di posa in opera, oneri professionali e opere complementari relative all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie. In pratica fanno riferimento al costo dei materiali, ossia delle forniture.
Superbonus 110: cosa cambia tra i nuovi e i vecchi massimali
I nuovi importi sono validi ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese per gli interventi di efficienza energetica ammissibili al superecobonus 110% e, nei casi di cessione del credito e sconto in fattura:
- ecobonus ordinario;
- bonus casa 50%;
- bonus facciate.
Cambia dunque lo scenario dei bonus, in quanto l’Allegato A del decreto MiTE aggiorna i limiti di spesa riportati nell’Allegato I del precedente decreto requisiti ecobonus del 6 agosto 2020.
Al riguardo, a questo punto, facciamo una piccola precisazione di ordine applicativo: il vecchio Allegato I del decreto requisiti ecobonus (6 agosto 2020) definiva i costi massimi specifici obbligatori solo per gli interventi per i quali non era prevista l’asseverazione del tecnico, ossia quando era sufficiente una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, mentre, i massimali riportati nell’Allegato A del decreto MiTE (che sostituisce a tutti gli effetti l’allegato I) sono sempre obbligatori, per qualsiasi bonus energetico.
Inoltre, l’Allegato A maggiora del 20% i valori riportati nell’Allegato I e, relativamente alle “strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali”, distingue le zone climatiche A, B e C dalle zone climatiche D, E ed F, precedentemente raggruppate in un’unica voce.
Di seguito riportiamo il confronto tra le rispettive tabelle:
Ribadiamo che i massimali fanno riferimento esclusivamente al costo dei materiali, ossia delle forniture e non comprendono l’IVA, i costi di posa in opera, gli oneri professionali e opere complementari relative all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie.
I valori indicati nell’Allegato A devono essere aggiornati ogni anno, precisamente entro il 1° febbraio, in base agli esiti del monitoraggio svolto da ENEA.
La verifica dei costi massimi specifici di intervento va effettuata sempre, anche se le lavorazioni sono tutte acquisite da un prezzario ufficiale regionale o dal prezzario DEI.
Superbonus 110: come procedere
Proviamo a semplificare il flusso operativo per effettuare la verifica ai sensi del DM MiTE 14 febbraio 2022 Allegato A. Al riguardo, possiamo così schematizzare le operazioni necessarie:
- raggruppare opportunamente le lavorazioni per singole categorie o WBS, in modo da definire compiutamente un singolo intervento (ciò vuol dire, ad esempio, associare a una stessa WBS tutte le lavorazioni relative al cappotto: spicconatura, preparazione del supporto, isolamento termico a cappotto, rasatura, sistemazione davanzali, ecc.);
- individuare il costo dei materiali necessari per realizzare la lavorazione; a tal proposito è possibile far riferimento all’incidenza dei materiali per ciascuna singola lavorazione e ottenere automaticamente (moltiplicando per le specifiche quantità di ogni lavorazione) gli importi relativi ai soli materiali per l’intervento complessivo;
- specificare la grandezza caratteristica dello specifico intervento (esempio: m² per il cappotto);
- ottenere il valore specifico;
- confrontare il valore ricavato con quello massimo ammissibile (Allegato A);
- definire se ci sono accolli spesa (eventuali importi non agevolabili).
Possiamo simulare la procedura sopra descritta con un software per la gestione della pratica di superbonus, utilizzabile gratuitamente per 30 giorni. UsBIM.Superbonus effettua la verifica dei costi massimi specifici in automatico.
Difatti, dopo aver eseguito il computo secondo la WBS proposta contenente tutte le tipologie di intervento previste nell’Allegato A, il software effettua la verifica dei costi massimi specifici per le lavorazioni da eseguire, rapportando l’importo risultante dal computo – dalla specifica WBS che coincide con l’intervento – relativo all’incidenza dei materiali, alla spesa massima specifica ammissibile prevista dal decreto.
Il software nel dettaglio rileva la percentuale di spesa massima ammissibile impiegata per l’intervento considerato, segnalando in rosso l’eventuale accollo spesa (costi non ammissibili a beneficio), nel caso in cui l’importo superi il relativo massimale.
Laddove non sono presenti accolli spesa, la voce relativa alla percentuale di spesa massima ammissibile impiegata sarà di colore verde. Ma non è tutto, il software è in grado di risolvere automaticamente gli eventuali accolli spesa, inserendoli come voci in detrazione nel computo metrico.
Terminata la procedura di verifica, senza accolli spesa, possiamo procedere con la generazione dei quadri economici, al fine di verificare i massimali di spesa (comprensivi anche di IVA, compensi professionali, spese varie).
Verifica costi massimi specifici, il video su come operare
Di seguito, un video su come precedere correttamente con il software per la verifica dei costi massimi specifici di cui all’Allegato A.
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