Una onlus, come un IACP, può fruire delle detrazioni fiscali del
110% (superbonus) previste dall’art. 119 del Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio) e di quelle del 90% (bonus facciate)
previste dall’art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre
2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020)?
Superbonus 110% e Bonus facciate: nuova risposta dell’Agenzia
delle Entrate
A rispondere a questa domanda ci ha pensato l’Agenzia delle
Entrate con risposta n.
448 del 25 giugno 2021 che, come sempre, parte dal quadro
normativo che definisce interventi e soggetti beneficiari.
Con specifico riferimento ai soggetti beneficiari del
superbonus, è l’art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio a fornire
l’elenco completo e tra questi alla lettera c) è definito che il
superbonus si applica anche agli interventi effettuati “dagli
istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché
dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti,
istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di “in house providing” per
interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti
per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale
pubblica“.
IACP: l’orizzonte temporale
Tra le altre cose, per questi soggetti è anche stato prevista
una proroga che l’Agenzia delle Entrate nella sua risposta
dimentica di citare. L’Agenzia dice, infatti, che ai sensi del
comma 8-bis dell’articolo 119, «per gli interventi effettuati
dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data
del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60
per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per
cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno
2023».
In realtà, il Decreto-legge n.
59/2021 (già in vigore anche se ancora in corso di
conversione in legge) ha previsto che per gli IACP il termine
ultimo per la fruizione del superbonus è il 30 giugno 2023 e se
entro questa data sono stati completati il 60% dei lavori, il
termine slitta al 31 dicembre 2023.
IACP e Onlus: requisiti
Ciò premesso, il Fisco ricorda che l’applicazione di questa
norma presuppone l’esistenza dei seguenti requisiti:
- soggettivo, essendo la stessa riservata, tra
l’altro, agli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque
denominati; - oggettivo, riguardando interventi realizzati
su immobili di proprietà dei predetti Istituti autonomi ovvero
gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale
pubblica.
Nel caso in esame, detti requisiti non sono rispettati. In
particolare, come precisato dallo stesso Istante, “non
rientrano tra gli scopi statutari della Fondazione la gestione del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica“, nonché “l’acquisizione di immobili da destinare all’edilizia
residenziale pubblica“.
Pertanto, l’istante non può fruire del maggior termine previsto
per il Superbonus, per i soggetti di cui al citato comma 9, lett.
c) dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Superbonus e Onlus
Ma, attenzione. L’art. 119, comma 9, lettera d-bis) prevede che
l’agevolazione si applica, tra l’altro, agli interventi effettuati
dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di
cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei
registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle
associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri
nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano
previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
Per detti soggetti (ONLUS, OdV e APS), non essendo prevista
alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli
interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria
catastale, fermo restando l’esclusione di cui al comma 15-bis
dell’articolo 119, e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli
interventi medesimi. Non opera neanche la limitazione contenuta nel
comma 10, articolo 119 in merito alla possibilità di fruire del
Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale
disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di fuori
dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Per le
ONLUS, le OdV e le APS il beneficio spetta indipendentemente dalla
circostanza che l’edificio sia o meno costituito in condominio.
Pertanto, il Superbonus spetta anche con riferimento ad
interventi realizzati su edifici composti anche da più unità
immobiliari di proprietà dei sopra richiamati soggetti.
I limiti di spesa per le Onlus
L’individuazione del tetto massimo di spesa agevolabile va
effettuata anche per tali soggetti, al pari di ogni altro
destinatario dell’agevolazione, applicando le regole contenute
nell’articolo 119, ovvero tenendo conto della “natura” degli
immobili e del “tipo di intervento” da realizzare. Pertanto, nel
caso di un edificio costituito da diverse unità distintamente
accatastate di proprietà dei suddetti soggetti si applicheranno i
limiti di spesa previsti per gli edifici in condominio, mentre nel
caso di edificio unico quelli previsti per le unità immobiliari
funzionalmente indipendenti.
La Fondazione istante, nel presupposto che siano rispettate
tutte le condizioni previste per accedere al Superbonus (non
oggetto di interpello), in quanto ONLUS, potrà tuttavia fruire del
Superbonus entro il termine del 31 dicembre 2021 o 30 giugno 2022,
dopo l’approvazione dell’UE alle proroghe stabilite in Legge di
Bilancio 2021.
Sismabonus
Con specifico riferimento al sismabonus, l’Agenzia delle Entrate
ha ricordato il parere reso dal Consiglio dei lavori pubblici in
data 2 febbraio 2021, con il quale ha precisato che:
- “Resta fermo … che la disciplina “ordinaria” del sismabonus
ex articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, si applica in
tutti gli altri casi esclusi dal Superbonus”; - “Con l’emanazione del “Super sismabonus” è stata introdotta una
modifica al “Sismabonus” sostituendo le percentuali detraibili ivi
previste con un’unica percentuale pari al 110% determinando così,
in relazione all’ambito soggettivo previsto dal comma 9 dell’art.
119 del D.L. 34/2020, che nel periodo di valenza indicato
all’interno dello stesso articolo 119 non sussisterebbe la
possibilità di scegliere quale agevolazione applicare”.
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